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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 28780/2026

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, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO

1. Con sentenza in data 25 marzo 2026 emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, previa riqualificazione del reato contestato ex art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa, con pena sospesa.

2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, per: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale abbia offerto una motivazione carente e insufficiente sul punto della correttezza della qualificazione giuridica, del corretto bilanciamento delle circostanze e della congruità della pena indicata ai fini rieducativi; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea determinazione della pena e mancata motivazione del vincolo della continuazione.3.

Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso non sono stati dedotti i temi consentiti, indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza che peraltro sia stata prospettata l'illegalità della pena o che sia stata allegata, sulla base del capo di imputazione, l'originaria arbitrarietà della qualificazione proposta nel capo di imputazione (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 - 01).

4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.Mst'ppin , 7 Dott.s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO 1. Con sentenza in data 25 marzo 2026 emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, previa riqualificazione del reato contestato ex art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa, con pena sospesa. 2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, per: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale abbia offerto una motivazione carente e insufficiente sul punto della correttezza della qualificazione giuridica, del corretto bilanciamento delle circostanze e della congruità della pena indicata ai fini rieducativi; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea determinazione della pena e mancata motivazione del vincolo della continuazione.3. Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso non sono stati dedotti i temi consentiti, indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza che peraltro sia stata prospettata l'illegalità della pena o che sia stata allegata, sulla base del capo di imputazione, l'originaria arbitrarietà della qualificazione proposta nel capo di imputazione (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 - 01). 4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. P.Q.Mst'ppin , 7 Dott.s
Sentenza Cassazione n. 28780/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris