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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:T:2003:196
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]230/00 [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee «Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Fatturato – Circostanze attenuanti – Cooperazione durante il procedimento amministrativo» Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2003 Massime della sentenza 1..

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo per quest'ultima di conformarvisi (Regolamento del Consigliio n. 17, art. 15, n. 2) 2..

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Presa in considerazione del fatturato globale dell'impresa interessata e del fatturato realizzato con le vendite delle merci oggetto dell'infrazione – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 3..

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura della capacità effettiva di causare un pregiudizio sul mercato interessato – Carattere pertinente delle quote di mercato detenute dall'impresa interessata (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 4..

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento illecito di ciascuna impresa – Carattere pertinente del fatturato realizzato con le vendite dei prodotti oggetto di una pratica restrittiva (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 5..

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Cooperazione dell'impresa durante il procedimento amministrativo – Riduzione dell'ammenda – Richiesta di informazioni – Procedura di verifica – Incidenza (Regolamento del Consiglio n. 17, artt. 11 e 15) 6..

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Applicazione delle percentuali all'importo base dell'ammenda (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

1. [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposte.

In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione della gravità di un'infrazione, ne deriva un'autolimitazione di questo potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposte. v. punti 38, 89

2. Tra i criteri di valutazione della gravità di un'infrazione delle regole comunitarie di concorrenza possono figurare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa può aver esercitato sul mercato.

Da un lato, ne consegue che, per determinare l'ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, il quale costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della frazione di quel dato proveniente dalla vendita delle merci oggetto dell'infrazione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità.

Dall'altro, ne risulta che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, di modo che la determinazione dell'adeguato importo di un'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. v. punto 44

3. Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, l'analisi dell'effettiva capacità economica delle imprese sanzionate di arrecare un danno consistente ad un mercato determinato implica una valutazione dell'importanza reale delle dette imprese sul mercato interessato, vale a dire della loro influenza su quest'ultimo.

A tal fine, sono pertinenti le quote di mercato detenute da un'impresa sul mercato interessato, mentre non lo è il suo fatturato globale. v. punto 49

4. Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la valutazione del peso specifico, vale a dire dell'impatto reale del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, che la [OSCURATO:PERSONA] deve ormai effettuare in forza degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, qualora essa ritenga che sia opportuno ponderare gli importi di base dell'ammenda in quanto trattasi di un'infrazione che coinvolge più imprese (tipo cartello) tra le quali esistono disparità considerevoli di dimensione, consiste nel determinare l'estensione dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e non l'importanza dell'impresa in questione in termini di dimensioni o di potenza economica.

A tale riguardo, la parte del fatturato corrispondente alle vendite di merci coinvolte nell'infrazione può fornire una corretta indicazione dell'entità dell'infrazione nel mercato rilevante.

In particolare, il volume d'affari realizzato sui prodotti che abbiano costituito oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza. v. punti 50, 52

5. Una collaborazione all'inchiesta avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] su un'eventuale violazione delle norme comunitarie di concorrenza, che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17, non giustifica una riduzione dell'ammenda.

Tuttavia una riduzione dell'ammenda è giustificata quando l'impresa ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17.

La circostanza che una richiesta di informazioni sia stata rivolta all'impresa che ha cooperato, in forza dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, non può essere determinante per escludere il beneficio di un'importante riduzione, compresa tra il 50% e il 75% dell'ammontare dell'ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, tanto più che una tale richiesta è un atto meno vincolante di un accertamento effettuato sulla base di una decisione, mentre il detto accertamento a sua volta non esclude necessariamente l'applicazione del punto C qualora esso non fornisca una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione per infrazione delle regole di concorrenza. v. punti 136-137, 140-141

6. Tenuto conto della formulazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, le percentuali corrispondenti agli aumenti o alle riduzioni, adottate in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti, debbono essere applicate all'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, e non all'importo di una maggiorazione precedentemente applicata in funzione della durata dell'infrazione o al risultato dell'attuazione di una prima maggiorazione o riduzione per effetto di una circostanza aggravante o attenuante.

Tale metodo di calcolo dell'importo delle ammende consente di garantire parità di trattamento fra diverse imprese partecipanti ad uno stesso cartello. v. punto 152 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 9 luglio 2003 (1) «Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Fatturato – Circostanze attenuanti – Cooperazione durante il procedimento amministrativo» [OSCURATO:PERSONA] causa T-230/00,

[OSCURATO:PERSONA].,

con sede in Seoul (Corea del Sud), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Eschborn (Germania),rappresentate dagli avv.ti J.-F.

Bellis e S. Reinart e dal sig.

A. Kmiecik, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee , rappresentata dai sigg.

W. Wils e R. Lyal, in qualità di agenti, assistiti dal sig.

J. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti con decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 ─ Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione), composto dal sig.

M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra

V. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig.

P. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 aprile 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti all'origine della controversia 1 Le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]) e la sua controllata europea, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]), operano nel settore della produzione di mangimi e aminoacidi. [OSCURATO:PERSONA], creata alla fine del 1997, è un'impresa coreana sorta dalla fusione della [OSCURATO:PERSONA].

Ltd con la [OSCURATO:PERSONA], che si chiamava precedentemente [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA].).

Nel primo semestre del 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto la propria attività mondiale nel settore della lisina ad un'altra impresa. 2 La lisina è il principale aminoacido utilizzato nell'alimentazione animale a fini nutrizionali.

La lisina sintetica è impiegata come additivo negli alimenti con un tenore insufficiente di lisina naturale, ad esempio i cereali, al fine di permettere ai nutrizionisti di elaborare diete a base di proteine rispondenti al fabbisogno alimentare degli animali.

Gli alimenti integrati con lisina sintetica possono anche sostituire alimenti dotati di un sufficiente tenore di lisina allo stato naturale, ad esempio la soia. 3 Nel 1995, in seguito ad un'indagine segreta svolta dal [OSCURATO:PERSONA] of Investigation, negli [OSCURATO:PERSONA] sono state effettuate perquisizioni nei locali di molte imprese operanti sul mercato della lisina.

Nei mesi di agosto e di ottobre 1996, le società [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l' ADM [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA].

Inc. sono state accusate dalle autorità americane di aver costituito un accordo finalizzato alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei volumi delle vendite di lisina tra il giugno 1992 e il giugno 1995.

In seguito ad accordi conclusi con il Ministero della Giustizia americano, il giudice investito della causa ha inflitto alcune ammende alle dette imprese, vale a dire un'ammenda di dollari americani (USD) 10 milioni alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA].

Inc., un'ammenda di USD 70 milioni all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e un'ammenda di USD 1,25 milioni alla [OSCURATO:PERSONA].

L'importo dell'ammenda irrogata alla [OSCURATO:PERSONA]. ammontava, a detta di quest'ultima, a USD 328

000. Inoltre, tre dirigenti dell'ADM [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pene detentive ed al pagamento di ammende per il ruolo svolto nell'accordo. 4 Nel luglio 1996 l'[OSCURATO:PERSONA], richiamandosi alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la comunicazione sulla cooperazione), ha offerto alla [OSCURATO:PERSONA] la sua cooperazione per accertare l'esistenza di un cartello sul mercato della lisina ed i suoi effetti nello Spazio economico europeo (SEE). 5 L'11 e il 12 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), ha effettuato accertamenti negli impianti europei dell'ADM [OSCURATO:PERSONA] e in quelli della [OSCURATO:PERSONA] GmbH.

In seguito ai detti accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno manifestato l'intenzione di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] e le hanno fornito alcune informazioni relative, in particolare, alla cronologia delle riunioni tra i produttori di lisina. 6 Il 28 luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell'art. 11 del regolamento n. 17, ha rivolto all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' ADM [OSCURATO:PERSONA]), alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo, collettivamente: la [OSCURATO:PERSONA]), nonché alla [OSCURATO:PERSONA], alcune richieste di informazioni in merito al loro comportamento sul mercato degli aminoacidi e alle riunioni del cartello menzionate nelle dette richieste.

In risposta alla detta richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di essere disposta a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha prodotto verbali delle riunioni tra i produttori di lisina e fornito informazioni relative a riunioni che non erano identificate nella richiesta della [OSCURATO:PERSONA].

In seguito, la stessa ha continuato ad integrare tali informazioni. 7 Il 30 ottobre 1998, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti alle ricorrenti e alle altre imprese interessate, vale a dire all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e all'ADM [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, collettivamente: l' ADM), all'[OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata europea, l'[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, collettivamente: l' [OSCURATO:PERSONA]), alla [OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata europea, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, collettivamente: la [OSCURATO:PERSONA]) e alla [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l' Accordo SEE). [OSCURATO:PERSONA] comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] rimproverava alle dette imprese di aver fissato i prezzi della lisina nel SEE, nonché quote di vendita per tale mercato, e di essersi scambiate informazioni sui rispettivi quantitativi di vendita, a decorrere dai mesi di settembre 1990 (l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), di marzo 1991 (la [OSCURATO:PERSONA]) e di giugno 1992 (la ADM) fino al giugno 1995. 8 In seguito all'audizione orale delle imprese in questione il 1° marzo 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a queste ultime, il 17 agosto 1999, una comunicazione degli addebiti supplementare relativa alla durata dell'intesa, a cui le ricorrenti hanno risposto l'8 ottobre 1999. 9 Al termine del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 ─ Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24; in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 19 e il 28 giugno 2000. 10 [OSCURATO:PERSONA] comprende le seguenti disposizioni: Articolo 1 [ADM [OSCURATO:PERSONA]] e la sua controllata europea [ADM [OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [[OSCURATO:PERSONA]] e la sua controllata europea [[OSCURATO:PERSONA]], nonché [[OSCURATO:PERSONA]], hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE per avere partecipato ad accordi sui prezzi, sui volumi di vendita e sullo scambio di informazioni specifiche relativamente ai volumi di vendita di lisina sintetica nell'intero SEE.L'infrazione si è protratta per i seguenti periodi: a) per [ADM [OSCURATO:PERSONA]] e [ADM [OSCURATO:PERSONA]] dal 23 giugno 1992 al 27 giugno 1995; b) per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] SA almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995; c) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995; d) per [[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]] almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995; e) per [[OSCURATO:PERSONA]] dal 27 agosto 1992 al 27 giugno 1995.

Articolo 2 Alle imprese di cui all'articolo 1 vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni indicate in detto articolo: a) [ADM [OSCURATO:PERSONA]] e[ADM [OSCURATO:PERSONA]],in solido, un'ammenda di: 47 300 000 EUR b) [OSCURATO:PERSONA] eEurolysine SA,in solido, un'ammenda di: 28 300 000 EUR c) [OSCURATO:PERSONA] eKyowa [OSCURATO:PERSONA] GmbH,in solido, un'ammenda di: 13 200 000 EUR d) [[OSCURATO:PERSONA]] e[[OSCURATO:PERSONA]],in solido, un'ammenda di: 8 900 000 EUR e) [[OSCURATO:PERSONA]], un'ammenda di: 12 200 000 EUR (...). 11 Per il calcolo dell'importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella [OSCURATO:PERSONA], il metodo stabilito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli orientamenti), nonché la comunicazione sulla cooperazione. 12 In primo luogo, l'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, è stato fissato, per quanto riguarda le ricorrenti, a EUR 21 milioni.

Per quanto concerne le società [OSCURATO:PERSONA], ADM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'importo di base dell'ammenda è stato fissato, rispettivamente, a EUR 42, 39, 21 e 19,5 milioni (punto 314 della [OSCURATO:PERSONA]). 13 Per calcolare le ammende in funzione della gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] è partita dalla considerazione che le imprese di cui trattasi avevano commesso un'infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato della lisina nel SEE e dell'estensione del mercato geografico rilevante.

Constatando poi, sulla base del fatturato globale realizzato nell'ultimo anno del periodo in cui è stata commessa l'infrazione, che esisteva una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che hanno commesso l'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un trattamento differenziato.

Di conseguenza, l'importo di base delle ammende è stato fissato a EUR 30 milioni per l'ADM e l'[OSCURATO:PERSONA] e a EUR 15 milioni per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti (punto 305 della [OSCURATO:PERSONA]). 14 Per tenere conto della durata dell'infrazione commessa da ciascuna impresa, l'importo di base così determinato è stato poi maggiorato del 10% all'anno, ossia del 30% per quanto riguarda l'ADM e la [OSCURATO:PERSONA] e del 40% per quanto riguarda l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti (punto 313 della [OSCURATO:PERSONA]). 15 In secondo luogo, applicando le circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato del 50% gli importi di base delle ammende per l'ADM e l'[OSCURATO:PERSONA], aumentandoli rispettivamente di EUR 19,5 milioni per l'ADM e di EUR 21 milioni per l'[OSCURATO:PERSONA], per il fatto che le dette imprese avevano svolto un ruolo di leader nella commissione dell'infrazione (punto 356 della [OSCURATO:PERSONA]). 16 In terzo luogo, applicando le circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto del 20% la maggiorazione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti a causa della durata dell'infrazione, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo passivo nell'intesa a decorrere dall'inizio del 1995 (punto 365 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ridotto del 10% gli importi di base delle ammende di ciascuna delle imprese di cui trattasi, per il fatto che tutte avevano posto fine all'infrazione sin dai primi interventi dell'autorità pubblica (punto 384 della [OSCURATO:PERSONA]). 17 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una significativa riduzione dell'importo delle ammende, ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione.

A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso all'[OSCURATO:PERSONA] e alle ricorrenti una riduzione del 50% dell'importo dell'ammenda che sarebbe stata loro inflitta in assenza di cooperazione, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 30% e all'ADM, infine, una riduzione del 10% (punti 431, 432 e 435 della [OSCURATO:PERSONA]).

Procedimento e conclusioni delle parti 18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2000, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 19 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere per iscritto a vari quesiti.

La convenuta ha ottemperato alla detta richiesta entro il termine stabilito. 20 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale in occasione dell'udienza tenutasi il 25 aprile 2002. 21 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: ─ ridurre l'importo dell'ammenda che è stata loro inflitta; ridurre l'importo dell'ammenda che è stata loro inflitta; ─ condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: ─ respingere il ricorso; respingere il ricorso; ─ condannare in solido le ricorrenti alle spese. condannare in solido le ricorrenti alle spese.

In diritto 23 Il ricorso verte su quattro censure principali.

In primo luogo, le ricorrenti rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver calcolato l'importo dell'ammenda sulla base dei criteri stabiliti dagli orientamenti.

In secondo luogo, esse contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, nel valutare la gravità della loro infrazione, del fatturato pertinente.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di alcune circostanze attenuanti.

Infine, in quarto luogo, le stesse rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver valutato erroneamente la loro cooperazione durante il procedimento amministrativo. 24 In udienza le ricorrenti hanno rinunciato alla censura concernente la pretesa applicazione retroattiva degli orientamenti, come esposta al punto II B del ricorso, rinuncia di cui il Tribunale ha preso atto nel processo verbale dell'udienza.

Sul fatturato preso in considerazione a titolo della gravità dell'infrazione Argomenti delle parti 25 Le ricorrenti fanno valere che, nell'ambito della determinazione dell'importo di base dell'ammenda in considerazione della gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento. ─ Sulla violazione del principio di proporzionalità 26 Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fissato l'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità dell'infrazione, basandosi sul fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] anziché sul solo fatturato relativo alle vendite di lisina nel SEE.

Il fatto di non aver preso in considerazione quest'ultimo fatturato costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità, dato che l'importo di base dell'ammenda rappresenterebbe, nel caso di specie, il 100% del totale delle vendite di lisina realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel SEE nel 1995. 27 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente affermato che il fatturato relativo alle vendite del prodotto oggetto dell'infrazione nel mercato geografico di cui trattasi non costituisce un fattore pertinente ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda (punto 318 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] facendo, essa avrebbe violato il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5 CE, che impone di adottare misure che non vadano al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. 28 Secondo le ricorrenti, dalla sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 121) risulta che il fatturato complessivo non è rilevante per commisurare l'importo dell'ammenda e che un fatturato esiguo per le vendite del prodotto oggetto dell'infrazione dev'essere preso in considerazione.

Tale analisi sarebbe confermata dalla sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-549), in cui l'importo dell'ammenda è stato ridotto per tenere conto dell'esiguo fatturato proveniente dalle vendite del prodotto oggetto dell'infrazione rispetto a quello risultante dall'insieme delle vendite realizzate. 29 Il fatto di non aver preso in considerazione il fatturato relativo alle vendite del prodotto oggetto dell'infrazione nel mercato geografico di cui trattasi condurrebbe ad una valutazione erronea dell'estensione reale dell'infrazione per la determinazione dell'importo di base dell'ammenda.

Infatti, nessuno dei fattori considerati consentirebbe di valutare l'impatto dell'infrazione.

Anzitutto, il criterio relativo alla natura dell'infrazione, sebbene pertinente, sarebbe distinto da quello concernente la sua estensione.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], sebbene menzioni l'impatto dell'intesa sui produttori (punti 261-296), non opererebbe nessuna quantificazione in proposito; per fare ciò sarebbe stato necessario un riferimento al volume delle operazioni realizzate con il prodotto in questione. [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe altresì il fatto che l'infrazione ha interessato il mercato del SEE (punto 297 della [OSCURATO:PERSONA]), ma il numero dei paesi interessati da un'intesa non significherebbe necessariamente che essa abbia avuto un impatto significativo.

Per quanto riguarda il confronto delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] con quelle delle altre imprese partecipanti all'intesa, neanch'esso consentirebbe di tenere conto dell'importanza dell'impatto dell'infrazione sulla concorrenza. ─ Sulla considerazione di un fatturato erroneo e sulla violazione del principio della parità di trattamento 30 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], per effettuare il confronto tra le dimensioni delle imprese interessate al fine di fissare l'importo di base delle ammende in funzione della gravità dell'infrazione (punti 303-305 della [OSCURATO:PERSONA]), si è basata su un fatturato erroneo riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], il che ha condotto ad una discriminazione a danno di quest'ultima. 31 Le ricorrenti sottolineano che il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] a cui la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, vale a dire, secondo la prima colonna della tabella riportata al punto 304 della [OSCURATO:PERSONA], EUR 946 milioni nel 1995, è erroneo, poiché il detto importo era di soli EUR 295 milioni. 32 Le ricorrenti ne deducono che, dato che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] era tre volte inferiore a quello indicato, il confronto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente erroneo.

In particolare, il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] rappresentava solo il 10% di quello della [OSCURATO:PERSONA] e il 15% di quello della [OSCURATO:PERSONA], mentre le dette imprese sono state considerate di dimensioni paragonabili. 33 Per effettuare un trattamento differenziato che riflettesse tali differenze di dimensione, quindi, sarebbe stato necessario collocare la [OSCURATO:PERSONA] in una terza categoria d'imprese.

Alo stato attuale delle cose, l'importo di base dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], in funzione della gravità dell'infrazione, equivarrebbe al 50% di quello relativo all'ADM e all'[OSCURATO:PERSONA] mentre, sulla base dei fatturati complessivi realizzati nel 1995, le dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano solo il 2% di quelle dell'ADM e il 6% di quelle dell'[OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l'importo di base dell'ammenda per la [OSCURATO:PERSONA] corrisponderebbe al 5% circa del suo fatturato complessivo nel 1995, contro lo 0,5% e lo 0,79%, rispettivamente, per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 34 [OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti affermano che la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta nel controricorso, in base alla quale essa si sarebbe basata sul fatturato complessivo reale della [OSCURATO:PERSONA], pari a EUR 227 milioni, per effettuare il confronto contestato, è di difficile comprensione.

Infatti, il detto fatturato rappresentava l'8% di quello della [OSCURATO:PERSONA] e il 12% di quello della [OSCURATO:PERSONA].

Anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] si sia veramente basata su tale importo, il trattamento riservato alla [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe comunque discriminatorio. 35 Quanto all'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per le vendite di lisina nel SEE nel 1995 era, ad ogni modo, paragonabile a quelli della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], esso costituirebbe una giustificazione ex post che la stessa aveva eliminato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 36 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, sostanzialmente, che l'importo di base dell'ammenda determinato in funzione della gravità dell'infrazione non è né sproporzionato né discriminatorio.

L'importo dell'ammenda, peraltro, dovrebbe essere fissato in funzione non del fatturato nel SEE, ma della gravità e della durata dell'infrazione.

Giudizio del Tribunale ─ Sulla violazione del principio di proporzionalità 37 Da una giurisprudenza consolidata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell'ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nella determinazione dell'importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole della concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

II-1799, punto 53, nonché 21 ottobre 1997, causa T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1689, punto 127).

L'efficace applicazione delle dette norme implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare l'entità delle ammende alle esigenze della politica comunitaria della concorrenza, se del caso anche aumentandone l'entità (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 109). 38 Occorre ricordare che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti applicando il metodo di calcolo che essa stessa si è imposta negli orientamenti.

Orbene, è giurisprudenza costante che la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposte (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1711, punto 53, confermata in sede d'impugnazione con sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4235, e la giurisprudenza citata).

In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere discrezionale, ne deriva un'autolimitazione di questo potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposta (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2169, punto 57, e 30 aprile 1998, causa T-214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-717, punto 89). 39 Secondo gli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] prende come punto di partenza, per il calcolo delle ammende, un importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione (in prosieguo: l' importo di base generale).

La gravità delle infrazioni è stabilita in funzione di molteplici elementi, di alcuni dei quali la [OSCURATO:PERSONA] deve ormai tenere obbligatoriamente conto. 40 A tale proposito, gli orientamenti dispongono che, a parte la natura dell'infrazione, il suo impatto concreto sul mercato e l'estensione geografica di quest'ultimo, è necessario valutare in che misura gli autori dell'infrazione abbiano l'effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto capoverso). 41 Del resto, si può altresì tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni sono meglio in grado di valutare il carattere di infrazione del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano (punto 1 A, quinto capoverso). 42 Nei casi che riguardano molte imprese, come i cartelli, può essere opportuno ponderare l'importo di base generale, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione, ed adattare conseguentemente l'importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (in prosieguo: l' importo di base specifico) (punto 1 A, sesto capoverso) 43 Occorre rilevare che gli orientamenti non prevedono che l'importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione.

Tuttavia, essi non ostano neppure a che tali fatturati siano presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano.

In particolare, il fatturato può essere preso in considerazione al momento della valutazione dei diversi elementi elencati sopra, ai punti 40-42 (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1705, punti 283 e 284). 44 D'altra parte, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, tra i criteri di valutazione della gravità dell'infrazione possono figurare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa può aver esercitato sul mercato.

Da un lato, ne consegue che, per determinare l'ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, il quale costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della frazione di quel dato proveniente dalla vendita delle merci oggetto dell'infrazione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità.

Dall'altro, ne risulta che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, di modo che la determinazione dell'importo di un'ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 120 e 121; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 94, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1373, punto 176). 45 Nel caso di specie, dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per determinare l'importo di base dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto preso in considerazione la natura dell'infrazione, il suo impatto concreto sul mercato e l'estensione geografica di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato che, nell'ambito del trattamento differenziato da applicare alle imprese, occorreva tenere conto dell' effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE, della portata dissuasiva dell'ammenda e delle rispettive dimensioni delle dette imprese.

Per valutare tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di basarsi sul fatturato globale realizzato da ciascuna delle imprese in questione, nel corso dell'ultimo anno dell'infrazione, ritenendo che il detto fatturato le consentisse di valutare le risorse e l'importanza reale delle imprese interessate sui mercati interessati dalla loro condotta illegale (punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]). 46 Le ricorrenti lamentano precisamente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione il fatturato di cui sopra, anziché quello proveniente dalle vendite del prodotto in questione nel SEE. 47 A questo punto va sottolineato che, vista una certa ambiguità derivante dalla lettura combinata della [OSCURATO:PERSONA] e delle memorie presentate dalla convenuta nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito in udienza, su espressa richiesta del Tribunale, di aver tenuto conto non solo del fatturato globale delle imprese di cui trattasi, vale a dire quello relativo a tutte le loro attività, ma anche del fatturato mondiale sul mercato della lisina, due tipi di fatturato riportati in una tabella inserita al punto 304 della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, va rilevato che, ai sensi del punto 318 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto debito conto dell'importanza economica della specifica attività oggetto dell'infrazione nelle sue conclusioni relative alla gravità. 48 E' tuttavia pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatturato realizzato dalle imprese in questione sul mercato interessato dall'infrazione, vale a dire quello della lisina nel SEE. 49 Orbene, per quanto riguarda l'analisi della effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE (punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]), che implica una valutazione dell'importanza reale delle dette imprese sul mercato interessato, vale a dire della loro influenza su quest'ultimo, il fatturato globale fornisce solo una visione inesatta delle cose.

Non si può escludere, infatti, che un'impresa potente, con molteplici attività diverse, sia presente solo in maniera accessoria su un mercato di prodotti specifico come quello della lisina.

Inoltre, non si può escludere che un'impresa con una posizione importante in un mercato geografico extracomunitario disponga soltanto di una posizione debole nel mercato comunitario o del SEE.

In casi come questi, il solo fatto che l'impresa interessata realizzi un notevole fatturato globale non significa necessariamente che essa eserciti un'influenza determinante sul mercato interessato dall'infrazione.

E' per questo motivo che la Corte ha sottolineato, nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8417, punto 139), che, se è vero che le quote di mercato detenute da un'impresa non possono essere determinanti per concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente, sono però rilevanti al fine di determinare l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato.

Ebbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto né dei quantitativi delle quote di mercato delle imprese in questione nel mercato interessato, né del fatturato delle imprese nel mercato interessato (quello della lisina nel SEE), il quale avrebbe consentito, tenuto conto della mancanza di produttori terzi, di determinare l'importanza relativa di ciascuna impresa nel mercato rilevante facendo risultare indirettamente le loro quote di mercato in valore (v. sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 99). 50 D'altra parte, dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto esplicito riferimento alla valutazione del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, valutazione che essa deve ormai effettuare in forza degli orientamenti quando ritiene, come nel caso di specie, che sia opportuno ponderare gli importi di base dell'ammenda in quanto trattasi di un'infrazione che coinvolge più imprese (tipo cartello) tra le quali esistono disparità considerevoli di dimensione (v. punto 1 A, sesto capoverso, degli orientamenti). 51 A tale proposito, il riferimento, nella [OSCURATO:PERSONA] (ultima frase del punto 304) all' importanza reale delle imprese non è tale da colmare la lacuna di cui sopra. 52 Infatti, la valutazione del peso specifico, vale a dire dell'impatto reale, dell'infrazione commessa da ciascuna impresa consiste, in realtà, nel determinare l'estensione dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e non l'importanza dell'impresa in questione in termini di dimensioni o di potenza economica.

Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 121, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1751, punto 369), la parte del fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell'infrazione può fornire una corretta indicazione dell'entità dell'infrazione nel mercato rilevante.

In particolare, come ha sottolineato il Tribunale, il volume di affari realizzato sui prodotti che abbiano costituito oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza (v. sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-629, punto 643). 53 Da quanto sopra risulta che, basandosi sui fatturati mondiali della [OSCURATO:PERSONA] senza prendere in considerazione il suo fatturato nel mercato interessato dall'infrazione, vale a dire quello della lisina nel SEE, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del punto 1 A, quarto e sesto capoverso, degli orientamenti. 54 Alla luce di ciò, spetta al Tribunale verificare se il fatto di non aver preso in considerazione il fatturato nel mercato interessato e di avere pertanto trascurato gli orientamenti abbia condotto la [OSCURATO:PERSONA] a violare, nel caso di specie, il principio di proporzionalità quando ha fissato l'importo dell'ammenda.

In proposito, occorre ricordare che la valutazione del carattere proporzionato dell'ammenda inflitta rispetto alla gravità ed alla durata dell'infrazione ─ criteri questi contemplati dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 ─ rientra nel potere di controllo giurisdizionale anche di merito conferito al Tribunale dall'art. 17 del medesimo regolamento. 55 Nel presente caso, le ricorrenti fanno valere, sostanzialmente, che l'importo di base specifico dell'ammenda, fissato in EUR 15 milioni, è sproporzionato in quanto equivale al fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato della lisina nel SEE durante l'ultimo anno d'infrazione. 56 Occorre innanzitutto far presente che la circostanza che l'importo di base specifico dell'ammenda sia equivalente al fatturato realizzato nel mercato di cui trattasi non è di per sé concludente.

Tale importo, infatti, pari a EUR 15 milioni, costituisce solo un valore intermedio che, in sede di applicazione del metodo definito dagli orientamenti, viene poi adattato in funzione della durata dell'infrazione e delle circostanze aggravanti o attenuanti constatate. 57 In secondo luogo, la natura stessa dell'infrazione, l'impatto reale di quest'ultima, l'estensione geografica del mercato rilevante, la necessaria portata dissuasiva dell'ammenda e le dimensioni delle imprese in questione sono tanti elementi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato nella fattispecie, idonei a giustificare un tale importo intermedio.

La convenuta ha giustamente qualificato l'infrazione molto grave, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato ad un'intesa orizzontale avente ad oggetto la fissazione di obiettivi di prezzi e di quote di vendita e la creazione di un sistema di scambio d'informazioni sui quantitativi di vendita, che ha esercitato un'influenza concreta sul mercato della lisina nel SEE facendo aumentare artificiosamente i prezzi e ridurre i detti quantitativi.

Per quanto concerne le dimensioni delle imprese e la portata dissuasiva delle ammende, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha opportunamente deciso di basarsi sul fatturato globale delle imprese interessate.

Secondo la giurisprudenza, infatti, è proprio il volume d'affari complessivo a rivelare le dimensioni di un'impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 121) nonché la sua potenza economica, determinante per valutare la portata dissuasiva di un'ammenda nei suoi confronti. 58 In terzo luogo va sottolineato che l'ammenda di EUR 15 milioni inflitta alle ricorrenti è notevolmente inferiore a quella minima di EUR 20 milioni che gli orientamenti normalmente prevedono per questo tipo d'infrazione molto grave (v. punto 1 A, secondo capoverso, terzo trattino). 59 A sostegno delle loro allegazioni, le ricorrenti si richiamano altresì in maniera esplicita alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, nella quale il Tribunale ha accolto il motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione il fatto che il fatturato realizzato con i prodotti cui si riferiva l'infrazione era relativamente esiguo rispetto a quello dell'insieme delle vendite realizzate dall'impresa in questione, il che ha giustificato una riduzione dell'importo dell'ammenda (punti 94 e 95). 60 Va osservato, anzitutto, che la soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, riguarda la fissazione dell'importo definitivo dell'ammenda e non, come nel caso di specie, dell'importo di base dell'ammenda rispetto alla gravità dell'infrazione. 61 Inoltre, anche supponendo che la giurisprudenza di cui sopra possa essere trasposta alla fattispecie in esame, occorre ricordare che il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito, l'adeguatezza dell'importo delle ammende.

Orbene, questa valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-10101, punti 53-55) quali, eventualmente, il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato della lisina nel SEE, non preso in considerazione nella [OSCURATO:PERSONA]. 62 A tale proposito occorre sottolineare che dal confronto dei diversi fatturati della [OSCURATO:PERSONA] per il 1995 risultano due elementi informativi.

Da un lato, è vero che il fatturato proveniente dalle vendite di lisina nel SEE può essere considerato esiguo rispetto al fatturato complessivo, in quanto il primo rappresenta soltanto il 5% del secondo.

Dall'altro risulta, per contro, che il fatturato corrispondente alle vendite di lisina nel SEE rappresenta una quota relativamente importante del fatturato realizzato sul mercato mondiale della lisina, nella specie più del 22%. 63 Poiché le vendite di lisina nel SEE rappresentano quindi non una parte esigua, bensì una quota significativa di quest'ultimo fatturato, non si può addurre validamente una violazione del principio di proporzionalità, tanto più che l'importo di base dell'ammenda non è stato determinato soltanto sulla base di un mero calcolo riportato al fatturato complessivo, ma anche sulla base del fatturato settoriale e di altri elementi rilevanti quali la natura dell'infrazione, l'impatto concreto di quest'ultima sul mercato, l'estensione del mercato geografico rilevante, la necessaria portata dissuasiva della sanzione, le dimensioni e la potenza delle imprese. 64 Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene, nell'ambito del suo potere discrezionale, che l'importo di base dell'ammenda determinato in considerazione della gravità dell'infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sia adeguato e che, poiché il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto degli orientamenti non ha provocato, nel caso di specie, una violazione del principio di proporzionalità, occorra pertanto respingere la censura dedotta a tale proposito dalle ricorrenti. ─ Sulla violazione del principio della parità di trattamento 65 Nel determinare l'importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto del principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, secondo una giurisprudenza costante, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1129, punto 309, e la giurisprudenza citata). 66 In conformità a tale principio, il punto 1 A, sesto capoverso, degli orientamenti prevede che, in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, gli importi di base delle ammende possano essere ponderati in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione. 67 [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto 1 A, settimo capoverso, degli orientamenti, il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all'applicazione di importi differenti per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico. 68 [OSCURATO:PERSONA] (punti 303 e 304) la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che esisteva una disparità considerevole nella dimensione delle imprese autrici dell'infrazione.

Di conseguenza, essa ha ritenuto che, per tener conto dell'effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE e della necessità di fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo, occorresse, con riferimento alle dimensioni di tali imprese, suddividerle in due gruppi: da un lato, l'[OSCURATO:PERSONA] e l'ADM, alle quali è stata inflitta un'ammenda di base di EUR 30 milioni e, dall'altro, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sanzionate con un'ammenda di EUR 15 milioni. 69 Contrariamente all'argomento sviluppato nell'ambito del motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità, le ricorrenti non lamentano più, ormai, l'omessa considerazione del fatturato nel mercato della lisina nel SEE.

Esse si basano, al contrario, sul confronto dei fatturati mondiali delle imprese partecipanti all'intesa per giustificare la loro affermazione relativa al carattere discriminatorio dell'importo di base dell'ammenda, sottolineando che nel 1995 il detto importo ammontava, per quanto le riguarda, a EUR 295 milioni e non a EUR 946 milioni, come erroneamente indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 70 Va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] riportato nella tabella del punto 304 della [OSCURATO:PERSONA] non era esatto ed ha precisato di aver considerato, in realtà, il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1995 indicato al punto 16 della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire EUR 227 milioni, che è inferiore all'importo indicato dalle ricorrenti. 71 Anche se il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] nel 1995, pari a EUR 227 milioni o a EUR 295 milioni, risulta in effetti notevolmente inferiore a quello realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], imprese con le quali è stata raggruppata, non si può tuttavia concludere che nella fattispecie sia stato violato il principio della parità di trattamento. 72 Infatti, il confronto tra i fatturati realizzati nel mercato mondiale della lisina dalle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportati nella seconda colonna della tabella figurante al punto 304 della [OSCURATO:PERSONA], rivela che a buon diritto tali imprese sono state raggruppate insieme e sanzionate con un'ammenda di base identica. 73 [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato nel 1995 un fatturato nel mercato mondiale della lisina di EUR 67 milioni e che quest'ultimo è molto vicino a quello della [OSCURATO:PERSONA], che è di EUR 73 milioni, e di poco superiore a quello della [OSCURATO:PERSONA], pari a EUR 40 milioni, ovvero EUR 52 milioni secondo il punto 18 della [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ragionare, nella fattispecie, in termini di ordine di grandezza ai sensi del punto 1 A, settimo capoverso, degli orientamenti, come le ricorrenti hanno riconosciuto in udienza. 74 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, del resto, che la suddivisione operata è inoltre giustificata dal confronto tra i fatturati nel mercato della lisina nel SEE realizzati dalle imprese in questione. 75 Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, nella [OSCURATO:PERSONA], di tali fatturati, occorre tuttavia ricordare, come indicato sopra, al punto 54, che il Tribunale è legittimato a valutare, nell'ambito della competenza giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende.

Orbene, tale valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione quali, eventualmente, il fatturato realizzato dalle imprese in causa nel mercato della lisina nel SEE (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 53-55). 76 A considerare il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato della lisina nel SEE appare precisamente che la ricorrente versi in una situazione quasi identica a quella degli altri piccoli produttori ossia le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Mentre nel 1995 l'[OSCURATO:PERSONA] e l'ADM hanno realizzato, nel detto mercato, fatturati pari [rispettivamente] a EUR 75 milioni e 41 milioni (punti 5 e 10 della [OSCURATO:PERSONA]), i fatturati delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo stesso mercato ammontavano, rispettivamente, a EUR 17, 16 e 15 milioni.

Risulta così che l'influenza della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in questione era paragonabile a quella degli altri due piccoli produttori, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Visto che tali imprese hanno partecipato tutte alla medesima infrazione, è giusto che l'importo di base dell'ammenda loro inflitta sia identico. 77 Ne consegue che l'importo di base di EUR 15 milioni stabilito nei confronti delle ricorrenti non è discriminatorio.

Sulle circostanze attenuanti Argomenti delle parti 78 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordare loro una riduzione dell'importo dell'ammenda, conformemente al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti, concernente la non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito gli accordi sui prezzi e sui quantitativi in modo molto meno significativo rispetto agli altri produttori. 79 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto delle nette differenze nell'applicazione degli accordi sui prezzi tra i produttori.

Orbene, come risulterebbe da una tabella comparativa dei prezzi (allegato 6 al ricorso e punto 47 della [OSCURATO:PERSONA]), i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano di gran lunga inferiori agli obiettivi di prezzi fissati dagli accordi e ai prezzi praticati dagli altri produttori.

In particolare, il prezzo medio mensile praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Europa sarebbe stato il più basso fra quelli attuati da tutti i produttori per 27 mesi. 80 L'inosservanza degli accordi sui prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe provata altresì da numerosi elementi contenuti nel fascicolo.

A tale proposito, le ricorrenti citano le critiche formulate dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], alla riunione del 12 marzo 1991 a Tokyo (allegato 7 al ricorso), quindi dall'[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 2 novembre 1992 a Seoul (punto 89 della [OSCURATO:PERSONA] e allegato 8 al ricorso), la relazione di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1993 e le critiche di tale impresa alla riunione del 27 maggio 1993 (allegati 9 e 10 al ricorso), un telefax del 17 maggio 1994 all'attenzione della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 11 al ricorso), alcuni rimproveri formulati dall'ADM nel giugno 1994 (allegato 12 al ricorso), dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 1994 (allegato 13 al ricorso) ed un verbale dell'[OSCURATO:PERSONA] (allegato 14 al ricorso). 81 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato continuamente la sua produzione ed ha massimizzato le vendite, il che avrebbe condotto ad una mancata applicazione di fatto degli accordi. 82 [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad affermare, al punto 378 della [OSCURATO:PERSONA], che gli accordi sui quantitativi erano stati rispettati, senza produrre elementi probatori concludenti.

La sua tesi secondo cui si tratterebbe di un accordo su quantità minime sarebbe del resto difficile da comprendere in quanto intese di questo tipo implicano al contrario una riduzione della produzione al fine di aumentare i prezzi.

Ad ogni modo, dal fascicolo risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA], al contrario, ha cercato di massimizzare le vendite.

A tale proposito, le ricorrenti invocano un aumento delle loro vendite nel 1991 (punto 211 della [OSCURATO:PERSONA]), nonché nel 1992 e 1993, una relazione interna che attesta la politica di produzione a pieno regime della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 15 al ricorso) nonché la dichiarazione di un rappresentante dell'ADM ad una riunione del 23 agosto 1994 (allegato 16 al ricorso). 83 All'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato passivo a decorrere dal 1995, ragione per cui essa ha già beneficiato di una riduzione d'ammenda del 20%, le ricorrenti replicano che, ai sensi degli orientamenti, il ruolo passivo di un'impresa all'interno di un'intesa e la non applicazione di fatto di un accordo sono due concetti distinti.

Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto una riduzione dell'importo dell'ammenda a causa del suo ruolo passivo in merito alla ripartizione dei quantitativi di vendita non può giustificare il rifiuto di concederle una riduzione in funzione dell'applicazione più limitata degli accordi. 84 [OSCURATO:PERSONA] decide per il rifiuto delle pretese delle ricorrenti affermando che la mancata esecuzione di un accordo non va confusa con una partecipazione ingannevole all'infrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] ha già ottenuto una riduzione d'ammenda per il suo atteggiamento passivo in merito alla ripartizione dei quantitativi a decorrere dal 1995 (punto 365 della [OSCURATO:PERSONA]).

Giudizio del Tribunale 85 Come risulta dalla giurisprudenza, qualora un'infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73, 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 623, e 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4125, punto 150), per determinare se esistano, nei loro confronti, circostanze aggravanti o attenuanti. 86 I punti 2 e 3 degli orientamenti prevedono una variazione dell'importo di base dell'ammenda in funzione di determinate circostanze aggravanti e attenuanti. 87 In particolare, il punto 3 degli orientamenti, intitolato circostanze attenuanti, riporta una lista non esaustiva di circostanze che possono condurre ad una riduzione dell'importo di base dell'ammenda.

Si fa così riferimento al ruolo passivo dell'impresa, alla mancata applicazione di fatto degli accordi, alla cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA], all'esistenza di un dubbio ragionevole dell'impresa circa il carattere di infrazione del comportamento perseguito, al fatto che l'infrazione sia stata commessa per negligenza nonché alla collaborazione effettiva dell'impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione. 88 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, nel controricorso, alla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-925), in cui il Tribunale ha dichiarato che la circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad un'intesa in materia di prezzi sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere (punto 230). 89 Va osservato che, nell'ambito della sentenza di cui sopra, il Tribunale ha svolto il suo controllo in merito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non aveva applicato gli orientamenti, poiché anteriore all'adozione degli stessi, i quali prevedono ormai espressamente che la mancata applicazione di fatto di un accordo illecito venga presa in considerazione come circostanza attenuante.

Orbene, come è già stato affermato sopra, al punto 38, è giurisprudenza costante che la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposta.

In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere discrezionale, ne deriva un'autolimitazione di questo potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposta (sentenze AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 57, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 89). 90 Resta da accertare se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto giustamente rilevare che le ricorrenti non potevano beneficiare di una circostanza attenuante per effetto della mancata applicazione di fatto degli accordi, in forza del punto 3, secondo trattino, degli orientamenti.

A tal fine occorre verificare se le circostanze addotte dalle ricorrenti siano tali da dimostrare che, durante il periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito agli accordi illeciti, essa si sia effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-491, punti 4872-4874). 91 Con riferimento, in primo luogo, alla pretesa inosservanza degli accordi sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, al punto 376 della [OSCURATO:PERSONA], che tali accordi riguardavano obiettivi di prezzo (o prezzi obiettivo), di modo che la loro applicazione richiede non che sia praticato un prezzo corrispondente all'obiettivo di prezzo concordato, ma che le parti si sforzino di avvicinarsi ai loro obiettivi di prezzo.

Essa ha affermato inoltre che [d]alle informazioni di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] appare con chiarezza che nel caso in esame, successivamente alla conclusione della maggior parte degli accordi sui prezzi, le parti fissavano i loro prezzi in modo conforme a tali accordi. 92 In risposta a un quesito scritto del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le informazioni suesposte sono quelle sui prezzi delle imprese riferiti al punto 47 della [OSCURATO:PERSONA] ed ha prodotto un grafico che mostra l'evoluzione dei prezzi obiettivo e quella dei prezzi praticati da ciascuna delle imprese interessate. 93 Alla luce di tale documento si può innanzitutto osservare che, se i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] non coincidono con quelli obiettivo, in quanto normalmente più bassi di questi ultimi, altrettanto può dirsi dei prezzi praticati dagli altri produttori di lisina, tranne l'ADM, dal marzo 1992 alla fine dell'infrazione nel giugno 1995. 94 Risulta poi che, pure se i prezzi fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano equivalenti a quelli della [OSCURATO:PERSONA] (a volte leggermente superiori, a volte leggermente inferiori) e di regola inferiori a quelli praticati dagli altri produttori, le differenze constatate non possono essere ritenute significative e sintomatiche di un comportamento nel mercato realmente indipendente e concorrenziale. 95 Infine, occorre soprattutto rilevare che l'evoluzione dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto, per tutto il periodo dell'infrazione, all'evoluzione degli obiettivi di prezzo concordati tra i membri dell'intesa, il che avvalora, del resto, la tesi secondo la quale quest'ultima ha danneggiato il mercato (v., in tal senso, sentenza 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 340).

Tale corrispondenza, per un periodo così lungo, dimostra la mancanza di qualsiasi volontà della [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi effettivamente all'applicazione degli accordi sui prezzi. 96 Al riguardo occorre osservare che, nel corso del giugno 1993, i cinque produttori di lisina si sono accordati per fissare il prezzo di quest'ultima a DEM 3,20 per chilogrammo (punti 104 e 198 della [OSCURATO:PERSONA]), prevedendo un nuovo aumento graduale dei prezzi.

Il prezzo della lisina è in seguito effettivamente aumentato in modo considerevole ed è stato fissato a DEM 5,30 per chilogrammo in base a un accordo concluso nell'ottobre 1993 (punti 114 e 199 della [OSCURATO:PERSONA]).

Orbene, dal mese di agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato appieno all'aumento che ha interessato tutti i produttori di lisina: i suoi prezzi sono passati da DEM 2,81 per chilogrammo nel luglio 1993 a DEM 3,45 nell'agosto dello stesso anno, poi a DEM 3,94 in settembre e infine a DEM 4,55 nell'ottobre 1993. [OSCURATO:PERSONA] non ha minimamente tentato, nel corso di questa importante fase dell'intesa, di distinguersi dagli altri produttori mercé una politica dei prezzi davvero competitiva. 97 Per quanto riguarda le reazioni degli altri partecipanti all'intesa nei confronti del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], queste non possono essere considerate la prova di una mancata applicazione di fatto degli accordi anticoncorrenziali, ma corrispondono a logiche recriminazioni dirette ad un aderente che stava cercando di ottenere vantaggi commerciali rispetto agli altri partecipanti pur restando nell'ambito della detta intesa. 98 Da tali considerazioni risulta che la mancata applicazione di fatto degli accordi sui prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] non è dimostrata, atteso che il diverso grado di attuazione dei detti accordi, invocato come tale dalle ricorrenti nel ricorso, non può essere confuso, nel caso di specie, con la loro mancata esecuzione di fatto. 99 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'allegata inosservanza degli accordi sui volumi di vendita, occorre anzitutto ricordare che, nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 378), la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che i partecipanti al cartello consideravano le quote loro attribuite come quantità minime e che finché ciascuna delle parti era in grado di vendere almeno le quantità ad essa assegnate l'accordo risultava rispettato. 100 Come è stato sottolineato, giustamente, da tutte le imprese in questione, tale affermazione è perlomeno in contraddizione con i fatti contestati, in quanto l'obiettivo di aumento dei prezzi, che era principalmente perseguito dai membri dell'intesa, implicava necessariamente una limitazione della produzione di lisina e quindi l'assegnazione di quote massime di vendita.

Ciò è confermato segnatamente dai punti 221 e segg. della [OSCURATO:PERSONA], dedicati alla valutazione degli accordi sui quantitativi rispetto all'articolo 81, n. 1, CE, nei quali si fa riferimento alle limitazioni delle vendite.

La detta affermazione della [OSCURATO:PERSONA] dev'essere quindi ritenuta priva di pertinenza. 101 Va poi osservato che, alla luce della stessa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'analisi dell'applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi di vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] vanno distinti due periodi, vale a dire prima e dopo il gennaio 1995. 102 Per quanto riguarda il primo periodo, occorre rilevare che, ai sensi del punto 211 della [OSCURATO:PERSONA], in seguito alle riunioni del 18 febbraio e del 12 marzo 1991 è intervenuto un accordo tra le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in base al quale, nel 1991 e in Europa, quest'ultima avrebbe mantenuto quantitativi di vendita uguali a quelli del 1990.

Del resto, dopo aver accettato il piano di ripartizione dei quantitativi di vendita per il 1992 proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha acconsentito a limitare a 6000 tonnellate le proprie vendite in Europa (punto 214 della [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, se è vero che le imprese partecipanti all'intesa non hanno raggiunto un accordo complessivo sulla ripartizione dei quantitativi di vendita per il 1993, l'8 dicembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto un accordo relativo ad una ripartizione completa di volumi di vendita fra tutti i produttori per il 1994, ai sensi del quale le è stata concessa una quota di base uguale a quella delle vendite da essa realizzate nel 1993 nonché una quota supplementare pari a 2000 tonnellate sulla base dell'incremento stimato delle vendite (punti 215 e 216 della [OSCURATO:PERSONA]).

A questo punto va ricordato che le ricorrenti hanno espressamente indicato nel ricorso di non mettere in discussione o di non contestare nessuno dei rilievi di fatto contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], ma che la contestazione riguardava soltanto l'importo dell'ammenda che era stata loro inflitta dall'art. 2 di tale [OSCURATO:PERSONA]. 103 A sostegno della loro affermazione in merito all'inosservanza degli accordi sui quantitativi, le ricorrenti invocano un aumento continuo della produzione e delle vendite di lisina a decorrere dal 1990. 104 A tale proposito le ricorrenti fanno riferimento, in primo luogo, a diverse cifre esposte nel ricorso e relative alle attività menzionate, le quali non provano assolutamente la mancata applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi di vendita di cui sopra, al punto

102. 105 [OSCURATO:PERSONA], le cifre menzionate in una tabella, riportata a pag. 33 del ricorso e ripresa al punto 48 della [OSCURATO:PERSONA], esprimono in tonnellate la produzione e le vendite complessive di lisina e non dimostrano quindi l'inosservanza degli accordi di limitazione delle dette vendite in Europa cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito.

Inoltre, per il 1994, le cifre riportate nella detta tabella fanno risultare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato la quota che le era stata assegnata per quell'anno.

D'altra parte, se le ricorrenti non hanno fornito nessun importo relativo alle vendite di lisina in Europa nel 1990, rendendo impossibile qualsiasi confronto tra il 1990 ed il 1991, i dati comunicati per il 1992 rilevano che le vendite della [OSCURATO:PERSONA] in Europa erano molto inferiori a 6 000 tonnellate. 106 In secondo luogo, anche il riferimento fatto ad una relazione interna sul marketing risalente al 3 maggio 1993 (allegato 15 al ricorso), in cui figura la menzione Perseguite la politica di produzione/vendita a pieno regime di tutti i quantitativi, è del tutto privo di pertinenza in quanto la detta menzione corrisponde soltanto all'espressione di una mera intenzione che non dimostra assolutamente la mancata applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi. 107 In terzo luogo, la dichiarazione di un rappresentante dell'ADM risalente al 23 agosto 1994 (allegato 16 al ricorso), in base alla quale è sempre la [[OSCURATO:PERSONA]] che chiede un quantitativo supplementare quando [è] già l'unica che [vende] a pieno regime, non è di per sé idonea a provare la mancata applicazione di cui sopra.

Per il resto, va osservato che, per quanto riguarda lo stesso 1994, dalla tabella riportata al punto 267 della [OSCURATO:PERSONA], nella quale è stato effettuato un confronto tra le quote di mercato a livello mondiale attribuite, in tale anno, a ciascun membro dell'intesa in forza degli accordi e le quote effettivamente detenute, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato la quota attribuita ai sensi dell'accordo in questione, dato che la sua quota di mercato mondiale effettiva era addirittura inferiore a quella che le era stata assegnata.

A tale proposito, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che dimostri l'erroneità dei dati riportati nella detta tabella. 108 Ne consegue che le ricorrenti non possono beneficiare di una circostanza attenuante per effetto della mancata applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi di vendita per il periodo compreso tra luglio 1990 e dicembre 1994. 109 Per quanto riguarda il periodo costituito dagli ultimi sei mesi dell'intesa, vale a dire da gennaio a giugno 1995, occorre rilevare che, alla riunione del 18 gennaio 1995, tutte le imprese in questione hanno concordato di mantenere le quote di mercato che erano state fissate per il 1994, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], che ha rifiutato la quota proposta ed ha chiesto una quota di mercato più rilevante (punto 154 della [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, alla riunione del 21 aprile 1995, tutti i partecipanti all'intesa hanno confrontato le quote di produzione che erano state fissate per il 1994 nonché per il periodo compreso tra gennaio e marzo 1995 con i dati relativi alle vendite effettivamente realizzate nello stesso periodo.

In tale occasione si sono avute notevoli proteste da parte delle società [OSCURATO:PERSONA], ADM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva aumentato il volume delle proprie vendite oltre la quota attribuitale per il 1995, il che non ha impedito a quest'ultima di riconfermare il suo obiettivo di vendita (punto 160 della [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, nel corso della riunione del 27 aprile 1995, le società ADM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono lamentate ancora una volta dell'aumento del volume di vendita della [OSCURATO:PERSONA] nonché delle informazioni incomplete che essa forniva (punto 164 della [OSCURATO:PERSONA]). 110 Sulla base di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo passivo a decorrere dal 1995 riguardo all'accordo sui quantitativi per il fatto che essa non aveva più partecipato al detto accordo e che, del resto, aveva smesso di comunicare agli altri produttori i propri quantitativi di vendita (punto 365 della [OSCURATO:PERSONA]). 111 La descrizione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] effettuata sopra, al punto 109, fa risultare che la detta impresa, in realtà, si è sottratta all'applicazione dell'accordo sui quantitativi per il periodo compreso tra gennaio e giugno 1995, analisi condivisa in definitiva dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] nell'udienza del 25 aprile 2002. 112 Ciò non toglie che, nonostante la questione relativa alla corretta qualificazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle circostanze attenuanti menzionate negli orientamenti, le ricorrenti hanno beneficiato, nella [OSCURATO:PERSONA], di una riduzione del 20% della maggiorazione che era stata loro applicata in funzione della durata, ovvero di una riduzione del 5,71% dell'importo di base dell'ammenda. 113 Poiché la riduzione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e quella chiesta dalle ricorrenti si basano esattamente sugli stessi fatti, nell'ambito della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale, l'entità della riduzione già concessa alle ricorrenti va considerata del tutto adeguata, visto il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'accordo sui quantitativi di vendita per il periodo compreso tra gennaio e giungo 1995.

Sulla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo Argomenti delle parti 114 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le disposizioni del punto C della comunicazione sulla cooperazione poiché ha rifiutato alle stesse l'importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda, compresa tra il 50% e il 75%, ed ha concesso loro soltanto una riduzione del 50% a titolo del punto D della detta comunicazione. 115 A tale proposito, esse fanno valere, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva la condizione di cui al punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione, a cui il punto C della stessa segnatamente rinvia, ritenendo che la sua cooperazione non è stata (...) del tutto volontaria, mentre essa le aveva fornito tutte le informazioni utili ed aveva assicurato una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell'indagine, conformemente a quanto richiesto da tale disposizione.

Il fatto che fossero già stati avviati alcuni accertamenti presso la [OSCURATO:PERSONA] e l'ADM e che alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stata comunicata una richiesta di informazioni sarebbe privo di pertinenza, poiché né il punto B, lett. d), né il punto C della comunicazione sulla cooperazione richiederebbero che la cooperazione inizi prima che siano avviati atti d'indagine. 116 Dall'altro lato, sarebbe soddisfatta la seconda condizione del detto punto C, ossia che l'informazione sia fornita dopo accertamenti, ma prima che la [OSCURATO:PERSONA] sia in possesso di prove sufficienti ad avviare il procedimento in vista dell'adozione di una decisione.

Infatti, gli accertamenti presso l'ADM e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero consentito di rivelare informazioni concernenti l'infrazione commessa tra il 1990 ed il 1992. 117 [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima a fornire elementi determinanti e completi riguardanti la durata dell'intesa, l'[OSCURATO:PERSONA] è stata la prima a fornire prove decisive in merito al periodo successivo all'ingresso dell'ADM sul mercato. 118 [OSCURATO:PERSONA], poi, non soddisfarebbe la condizione del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione poiché, affinché una cooperazione possa considerarsi permanente e totale, l'impresa dovrebbe fornire prove complete spontaneamente, e non, come nel caso di specie, in seguito ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.

Tale interpretazione sarebbe confermata dalla sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA], citata. 119 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si trattava di una situazione in cui, in seguito agli accertamenti effettuati presso le imprese partecipanti all'intesa, essa non disponeva di informazioni sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento. 120 Infine, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia soddisfatto le condizioni del punto C della comunicazione sulla cooperazione, essa non avrebbe necessariamente beneficiato di una riduzione superiore a quella ottenuta a titolo del punto D di tale comunicazione, vale a dire il 50% dell'importo dell'ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta.

Giudizio del Tribunale 121 In via preliminare, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione sulla cooperazione, ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la stessa nel corso delle sue indagini relative ad un'intesa potranno evitare l'imposizione delle ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A 3 della comunicazione sulla cooperazione). 122 Per quanto riguarda l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione alla situazione della [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che questa non rientra nella sfera di applicazione del punto B di tale comunicazione, il quale riguarda il caso in cui un'impresa abbia denunciato un'intesa segreta alla [OSCURATO:PERSONA] prima che quest'ultima abbia proceduto ad un accertamento (ipotesi che può condurre ad una riduzione pari almeno al 75% dell'ammontare dell'ammenda). 123 Poiché le ricorrenti affermano, per contro, che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta loro il beneficio della riduzione di cui al punto C della comunicazione sulla cooperazione, occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto delle condizioni di applicazione del detto punto. 124 Il punto C della comunicazione sulla cooperazione, intitolato Importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda, dispone che: L'impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, lettere da b) ad e), denunci l'intesa segreta dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all'intesa stessa, senza che tali accertamenti abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione, beneficia di una riduzione dal 50% al 75% dell'ammontare dell'ammenda. 125 Le condizioni del punto B, cui il punto C rinvia, riguardano l'impresa che: b) sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa; c) abbia cessato di partecipare all'attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l'intesa; d) fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardanti l'intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell'indagine; e) non abbia costretto un'altra impresa a partecipare all'intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell'attività illecita . 126 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che nessuna delle imprese in questione poteva beneficiare di un'importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, poiché nessuna di esse soddisfaceva le condizioni cui al punto B, lett. da b) a e), cui il punto C rinvia (punto 429). 127 Dai punti 423-425 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, come sostengono le ricorrenti senza essere contestate, la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente ammesso che, per le ragioni esposte al punto 423 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le condizioni previste dal punto B, lett. b), c) ed e), della comunicazione sulla cooperazione.

Il beneficio della riduzione prevista dal punto C di quest'ultima è stato loro rifiutato soltanto perché è stato affermato che la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva le condizioni del punto B, lettera d), della comunicazione sulla cooperazione. 128 Orbene, le ragioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito (punto 424 della [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente contrarie sia alla lettera del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione, sia allo spirito delle disposizioni del punto C di tale comunicazione. 129 Per quanto riguarda la prima ragione addotta ─ ossia che, quando [OSCURATO:PERSONA] iniziò a cooperare, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di sufficienti informazioni per determinare l'esistenza del cartello al momento dell'ingresso nel mercato dell'ADM ─ , essa non è tale da giustificare il rifiuto di considerare soddisfatta la condizione di cui al punto B, lett. d), e pertanto di applicare il punto C della comunicazione sulla cooperazione. 130 A tale proposito, dal punto 423 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima impresa partecipante al cartello a fornire informazioni complete e decisive sull'infrazione riscontrata e che i documenti trasmessi dalla stessa costituiscono, riguardo alla prima fase dell'intesa compresa tra il 1990 ed il 1992,

la principale fonte di prova utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per giungere alla presente decisione.

Nell'ambito della sua difesa, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce altresì che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima a fornire informazioni complete e decisive sulla durata dell'intesa.

Alla luce di ciò, non si può negare che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone[va] riguardanti l'intesa, ai sensi del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione. 131 Va osservato che la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue memorie, ha cercato di giustificare la sua posizione adducendo la seconda condizione prevista dal punto C della comunicazione sulla cooperazione, secondo cui è necessario che gli accertamenti effettuati non abbiano fornito una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione.

La stessa vuole così sostenere che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha cooperato, essa disponeva già di informazioni fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] relative all'esistenza di un'intesa tra il 1992 ed il 1995, il che le consentiva fin da quel momento di avviare un procedimento. 132 Questo argomento non può essere accolto dal Tribunale. 133 Oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si basa, nella [OSCURATO:PERSONA], su questa seconda condizione del punto C della comunicazione sulla cooperazione, ma soltanto sull'inapplicabilità del punto B, lett. d), di quest'ultima a cui esso rinvia, ciò non toglie che, ad ogni modo, sono le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all'esistenza precedente dell'intesa, tra il 1990 ed il 1992, che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento contro l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA] per il detto periodo dell'infrazione e, quindi, di aumentare sostanzialmente l'importo delle ammende inflitte alle dette imprese in funzione della durata dell'infrazione.

Di conseguenza, anche se interpretata letteralmente, la condizione del punto C relativa all'impossibilità di avviare il procedimento sulla base delle informazioni ottenute nella fase degli accertamenti sarebbe soddisfatta dal momento che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era in condizioni di avviare un procedimento per il periodo dell'infrazione compreso tra il 1990 ed il 1992 prima che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse gli elementi probatori di cui disponeva. 134 Per quanto riguarda la seconda ragione addotta ─ ossia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato l'intesa dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un accertamento nei locali dell'ADM e della [OSCURATO:PERSONA] ─, essa è altresì priva di fondatezza, sia riguardo alle disposizioni del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione, sia ai sensi delle disposizioni del punto C di quest'ultima relative alla seconda condizione.

Le prime non subordinano la loro applicazione all'assenza di accertamenti.

Le seconde riguardano anche precisamente l'ipotesi in cui siano stati effettuati accertamenti presso le imprese partecipanti all'intesa. 135 Infine, per quanto riguarda l'ultima ragione addotta nella [OSCURATO:PERSONA], relativa al fatto che una parte sostanziale delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] lo è stata nell'ambito di una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 e che, pertanto, la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] non è stata del tutto volontaria, essa dev'essere respinta. 136 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] invoca la giurisprudenza costante secondo cui una collaborazione all'inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell'ammenda (sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-907, punto 341, e Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 260). 137 Tuttavia, da questa stessa giurisprudenza risulta altresì che una riduzione d'ammenda è giustificata quando l'impresa ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 261 e 262). 138 Ora, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta erano ben più dettagliate di quelle richieste.

Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha affermato al punto 172 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre comunicato informazioni dettagliate anche su riunioni non menzionate nella richiesta della [OSCURATO:PERSONA] [ed] ha poi continuato ad integrare tali informazioni. 139 D'altra parte, il fatto di rifiutare alle ricorrenti il beneficio della riduzione prevista dal punto C della comunicazione sulla cooperazione, a causa del fatto che alle stesse era stata rivolta una richiesta di informazioni, è contrario altresì alle condizioni previste da tale disposizione. 140 Come è stato rilevato, il punto C della comunicazione sulla cooperazione riguarda l'ipotesi in cui accertamenti, previa decisione, atti previsti dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, siano stati effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso imprese partecipanti all'intesa stessa senza che ciò le abbia consentito di avviare un procedimento.

Nel caso di specie, nella fase in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha cooperato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato due accertamenti presso imprese partecipanti all'intesa, vale a dire l'ADM e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 168 della [OSCURATO:PERSONA]), senza che ciò, di per sé, avesse consentito alla stessa di avviare un procedimento in vista dell'adozione di una decisione.

Successivamente ai detti accertamenti, il procedimento d'indagine preliminare è stato proseguito tramite l'invio di richieste d'informazioni in conformità dell'articolo 11 del regolamento n. 17 (punto 171 della [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, si può rilevare che nessun accertamento era stato effettuato nei locali della [OSCURATO:PERSONA], il che, del resto, non avrebbe escluso necessariamente l'applicazione del punto C della comunicazione sulla cooperazione qualora neanche il detto accertamento avesse fornito una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione. 141 D'altra parte, la circostanza che una richiesta di informazioni sia stata rivolta a quest'ultima, in forza dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, non può essere determinante per escludere il beneficio di un'importante riduzione, compresa tra il 50% e il 75% dell'ammontare dell'ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, tanto più che una tale richiesta è un atto meno vincolante di un accertamento effettuato sulla base di una decisione. 142 La detta interpretazione è chiaramente confermata dalla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1989), in cui il Tribunale, dopo aver sottolineato che la Stora aveva fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che poteva pretendere la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una richiesta di informazioni (punto 401 della sentenza), ha dichiarato che anche se la collaborazione della Stora ha avuto inizio soltanto dopo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto accertamenti presso le imprese in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA], riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, non ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale di cui dispone ai fini della determinazione dell'importo delle ammende (punto 402 della sentenza).

Sebbene la sentenza citata riguardi una decisione precedente alla pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione, l'interpretazione in essa contenuta rimane valida nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni contenute nel punto C di tale comunicazione. 143 Alla luce di ciò, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il punto C della comunicazione sulla cooperazione. 144 Di conseguenza, spetta al Tribunale, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, statuire sull'importo della riduzione d'ammenda che dev'essere concessa alle ricorrenti a titolo del punto C della comunicazione sulla cooperazione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la riduzione accordata a detto titolo non sarebbe stata necessariamente superiore a quella concessa nel caso di specie ai sensi del puto D di tale comunicazione, vale a dire il 50%. 145 Occorre tuttavia rilevare che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state determinanti per rilevare l'esistenza di un'infrazione tra il 1990 ed il 1992 e, quindi, per stabilire la durata dell'intesa, il che giustifica il beneficio di una riduzione pari al 60% dell'importo dell'ammenda.

Sul metodo di calcolo e sull'importo definitivo dell'ammenda 146 [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alle ricorrenti il beneficio di due circostanze attenuanti, una in funzione del ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA] nel 1995 a proposito delle quote di vendita, che ha provocato una riduzione del 20% della maggiorazione applicata alla detta impresa per effetto della durata dell'infrazione (punto 365), l'altra in considerazione dell'aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi dell'autorità pubblica (punto 384), che ha giustificato una riduzione del 10% applicata al risultato della prima riduzione di cui sopra. 147 Si deve necessariamente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato, nei due casi specifici citati e al contrario di quanto ha fatto con la [OSCURATO:PERSONA], le riduzioni concesse in funzione delle circostanze attenuanti all'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione. 148 Con quesito scritto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2002, il Tribunale ha invitato quest'ultima, in particolare, a precisare e giustificare il suo metodo di calcolo dell'importo delle ammende. 149 [OSCURATO:PERSONA] risposta datata 27 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il modo corretto di calcolare le maggiorazioni e le riduzioni destinate a tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti consiste nell'applicare una percentuale all'importo di base dell'ammenda.

Essa ha altresì riconosciuto di non aver seguito sistematicamente il detto metodo di calcolo nell'ambito della sua [OSCURATO:PERSONA], in particolare riguardo alla situazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'ADM. 150 In sede di udienza, le ricorrenti hanno precisato di non avere obiezioni in merito al metodo di calcolo dell'importo delle ammende proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 151 In tale contesto occorre sottolineare che, ai sensi degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver determinato l'importo di base dell'ammenda in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, procede ad un aumento e/o ad una riduzione del detto importo in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti. 152 Tenuto conto della formulazione degli orientamenti, il Tribunale ritiene che le percentuali corrispondenti agli aumenti o alle riduzioni, adottate in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti, debbano essere applicate all'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, e non all'importo di una maggiorazione precedentemente applicata in funzione della durata dell'infrazione o al risultato dell'attuazione di una prima maggiorazione o riduzione per effetto di una circostanza aggravante o attenuante.

Come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato nella risposta al quesito scritto del Tribunale, il metodo di calcolo dell'importo delle ammende descritto sopra si deduce dalla formulazione degli orientamenti e consente di garantire parità di trattamento fra diverse imprese partecipanti ad uno stesso cartello. 153 Va ricordato che, nell'ambito dell'analisi del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] riguardo agli accordi sui quantitativi di vendita, il Tribunale ha dichiarato (v. sopra, punto 111) che quest'ultima in realtà si è sottratta all'applicazione di tali accordi per il periodo compreso tra gennaio e giugno 1995.

Dopo aver rilevato che la riduzione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo del ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA] in merito alle quote di vendita e quella chiesta dalle ricorrenti per la mancata esecuzione degli accordi si basavano esattamente sugli stessi fatti, il Tribunale ha ritenuto (v. sopra, punto 113) l'entità della riduzione del 20% della maggiorazione che le era stata applicata in funzione della durata dell'infrazione pienamente adeguata.

Orbene, quest'ultima riduzione equivale ad una riduzione del 5,71% dell'importo di base dell'ammenda (EUR 21 milioni). 154 Va inoltre rilevato che la riduzione del 10% concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in funzione della cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi dell'autorità pubblica ed applicata al risultato dell'attuazione della prima riduzione adottata a titolo del ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA], ossia ad un importo di EUR 19,8 milioni, equivale ad una riduzione del 9,43% circa dell'importo di base, la cui entità è effettivamente adeguata. 155 Alla luce di ciò, il Tribunale dichiara, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che occorre aggiungere alla riduzione del 5,71% quella del 9,43% di cui al punto precedente, vale a dire una riduzione complessiva del 15,14% in funzione delle circostanze attenuanti, che dev'essere applicata all'importo di base dell'ammenda, il che equivale ad un'ammenda di importo pari a EUR 17 820 600 precedente all'applicazione delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione. 156 Per le ragioni di cui sopra, occorre concedere alle ricorrenti una riduzione pari al 60% dell'importo di EUR 17 820 600 ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, il che equivale ad una riduzione di EUR 10 692

360. Di conseguenza, l'importo definitivo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dev'essere fissato a EUR 7 128

240. Sulle spese 157 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Nel caso di specie, si deve decidere che le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, i due terzi di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH è fissato a EUR 7 128

240. 2) Il ricorso, per il resto, è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, in solido, i due terzi di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2003.

Il cancelliere Il presidente H. Jung

M. [OSCURATO:PERSONA]

1 – Lingua processuale: l'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]230/00 [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee «Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Fatturato – Circostanze attenuanti – Cooperazione durante il procedimento amministrativo» Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2003 Massime della sentenza 1.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo per quest'ultima di conformarvisi (Regolamento del Consigliio n. 17, art. 15, n. 2) 2.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Presa in considerazione del fatturato globale dell'impresa interessata e del fatturato realizzato con le vendite delle merci oggetto dell'infrazione – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 3.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura della capacità effettiva di causare un pregiudizio sul mercato interessato – Carattere pertinente delle quote di mercato detenute dall'impresa interessata (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 4.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento illecito di ciascuna impresa – Carattere pertinente del fatturato realizzato con le vendite dei prodotti oggetto di una pratica restrittiva (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 5.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Cooperazione dell'impresa durante il procedimento amministrativo – Riduzione dell'ammenda – Richiesta di informazioni – Procedura di verifica – Incidenza (Regolamento del Consiglio n. 17, artt. 11 e 15) 6.. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Applicazione delle percentuali all'importo base dell'ammenda (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 1. [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposte. In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione della gravità di un'infrazione, ne deriva un'autolimitazione di questo potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposte. v. punti 38, 89 2. Tra i criteri di valutazione della gravità di un'infrazione delle regole comunitarie di concorrenza possono figurare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa può aver esercitato sul mercato. Da un lato, ne consegue che, per determinare l'ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, il quale costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della frazione di quel dato proveniente dalla vendita delle merci oggetto dell'infrazione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Dall'altro, ne risulta che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, di modo che la determinazione dell'adeguato importo di un'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. v. punto 44 3. Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, l'analisi dell'effettiva capacità economica delle imprese sanzionate di arrecare un danno consistente ad un mercato determinato implica una valutazione dell'importanza reale delle dette imprese sul mercato interessato, vale a dire della loro influenza su quest'ultimo. A tal fine, sono pertinenti le quote di mercato detenute da un'impresa sul mercato interessato, mentre non lo è il suo fatturato globale. v. punto 49 4. Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la valutazione del peso specifico, vale a dire dell'impatto reale del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, che la [OSCURATO:PERSONA] deve ormai effettuare in forza degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, qualora essa ritenga che sia opportuno ponderare gli importi di base dell'ammenda in quanto trattasi di un'infrazione che coinvolge più imprese (tipo cartello) tra le quali esistono disparità considerevoli di dimensione, consiste nel determinare l'estensione dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e non l'importanza dell'impresa in questione in termini di dimensioni o di potenza economica. A tale riguardo, la parte del fatturato corrispondente alle vendite di merci coinvolte nell'infrazione può fornire una corretta indicazione dell'entità dell'infrazione nel mercato rilevante. In particolare, il volume d'affari realizzato sui prodotti che abbiano costituito oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza. v. punti 50, 52 5. Una collaborazione all'inchiesta avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] su un'eventuale violazione delle norme comunitarie di concorrenza, che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17, non giustifica una riduzione dell'ammenda. Tuttavia una riduzione dell'ammenda è giustificata quando l'impresa ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. La circostanza che una richiesta di informazioni sia stata rivolta all'impresa che ha cooperato, in forza dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, non può essere determinante per escludere il beneficio di un'importante riduzione, compresa tra il 50% e il 75% dell'ammontare dell'ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, tanto più che una tale richiesta è un atto meno vincolante di un accertamento effettuato sulla base di una decisione, mentre il detto accertamento a sua volta non esclude necessariamente l'applicazione del punto C qualora esso non fornisca una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione per infrazione delle regole di concorrenza. v. punti 136-137, 140-141 6. Tenuto conto della formulazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, le percentuali corrispondenti agli aumenti o alle riduzioni, adottate in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti, debbono essere applicate all'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, e non all'importo di una maggiorazione precedentemente applicata in funzione della durata dell'infrazione o al risultato dell'attuazione di una prima maggiorazione o riduzione per effetto di una circostanza aggravante o attenuante. Tale metodo di calcolo dell'importo delle ammende consente di garantire parità di trattamento fra diverse imprese partecipanti ad uno stesso cartello. v. punto 152 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 9 luglio 2003 (1) «Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Fatturato – Circostanze attenuanti – Cooperazione durante il procedimento amministrativo» [OSCURATO:PERSONA] causa T-230/00, [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Seoul (Corea del Sud), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Eschborn (Germania),rappresentate dagli avv.ti J.-F. Bellis e S. Reinart e dal sig. A. Kmiecik, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee , rappresentata dai sigg. W. Wils e R. Lyal, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti con decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 ─ Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione), composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 aprile 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti all'origine della controversia 1 Le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]) e la sua controllata europea, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]), operano nel settore della produzione di mangimi e aminoacidi. [OSCURATO:PERSONA], creata alla fine del 1997, è un'impresa coreana sorta dalla fusione della [OSCURATO:PERSONA]. Ltd con la [OSCURATO:PERSONA], che si chiamava precedentemente [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA].). Nel primo semestre del 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto la propria attività mondiale nel settore della lisina ad un'altra impresa. 2 La lisina è il principale aminoacido utilizzato nell'alimentazione animale a fini nutrizionali. La lisina sintetica è impiegata come additivo negli alimenti con un tenore insufficiente di lisina naturale, ad esempio i cereali, al fine di permettere ai nutrizionisti di elaborare diete a base di proteine rispondenti al fabbisogno alimentare degli animali. Gli alimenti integrati con lisina sintetica possono anche sostituire alimenti dotati di un sufficiente tenore di lisina allo stato naturale, ad esempio la soia. 3 Nel 1995, in seguito ad un'indagine segreta svolta dal [OSCURATO:PERSONA] of Investigation, negli [OSCURATO:PERSONA] sono state effettuate perquisizioni nei locali di molte imprese operanti sul mercato della lisina. Nei mesi di agosto e di ottobre 1996, le società [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l' ADM [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]. Inc. sono state accusate dalle autorità americane di aver costituito un accordo finalizzato alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei volumi delle vendite di lisina tra il giugno 1992 e il giugno 1995. In seguito ad accordi conclusi con il Ministero della Giustizia americano, il giudice investito della causa ha inflitto alcune ammende alle dette imprese, vale a dire un'ammenda di dollari americani (USD) 10 milioni alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA]. Inc., un'ammenda di USD 70 milioni all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e un'ammenda di USD 1,25 milioni alla [OSCURATO:PERSONA]. L'importo dell'ammenda irrogata alla [OSCURATO:PERSONA]. ammontava, a detta di quest'ultima, a USD 328 000. Inoltre, tre dirigenti dell'ADM [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pene detentive ed al pagamento di ammende per il ruolo svolto nell'accordo. 4 Nel luglio 1996 l'[OSCURATO:PERSONA], richiamandosi alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la comunicazione sulla cooperazione), ha offerto alla [OSCURATO:PERSONA] la sua cooperazione per accertare l'esistenza di un cartello sul mercato della lisina ed i suoi effetti nello Spazio economico europeo (SEE). 5 L'11 e il 12 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), ha effettuato accertamenti negli impianti europei dell'ADM [OSCURATO:PERSONA] e in quelli della [OSCURATO:PERSONA] GmbH. In seguito ai detti accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno manifestato l'intenzione di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] e le hanno fornito alcune informazioni relative, in particolare, alla cronologia delle riunioni tra i produttori di lisina. 6 Il 28 luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell'art. 11 del regolamento n. 17, ha rivolto all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' ADM [OSCURATO:PERSONA]), alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo, collettivamente: la [OSCURATO:PERSONA]), nonché alla [OSCURATO:PERSONA], alcune richieste di informazioni in merito al loro comportamento sul mercato degli aminoacidi e alle riunioni del cartello menzionate nelle dette richieste. In risposta alla detta richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di essere disposta a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha prodotto verbali delle riunioni tra i produttori di lisina e fornito informazioni relative a riunioni che non erano identificate nella richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. In seguito, la stessa ha continuato ad integrare tali informazioni. 7 Il 30 ottobre 1998, sulla base delle informazioni che le erano state fornite, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti alle ricorrenti e alle altre imprese interessate, vale a dire all'ADM [OSCURATO:PERSONA] e all'ADM [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, collettivamente: l' ADM), all'[OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata europea, l'[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, collettivamente: l' [OSCURATO:PERSONA]), alla [OSCURATO:PERSONA] e alla sua controllata europea, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, collettivamente: la [OSCURATO:PERSONA]) e alla [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l' Accordo SEE). [OSCURATO:PERSONA] comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] rimproverava alle dette imprese di aver fissato i prezzi della lisina nel SEE, nonché quote di vendita per tale mercato, e di essersi scambiate informazioni sui rispettivi quantitativi di vendita, a decorrere dai mesi di settembre 1990 (l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), di marzo 1991 (la [OSCURATO:PERSONA]) e di giugno 1992 (la ADM) fino al giugno 1995. 8 In seguito all'audizione orale delle imprese in questione il 1° marzo 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a queste ultime, il 17 agosto 1999, una comunicazione degli addebiti supplementare relativa alla durata dell'intesa, a cui le ricorrenti hanno risposto l'8 ottobre 1999. 9 Al termine del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 ─ Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24; in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 19 e il 28 giugno 2000. 10 [OSCURATO:PERSONA] comprende le seguenti disposizioni: Articolo 1 [ADM [OSCURATO:PERSONA]] e la sua controllata europea [ADM [OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata europea [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [[OSCURATO:PERSONA]] e la sua controllata europea [[OSCURATO:PERSONA]], nonché [[OSCURATO:PERSONA]], hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE per avere partecipato ad accordi sui prezzi, sui volumi di vendita e sullo scambio di informazioni specifiche relativamente ai volumi di vendita di lisina sintetica nell'intero SEE.L'infrazione si è protratta per i seguenti periodi: a) per [ADM [OSCURATO:PERSONA]] e [ADM [OSCURATO:PERSONA]] dal 23 giugno 1992 al 27 giugno 1995; b) per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] SA almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995; c) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995; d) per [[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]] almeno dal luglio 1990 al 27 giugno 1995; e) per [[OSCURATO:PERSONA]] dal 27 agosto 1992 al 27 giugno 1995. Articolo 2 Alle imprese di cui all'articolo 1 vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni indicate in detto articolo: a) [ADM [OSCURATO:PERSONA]] e[ADM [OSCURATO:PERSONA]],in solido, un'ammenda di: 47 300 000 EUR b) [OSCURATO:PERSONA] eEurolysine SA,in solido, un'ammenda di: 28 300 000 EUR c) [OSCURATO:PERSONA] eKyowa [OSCURATO:PERSONA] GmbH,in solido, un'ammenda di: 13 200 000 EUR d) [[OSCURATO:PERSONA]] e[[OSCURATO:PERSONA]],in solido, un'ammenda di: 8 900 000 EUR e) [[OSCURATO:PERSONA]], un'ammenda di: 12 200 000 EUR (...). 11 Per il calcolo dell'importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella [OSCURATO:PERSONA], il metodo stabilito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli orientamenti), nonché la comunicazione sulla cooperazione. 12 In primo luogo, l'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, è stato fissato, per quanto riguarda le ricorrenti, a EUR 21 milioni. Per quanto concerne le società [OSCURATO:PERSONA], ADM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'importo di base dell'ammenda è stato fissato, rispettivamente, a EUR 42, 39, 21 e 19,5 milioni (punto 314 della [OSCURATO:PERSONA]). 13 Per calcolare le ammende in funzione della gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] è partita dalla considerazione che le imprese di cui trattasi avevano commesso un'infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato della lisina nel SEE e dell'estensione del mercato geografico rilevante. Constatando poi, sulla base del fatturato globale realizzato nell'ultimo anno del periodo in cui è stata commessa l'infrazione, che esisteva una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che hanno commesso l'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un trattamento differenziato. Di conseguenza, l'importo di base delle ammende è stato fissato a EUR 30 milioni per l'ADM e l'[OSCURATO:PERSONA] e a EUR 15 milioni per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti (punto 305 della [OSCURATO:PERSONA]). 14 Per tenere conto della durata dell'infrazione commessa da ciascuna impresa, l'importo di base così determinato è stato poi maggiorato del 10% all'anno, ossia del 30% per quanto riguarda l'ADM e la [OSCURATO:PERSONA] e del 40% per quanto riguarda l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti (punto 313 della [OSCURATO:PERSONA]). 15 In secondo luogo, applicando le circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato del 50% gli importi di base delle ammende per l'ADM e l'[OSCURATO:PERSONA], aumentandoli rispettivamente di EUR 19,5 milioni per l'ADM e di EUR 21 milioni per l'[OSCURATO:PERSONA], per il fatto che le dette imprese avevano svolto un ruolo di leader nella commissione dell'infrazione (punto 356 della [OSCURATO:PERSONA]). 16 In terzo luogo, applicando le circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto del 20% la maggiorazione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti a causa della durata dell'infrazione, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo passivo nell'intesa a decorrere dall'inizio del 1995 (punto 365 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ridotto del 10% gli importi di base delle ammende di ciascuna delle imprese di cui trattasi, per il fatto che tutte avevano posto fine all'infrazione sin dai primi interventi dell'autorità pubblica (punto 384 della [OSCURATO:PERSONA]). 17 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una significativa riduzione dell'importo delle ammende, ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione. A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso all'[OSCURATO:PERSONA] e alle ricorrenti una riduzione del 50% dell'importo dell'ammenda che sarebbe stata loro inflitta in assenza di cooperazione, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 30% e all'ADM, infine, una riduzione del 10% (punti 431, 432 e 435 della [OSCURATO:PERSONA]). Procedimento e conclusioni delle parti 18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2000, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 19 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere per iscritto a vari quesiti. La convenuta ha ottemperato alla detta richiesta entro il termine stabilito. 20 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale in occasione dell'udienza tenutasi il 25 aprile 2002. 21 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: ─ ridurre l'importo dell'ammenda che è stata loro inflitta; ridurre l'importo dell'ammenda che è stata loro inflitta; ─ condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: ─ respingere il ricorso; respingere il ricorso; ─ condannare in solido le ricorrenti alle spese. condannare in solido le ricorrenti alle spese. In diritto 23 Il ricorso verte su quattro censure principali. In primo luogo, le ricorrenti rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver calcolato l'importo dell'ammenda sulla base dei criteri stabiliti dagli orientamenti. In secondo luogo, esse contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, nel valutare la gravità della loro infrazione, del fatturato pertinente. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di alcune circostanze attenuanti. Infine, in quarto luogo, le stesse rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver valutato erroneamente la loro cooperazione durante il procedimento amministrativo. 24 In udienza le ricorrenti hanno rinunciato alla censura concernente la pretesa applicazione retroattiva degli orientamenti, come esposta al punto II B del ricorso, rinuncia di cui il Tribunale ha preso atto nel processo verbale dell'udienza. Sul fatturato preso in considerazione a titolo della gravità dell'infrazione Argomenti delle parti 25 Le ricorrenti fanno valere che, nell'ambito della determinazione dell'importo di base dell'ammenda in considerazione della gravità dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento. ─ Sulla violazione del principio di proporzionalità 26 Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fissato l'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità dell'infrazione, basandosi sul fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] anziché sul solo fatturato relativo alle vendite di lisina nel SEE. Il fatto di non aver preso in considerazione quest'ultimo fatturato costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità, dato che l'importo di base dell'ammenda rappresenterebbe, nel caso di specie, il 100% del totale delle vendite di lisina realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel SEE nel 1995. 27 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente affermato che il fatturato relativo alle vendite del prodotto oggetto dell'infrazione nel mercato geografico di cui trattasi non costituisce un fattore pertinente ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda (punto 318 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] facendo, essa avrebbe violato il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5 CE, che impone di adottare misure che non vadano al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. 28 Secondo le ricorrenti, dalla sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 121) risulta che il fatturato complessivo non è rilevante per commisurare l'importo dell'ammenda e che un fatturato esiguo per le vendite del prodotto oggetto dell'infrazione dev'essere preso in considerazione. Tale analisi sarebbe confermata dalla sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-549), in cui l'importo dell'ammenda è stato ridotto per tenere conto dell'esiguo fatturato proveniente dalle vendite del prodotto oggetto dell'infrazione rispetto a quello risultante dall'insieme delle vendite realizzate. 29 Il fatto di non aver preso in considerazione il fatturato relativo alle vendite del prodotto oggetto dell'infrazione nel mercato geografico di cui trattasi condurrebbe ad una valutazione erronea dell'estensione reale dell'infrazione per la determinazione dell'importo di base dell'ammenda. Infatti, nessuno dei fattori considerati consentirebbe di valutare l'impatto dell'infrazione. Anzitutto, il criterio relativo alla natura dell'infrazione, sebbene pertinente, sarebbe distinto da quello concernente la sua estensione. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], sebbene menzioni l'impatto dell'intesa sui produttori (punti 261-296), non opererebbe nessuna quantificazione in proposito; per fare ciò sarebbe stato necessario un riferimento al volume delle operazioni realizzate con il prodotto in questione. [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe altresì il fatto che l'infrazione ha interessato il mercato del SEE (punto 297 della [OSCURATO:PERSONA]), ma il numero dei paesi interessati da un'intesa non significherebbe necessariamente che essa abbia avuto un impatto significativo. Per quanto riguarda il confronto delle dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] con quelle delle altre imprese partecipanti all'intesa, neanch'esso consentirebbe di tenere conto dell'importanza dell'impatto dell'infrazione sulla concorrenza. ─ Sulla considerazione di un fatturato erroneo e sulla violazione del principio della parità di trattamento 30 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], per effettuare il confronto tra le dimensioni delle imprese interessate al fine di fissare l'importo di base delle ammende in funzione della gravità dell'infrazione (punti 303-305 della [OSCURATO:PERSONA]), si è basata su un fatturato erroneo riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], il che ha condotto ad una discriminazione a danno di quest'ultima. 31 Le ricorrenti sottolineano che il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] a cui la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, vale a dire, secondo la prima colonna della tabella riportata al punto 304 della [OSCURATO:PERSONA], EUR 946 milioni nel 1995, è erroneo, poiché il detto importo era di soli EUR 295 milioni. 32 Le ricorrenti ne deducono che, dato che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] era tre volte inferiore a quello indicato, il confronto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente erroneo. In particolare, il fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] rappresentava solo il 10% di quello della [OSCURATO:PERSONA] e il 15% di quello della [OSCURATO:PERSONA], mentre le dette imprese sono state considerate di dimensioni paragonabili. 33 Per effettuare un trattamento differenziato che riflettesse tali differenze di dimensione, quindi, sarebbe stato necessario collocare la [OSCURATO:PERSONA] in una terza categoria d'imprese. Alo stato attuale delle cose, l'importo di base dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], in funzione della gravità dell'infrazione, equivarrebbe al 50% di quello relativo all'ADM e all'[OSCURATO:PERSONA] mentre, sulla base dei fatturati complessivi realizzati nel 1995, le dimensioni della [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano solo il 2% di quelle dell'ADM e il 6% di quelle dell'[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'importo di base dell'ammenda per la [OSCURATO:PERSONA] corrisponderebbe al 5% circa del suo fatturato complessivo nel 1995, contro lo 0,5% e lo 0,79%, rispettivamente, per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 34 [OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti affermano che la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esposta nel controricorso, in base alla quale essa si sarebbe basata sul fatturato complessivo reale della [OSCURATO:PERSONA], pari a EUR 227 milioni, per effettuare il confronto contestato, è di difficile comprensione. Infatti, il detto fatturato rappresentava l'8% di quello della [OSCURATO:PERSONA] e il 12% di quello della [OSCURATO:PERSONA]. Anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] si sia veramente basata su tale importo, il trattamento riservato alla [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe comunque discriminatorio. 35 Quanto all'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per le vendite di lisina nel SEE nel 1995 era, ad ogni modo, paragonabile a quelli della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], esso costituirebbe una giustificazione ex post che la stessa aveva eliminato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 36 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, sostanzialmente, che l'importo di base dell'ammenda determinato in funzione della gravità dell'infrazione non è né sproporzionato né discriminatorio. L'importo dell'ammenda, peraltro, dovrebbe essere fissato in funzione non del fatturato nel SEE, ma della gravità e della durata dell'infrazione. Giudizio del Tribunale ─ Sulla violazione del principio di proporzionalità 37 Da una giurisprudenza consolidata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell'ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nella determinazione dell'importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole della concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. II-1799, punto 53, nonché 21 ottobre 1997, causa T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1689, punto 127). L'efficace applicazione delle dette norme implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare l'entità delle ammende alle esigenze della politica comunitaria della concorrenza, se del caso anche aumentandone l'entità (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 109). 38 Occorre ricordare che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti applicando il metodo di calcolo che essa stessa si è imposta negli orientamenti. Orbene, è giurisprudenza costante che la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposte (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 53, confermata in sede d'impugnazione con sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4235, e la giurisprudenza citata). In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere discrezionale, ne deriva un'autolimitazione di questo potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposta (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2169, punto 57, e 30 aprile 1998, causa T-214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-717, punto 89). 39 Secondo gli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] prende come punto di partenza, per il calcolo delle ammende, un importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione (in prosieguo: l' importo di base generale). La gravità delle infrazioni è stabilita in funzione di molteplici elementi, di alcuni dei quali la [OSCURATO:PERSONA] deve ormai tenere obbligatoriamente conto. 40 A tale proposito, gli orientamenti dispongono che, a parte la natura dell'infrazione, il suo impatto concreto sul mercato e l'estensione geografica di quest'ultimo, è necessario valutare in che misura gli autori dell'infrazione abbiano l'effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto capoverso). 41 Del resto, si può altresì tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni sono meglio in grado di valutare il carattere di infrazione del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano (punto 1 A, quinto capoverso). 42 Nei casi che riguardano molte imprese, come i cartelli, può essere opportuno ponderare l'importo di base generale, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione, ed adattare conseguentemente l'importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (in prosieguo: l' importo di base specifico) (punto 1 A, sesto capoverso) 43 Occorre rilevare che gli orientamenti non prevedono che l'importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. Tuttavia, essi non ostano neppure a che tali fatturati siano presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano. In particolare, il fatturato può essere preso in considerazione al momento della valutazione dei diversi elementi elencati sopra, ai punti 40-42 (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705, punti 283 e 284). 44 D'altra parte, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, tra i criteri di valutazione della gravità dell'infrazione possono figurare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa può aver esercitato sul mercato. Da un lato, ne consegue che, per determinare l'ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, il quale costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della frazione di quel dato proveniente dalla vendita delle merci oggetto dell'infrazione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Dall'altro, ne risulta che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, di modo che la determinazione dell'importo di un'ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 120 e 121; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 94, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1373, punto 176). 45 Nel caso di specie, dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per determinare l'importo di base dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto preso in considerazione la natura dell'infrazione, il suo impatto concreto sul mercato e l'estensione geografica di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] ha poi indicato che, nell'ambito del trattamento differenziato da applicare alle imprese, occorreva tenere conto dell' effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE, della portata dissuasiva dell'ammenda e delle rispettive dimensioni delle dette imprese. Per valutare tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di basarsi sul fatturato globale realizzato da ciascuna delle imprese in questione, nel corso dell'ultimo anno dell'infrazione, ritenendo che il detto fatturato le consentisse di valutare le risorse e l'importanza reale delle imprese interessate sui mercati interessati dalla loro condotta illegale (punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]). 46 Le ricorrenti lamentano precisamente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione il fatturato di cui sopra, anziché quello proveniente dalle vendite del prodotto in questione nel SEE. 47 A questo punto va sottolineato che, vista una certa ambiguità derivante dalla lettura combinata della [OSCURATO:PERSONA] e delle memorie presentate dalla convenuta nel presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito in udienza, su espressa richiesta del Tribunale, di aver tenuto conto non solo del fatturato globale delle imprese di cui trattasi, vale a dire quello relativo a tutte le loro attività, ma anche del fatturato mondiale sul mercato della lisina, due tipi di fatturato riportati in una tabella inserita al punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, va rilevato che, ai sensi del punto 318 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto debito conto dell'importanza economica della specifica attività oggetto dell'infrazione nelle sue conclusioni relative alla gravità. 48 E' tuttavia pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatturato realizzato dalle imprese in questione sul mercato interessato dall'infrazione, vale a dire quello della lisina nel SEE. 49 Orbene, per quanto riguarda l'analisi della effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE (punto 304 della [OSCURATO:PERSONA]), che implica una valutazione dell'importanza reale delle dette imprese sul mercato interessato, vale a dire della loro influenza su quest'ultimo, il fatturato globale fornisce solo una visione inesatta delle cose. Non si può escludere, infatti, che un'impresa potente, con molteplici attività diverse, sia presente solo in maniera accessoria su un mercato di prodotti specifico come quello della lisina. Inoltre, non si può escludere che un'impresa con una posizione importante in un mercato geografico extracomunitario disponga soltanto di una posizione debole nel mercato comunitario o del SEE. In casi come questi, il solo fatto che l'impresa interessata realizzi un notevole fatturato globale non significa necessariamente che essa eserciti un'influenza determinante sul mercato interessato dall'infrazione. E' per questo motivo che la Corte ha sottolineato, nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punto 139), che, se è vero che le quote di mercato detenute da un'impresa non possono essere determinanti per concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente, sono però rilevanti al fine di determinare l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato. Ebbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto né dei quantitativi delle quote di mercato delle imprese in questione nel mercato interessato, né del fatturato delle imprese nel mercato interessato (quello della lisina nel SEE), il quale avrebbe consentito, tenuto conto della mancanza di produttori terzi, di determinare l'importanza relativa di ciascuna impresa nel mercato rilevante facendo risultare indirettamente le loro quote di mercato in valore (v. sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 99). 50 D'altra parte, dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto esplicito riferimento alla valutazione del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, valutazione che essa deve ormai effettuare in forza degli orientamenti quando ritiene, come nel caso di specie, che sia opportuno ponderare gli importi di base dell'ammenda in quanto trattasi di un'infrazione che coinvolge più imprese (tipo cartello) tra le quali esistono disparità considerevoli di dimensione (v. punto 1 A, sesto capoverso, degli orientamenti). 51 A tale proposito, il riferimento, nella [OSCURATO:PERSONA] (ultima frase del punto 304) all' importanza reale delle imprese non è tale da colmare la lacuna di cui sopra. 52 Infatti, la valutazione del peso specifico, vale a dire dell'impatto reale, dell'infrazione commessa da ciascuna impresa consiste, in realtà, nel determinare l'estensione dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e non l'importanza dell'impresa in questione in termini di dimensioni o di potenza economica. Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 121, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1751, punto 369), la parte del fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell'infrazione può fornire una corretta indicazione dell'entità dell'infrazione nel mercato rilevante. In particolare, come ha sottolineato il Tribunale, il volume di affari realizzato sui prodotti che abbiano costituito oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza (v. sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-629, punto 643). 53 Da quanto sopra risulta che, basandosi sui fatturati mondiali della [OSCURATO:PERSONA] senza prendere in considerazione il suo fatturato nel mercato interessato dall'infrazione, vale a dire quello della lisina nel SEE, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del punto 1 A, quarto e sesto capoverso, degli orientamenti. 54 Alla luce di ciò, spetta al Tribunale verificare se il fatto di non aver preso in considerazione il fatturato nel mercato interessato e di avere pertanto trascurato gli orientamenti abbia condotto la [OSCURATO:PERSONA] a violare, nel caso di specie, il principio di proporzionalità quando ha fissato l'importo dell'ammenda. In proposito, occorre ricordare che la valutazione del carattere proporzionato dell'ammenda inflitta rispetto alla gravità ed alla durata dell'infrazione ─ criteri questi contemplati dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 ─ rientra nel potere di controllo giurisdizionale anche di merito conferito al Tribunale dall'art. 17 del medesimo regolamento. 55 Nel presente caso, le ricorrenti fanno valere, sostanzialmente, che l'importo di base specifico dell'ammenda, fissato in EUR 15 milioni, è sproporzionato in quanto equivale al fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato della lisina nel SEE durante l'ultimo anno d'infrazione. 56 Occorre innanzitutto far presente che la circostanza che l'importo di base specifico dell'ammenda sia equivalente al fatturato realizzato nel mercato di cui trattasi non è di per sé concludente. Tale importo, infatti, pari a EUR 15 milioni, costituisce solo un valore intermedio che, in sede di applicazione del metodo definito dagli orientamenti, viene poi adattato in funzione della durata dell'infrazione e delle circostanze aggravanti o attenuanti constatate. 57 In secondo luogo, la natura stessa dell'infrazione, l'impatto reale di quest'ultima, l'estensione geografica del mercato rilevante, la necessaria portata dissuasiva dell'ammenda e le dimensioni delle imprese in questione sono tanti elementi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato nella fattispecie, idonei a giustificare un tale importo intermedio. La convenuta ha giustamente qualificato l'infrazione molto grave, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato ad un'intesa orizzontale avente ad oggetto la fissazione di obiettivi di prezzi e di quote di vendita e la creazione di un sistema di scambio d'informazioni sui quantitativi di vendita, che ha esercitato un'influenza concreta sul mercato della lisina nel SEE facendo aumentare artificiosamente i prezzi e ridurre i detti quantitativi. Per quanto concerne le dimensioni delle imprese e la portata dissuasiva delle ammende, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha opportunamente deciso di basarsi sul fatturato globale delle imprese interessate. Secondo la giurisprudenza, infatti, è proprio il volume d'affari complessivo a rivelare le dimensioni di un'impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 121) nonché la sua potenza economica, determinante per valutare la portata dissuasiva di un'ammenda nei suoi confronti. 58 In terzo luogo va sottolineato che l'ammenda di EUR 15 milioni inflitta alle ricorrenti è notevolmente inferiore a quella minima di EUR 20 milioni che gli orientamenti normalmente prevedono per questo tipo d'infrazione molto grave (v. punto 1 A, secondo capoverso, terzo trattino). 59 A sostegno delle loro allegazioni, le ricorrenti si richiamano altresì in maniera esplicita alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, nella quale il Tribunale ha accolto il motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione il fatto che il fatturato realizzato con i prodotti cui si riferiva l'infrazione era relativamente esiguo rispetto a quello dell'insieme delle vendite realizzate dall'impresa in questione, il che ha giustificato una riduzione dell'importo dell'ammenda (punti 94 e 95). 60 Va osservato, anzitutto, che la soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, riguarda la fissazione dell'importo definitivo dell'ammenda e non, come nel caso di specie, dell'importo di base dell'ammenda rispetto alla gravità dell'infrazione. 61 Inoltre, anche supponendo che la giurisprudenza di cui sopra possa essere trasposta alla fattispecie in esame, occorre ricordare che il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Orbene, questa valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10101, punti 53-55) quali, eventualmente, il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato della lisina nel SEE, non preso in considerazione nella [OSCURATO:PERSONA]. 62 A tale proposito occorre sottolineare che dal confronto dei diversi fatturati della [OSCURATO:PERSONA] per il 1995 risultano due elementi informativi. Da un lato, è vero che il fatturato proveniente dalle vendite di lisina nel SEE può essere considerato esiguo rispetto al fatturato complessivo, in quanto il primo rappresenta soltanto il 5% del secondo. Dall'altro risulta, per contro, che il fatturato corrispondente alle vendite di lisina nel SEE rappresenta una quota relativamente importante del fatturato realizzato sul mercato mondiale della lisina, nella specie più del 22%. 63 Poiché le vendite di lisina nel SEE rappresentano quindi non una parte esigua, bensì una quota significativa di quest'ultimo fatturato, non si può addurre validamente una violazione del principio di proporzionalità, tanto più che l'importo di base dell'ammenda non è stato determinato soltanto sulla base di un mero calcolo riportato al fatturato complessivo, ma anche sulla base del fatturato settoriale e di altri elementi rilevanti quali la natura dell'infrazione, l'impatto concreto di quest'ultima sul mercato, l'estensione del mercato geografico rilevante, la necessaria portata dissuasiva della sanzione, le dimensioni e la potenza delle imprese. 64 Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene, nell'ambito del suo potere discrezionale, che l'importo di base dell'ammenda determinato in considerazione della gravità dell'infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sia adeguato e che, poiché il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto degli orientamenti non ha provocato, nel caso di specie, una violazione del principio di proporzionalità, occorra pertanto respingere la censura dedotta a tale proposito dalle ricorrenti. ─ Sulla violazione del principio della parità di trattamento 65 Nel determinare l'importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto del principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, secondo una giurisprudenza costante, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1129, punto 309, e la giurisprudenza citata). 66 In conformità a tale principio, il punto 1 A, sesto capoverso, degli orientamenti prevede che, in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, gli importi di base delle ammende possano essere ponderati in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione. 67 [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto 1 A, settimo capoverso, degli orientamenti, il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all'applicazione di importi differenti per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico. 68 [OSCURATO:PERSONA] (punti 303 e 304) la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che esisteva una disparità considerevole nella dimensione delle imprese autrici dell'infrazione. Di conseguenza, essa ha ritenuto che, per tener conto dell'effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un danno consistente al mercato della lisina nel SEE e della necessità di fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo, occorresse, con riferimento alle dimensioni di tali imprese, suddividerle in due gruppi: da un lato, l'[OSCURATO:PERSONA] e l'ADM, alle quali è stata inflitta un'ammenda di base di EUR 30 milioni e, dall'altro, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sanzionate con un'ammenda di EUR 15 milioni. 69 Contrariamente all'argomento sviluppato nell'ambito del motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità, le ricorrenti non lamentano più, ormai, l'omessa considerazione del fatturato nel mercato della lisina nel SEE. Esse si basano, al contrario, sul confronto dei fatturati mondiali delle imprese partecipanti all'intesa per giustificare la loro affermazione relativa al carattere discriminatorio dell'importo di base dell'ammenda, sottolineando che nel 1995 il detto importo ammontava, per quanto le riguarda, a EUR 295 milioni e non a EUR 946 milioni, come erroneamente indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 70 Va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] riportato nella tabella del punto 304 della [OSCURATO:PERSONA] non era esatto ed ha precisato di aver considerato, in realtà, il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1995 indicato al punto 16 della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire EUR 227 milioni, che è inferiore all'importo indicato dalle ricorrenti. 71 Anche se il fatturato complessivo della [OSCURATO:PERSONA] nel 1995, pari a EUR 227 milioni o a EUR 295 milioni, risulta in effetti notevolmente inferiore a quello realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], imprese con le quali è stata raggruppata, non si può tuttavia concludere che nella fattispecie sia stato violato il principio della parità di trattamento. 72 Infatti, il confronto tra i fatturati realizzati nel mercato mondiale della lisina dalle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportati nella seconda colonna della tabella figurante al punto 304 della [OSCURATO:PERSONA], rivela che a buon diritto tali imprese sono state raggruppate insieme e sanzionate con un'ammenda di base identica. 73 [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato nel 1995 un fatturato nel mercato mondiale della lisina di EUR 67 milioni e che quest'ultimo è molto vicino a quello della [OSCURATO:PERSONA], che è di EUR 73 milioni, e di poco superiore a quello della [OSCURATO:PERSONA], pari a EUR 40 milioni, ovvero EUR 52 milioni secondo il punto 18 della [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ragionare, nella fattispecie, in termini di ordine di grandezza ai sensi del punto 1 A, settimo capoverso, degli orientamenti, come le ricorrenti hanno riconosciuto in udienza. 74 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, del resto, che la suddivisione operata è inoltre giustificata dal confronto tra i fatturati nel mercato della lisina nel SEE realizzati dalle imprese in questione. 75 Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, nella [OSCURATO:PERSONA], di tali fatturati, occorre tuttavia ricordare, come indicato sopra, al punto 54, che il Tribunale è legittimato a valutare, nell'ambito della competenza giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Orbene, tale valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione quali, eventualmente, il fatturato realizzato dalle imprese in causa nel mercato della lisina nel SEE (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 53-55). 76 A considerare il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato della lisina nel SEE appare precisamente che la ricorrente versi in una situazione quasi identica a quella degli altri piccoli produttori ossia le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Mentre nel 1995 l'[OSCURATO:PERSONA] e l'ADM hanno realizzato, nel detto mercato, fatturati pari [rispettivamente] a EUR 75 milioni e 41 milioni (punti 5 e 10 della [OSCURATO:PERSONA]), i fatturati delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo stesso mercato ammontavano, rispettivamente, a EUR 17, 16 e 15 milioni. Risulta così che l'influenza della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato in questione era paragonabile a quella degli altri due piccoli produttori, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Visto che tali imprese hanno partecipato tutte alla medesima infrazione, è giusto che l'importo di base dell'ammenda loro inflitta sia identico. 77 Ne consegue che l'importo di base di EUR 15 milioni stabilito nei confronti delle ricorrenti non è discriminatorio. Sulle circostanze attenuanti Argomenti delle parti 78 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accordare loro una riduzione dell'importo dell'ammenda, conformemente al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti, concernente la non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito gli accordi sui prezzi e sui quantitativi in modo molto meno significativo rispetto agli altri produttori. 79 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto delle nette differenze nell'applicazione degli accordi sui prezzi tra i produttori. Orbene, come risulterebbe da una tabella comparativa dei prezzi (allegato 6 al ricorso e punto 47 della [OSCURATO:PERSONA]), i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano di gran lunga inferiori agli obiettivi di prezzi fissati dagli accordi e ai prezzi praticati dagli altri produttori. In particolare, il prezzo medio mensile praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] in Europa sarebbe stato il più basso fra quelli attuati da tutti i produttori per 27 mesi. 80 L'inosservanza degli accordi sui prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe provata altresì da numerosi elementi contenuti nel fascicolo. A tale proposito, le ricorrenti citano le critiche formulate dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], alla riunione del 12 marzo 1991 a Tokyo (allegato 7 al ricorso), quindi dall'[OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 2 novembre 1992 a Seoul (punto 89 della [OSCURATO:PERSONA] e allegato 8 al ricorso), la relazione di un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 1993 e le critiche di tale impresa alla riunione del 27 maggio 1993 (allegati 9 e 10 al ricorso), un telefax del 17 maggio 1994 all'attenzione della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 11 al ricorso), alcuni rimproveri formulati dall'ADM nel giugno 1994 (allegato 12 al ricorso), dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 1994 (allegato 13 al ricorso) ed un verbale dell'[OSCURATO:PERSONA] (allegato 14 al ricorso). 81 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato continuamente la sua produzione ed ha massimizzato le vendite, il che avrebbe condotto ad una mancata applicazione di fatto degli accordi. 82 [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad affermare, al punto 378 della [OSCURATO:PERSONA], che gli accordi sui quantitativi erano stati rispettati, senza produrre elementi probatori concludenti. La sua tesi secondo cui si tratterebbe di un accordo su quantità minime sarebbe del resto difficile da comprendere in quanto intese di questo tipo implicano al contrario una riduzione della produzione al fine di aumentare i prezzi. Ad ogni modo, dal fascicolo risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA], al contrario, ha cercato di massimizzare le vendite. A tale proposito, le ricorrenti invocano un aumento delle loro vendite nel 1991 (punto 211 della [OSCURATO:PERSONA]), nonché nel 1992 e 1993, una relazione interna che attesta la politica di produzione a pieno regime della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 15 al ricorso) nonché la dichiarazione di un rappresentante dell'ADM ad una riunione del 23 agosto 1994 (allegato 16 al ricorso). 83 All'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato passivo a decorrere dal 1995, ragione per cui essa ha già beneficiato di una riduzione d'ammenda del 20%, le ricorrenti replicano che, ai sensi degli orientamenti, il ruolo passivo di un'impresa all'interno di un'intesa e la non applicazione di fatto di un accordo sono due concetti distinti. Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto una riduzione dell'importo dell'ammenda a causa del suo ruolo passivo in merito alla ripartizione dei quantitativi di vendita non può giustificare il rifiuto di concederle una riduzione in funzione dell'applicazione più limitata degli accordi. 84 [OSCURATO:PERSONA] decide per il rifiuto delle pretese delle ricorrenti affermando che la mancata esecuzione di un accordo non va confusa con una partecipazione ingannevole all'infrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] ha già ottenuto una riduzione d'ammenda per il suo atteggiamento passivo in merito alla ripartizione dei quantitativi a decorrere dal 1995 (punto 365 della [OSCURATO:PERSONA]). Giudizio del Tribunale 85 Come risulta dalla giurisprudenza, qualora un'infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73, 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 623, e 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4125, punto 150), per determinare se esistano, nei loro confronti, circostanze aggravanti o attenuanti. 86 I punti 2 e 3 degli orientamenti prevedono una variazione dell'importo di base dell'ammenda in funzione di determinate circostanze aggravanti e attenuanti. 87 In particolare, il punto 3 degli orientamenti, intitolato circostanze attenuanti, riporta una lista non esaustiva di circostanze che possono condurre ad una riduzione dell'importo di base dell'ammenda. Si fa così riferimento al ruolo passivo dell'impresa, alla mancata applicazione di fatto degli accordi, alla cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA], all'esistenza di un dubbio ragionevole dell'impresa circa il carattere di infrazione del comportamento perseguito, al fatto che l'infrazione sia stata commessa per negligenza nonché alla collaborazione effettiva dell'impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione. 88 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, nel controricorso, alla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-925), in cui il Tribunale ha dichiarato che la circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad un'intesa in materia di prezzi sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere (punto 230). 89 Va osservato che, nell'ambito della sentenza di cui sopra, il Tribunale ha svolto il suo controllo in merito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non aveva applicato gli orientamenti, poiché anteriore all'adozione degli stessi, i quali prevedono ormai espressamente che la mancata applicazione di fatto di un accordo illecito venga presa in considerazione come circostanza attenuante. Orbene, come è già stato affermato sopra, al punto 38, è giurisprudenza costante che la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposta. In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere discrezionale, ne deriva un'autolimitazione di questo potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposta (sentenze AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 57, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 89). 90 Resta da accertare se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto giustamente rilevare che le ricorrenti non potevano beneficiare di una circostanza attenuante per effetto della mancata applicazione di fatto degli accordi, in forza del punto 3, secondo trattino, degli orientamenti. A tal fine occorre verificare se le circostanze addotte dalle ricorrenti siano tali da dimostrare che, durante il periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito agli accordi illeciti, essa si sia effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-491, punti 4872-4874). 91 Con riferimento, in primo luogo, alla pretesa inosservanza degli accordi sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, al punto 376 della [OSCURATO:PERSONA], che tali accordi riguardavano obiettivi di prezzo (o prezzi obiettivo), di modo che la loro applicazione richiede non che sia praticato un prezzo corrispondente all'obiettivo di prezzo concordato, ma che le parti si sforzino di avvicinarsi ai loro obiettivi di prezzo. Essa ha affermato inoltre che [d]alle informazioni di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] appare con chiarezza che nel caso in esame, successivamente alla conclusione della maggior parte degli accordi sui prezzi, le parti fissavano i loro prezzi in modo conforme a tali accordi. 92 In risposta a un quesito scritto del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le informazioni suesposte sono quelle sui prezzi delle imprese riferiti al punto 47 della [OSCURATO:PERSONA] ed ha prodotto un grafico che mostra l'evoluzione dei prezzi obiettivo e quella dei prezzi praticati da ciascuna delle imprese interessate. 93 Alla luce di tale documento si può innanzitutto osservare che, se i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] non coincidono con quelli obiettivo, in quanto normalmente più bassi di questi ultimi, altrettanto può dirsi dei prezzi praticati dagli altri produttori di lisina, tranne l'ADM, dal marzo 1992 alla fine dell'infrazione nel giugno 1995. 94 Risulta poi che, pure se i prezzi fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano equivalenti a quelli della [OSCURATO:PERSONA] (a volte leggermente superiori, a volte leggermente inferiori) e di regola inferiori a quelli praticati dagli altri produttori, le differenze constatate non possono essere ritenute significative e sintomatiche di un comportamento nel mercato realmente indipendente e concorrenziale. 95 Infine, occorre soprattutto rilevare che l'evoluzione dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto, per tutto il periodo dell'infrazione, all'evoluzione degli obiettivi di prezzo concordati tra i membri dell'intesa, il che avvalora, del resto, la tesi secondo la quale quest'ultima ha danneggiato il mercato (v., in tal senso, sentenza 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 340). Tale corrispondenza, per un periodo così lungo, dimostra la mancanza di qualsiasi volontà della [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi effettivamente all'applicazione degli accordi sui prezzi. 96 Al riguardo occorre osservare che, nel corso del giugno 1993, i cinque produttori di lisina si sono accordati per fissare il prezzo di quest'ultima a DEM 3,20 per chilogrammo (punti 104 e 198 della [OSCURATO:PERSONA]), prevedendo un nuovo aumento graduale dei prezzi. Il prezzo della lisina è in seguito effettivamente aumentato in modo considerevole ed è stato fissato a DEM 5,30 per chilogrammo in base a un accordo concluso nell'ottobre 1993 (punti 114 e 199 della [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, dal mese di agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato appieno all'aumento che ha interessato tutti i produttori di lisina: i suoi prezzi sono passati da DEM 2,81 per chilogrammo nel luglio 1993 a DEM 3,45 nell'agosto dello stesso anno, poi a DEM 3,94 in settembre e infine a DEM 4,55 nell'ottobre 1993. [OSCURATO:PERSONA] non ha minimamente tentato, nel corso di questa importante fase dell'intesa, di distinguersi dagli altri produttori mercé una politica dei prezzi davvero competitiva. 97 Per quanto riguarda le reazioni degli altri partecipanti all'intesa nei confronti del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], queste non possono essere considerate la prova di una mancata applicazione di fatto degli accordi anticoncorrenziali, ma corrispondono a logiche recriminazioni dirette ad un aderente che stava cercando di ottenere vantaggi commerciali rispetto agli altri partecipanti pur restando nell'ambito della detta intesa. 98 Da tali considerazioni risulta che la mancata applicazione di fatto degli accordi sui prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] non è dimostrata, atteso che il diverso grado di attuazione dei detti accordi, invocato come tale dalle ricorrenti nel ricorso, non può essere confuso, nel caso di specie, con la loro mancata esecuzione di fatto. 99 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'allegata inosservanza degli accordi sui volumi di vendita, occorre anzitutto ricordare che, nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 378), la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che i partecipanti al cartello consideravano le quote loro attribuite come quantità minime e che finché ciascuna delle parti era in grado di vendere almeno le quantità ad essa assegnate l'accordo risultava rispettato. 100 Come è stato sottolineato, giustamente, da tutte le imprese in questione, tale affermazione è perlomeno in contraddizione con i fatti contestati, in quanto l'obiettivo di aumento dei prezzi, che era principalmente perseguito dai membri dell'intesa, implicava necessariamente una limitazione della produzione di lisina e quindi l'assegnazione di quote massime di vendita. Ciò è confermato segnatamente dai punti 221 e segg. della [OSCURATO:PERSONA], dedicati alla valutazione degli accordi sui quantitativi rispetto all'articolo 81, n. 1, CE, nei quali si fa riferimento alle limitazioni delle vendite. La detta affermazione della [OSCURATO:PERSONA] dev'essere quindi ritenuta priva di pertinenza. 101 Va poi osservato che, alla luce della stessa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'analisi dell'applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi di vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] vanno distinti due periodi, vale a dire prima e dopo il gennaio 1995. 102 Per quanto riguarda il primo periodo, occorre rilevare che, ai sensi del punto 211 della [OSCURATO:PERSONA], in seguito alle riunioni del 18 febbraio e del 12 marzo 1991 è intervenuto un accordo tra le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in base al quale, nel 1991 e in Europa, quest'ultima avrebbe mantenuto quantitativi di vendita uguali a quelli del 1990. Del resto, dopo aver accettato il piano di ripartizione dei quantitativi di vendita per il 1992 proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha acconsentito a limitare a 6000 tonnellate le proprie vendite in Europa (punto 214 della [OSCURATO:PERSONA]). Infine, se è vero che le imprese partecipanti all'intesa non hanno raggiunto un accordo complessivo sulla ripartizione dei quantitativi di vendita per il 1993, l'8 dicembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto un accordo relativo ad una ripartizione completa di volumi di vendita fra tutti i produttori per il 1994, ai sensi del quale le è stata concessa una quota di base uguale a quella delle vendite da essa realizzate nel 1993 nonché una quota supplementare pari a 2000 tonnellate sulla base dell'incremento stimato delle vendite (punti 215 e 216 della [OSCURATO:PERSONA]). A questo punto va ricordato che le ricorrenti hanno espressamente indicato nel ricorso di non mettere in discussione o di non contestare nessuno dei rilievi di fatto contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], ma che la contestazione riguardava soltanto l'importo dell'ammenda che era stata loro inflitta dall'art. 2 di tale [OSCURATO:PERSONA]. 103 A sostegno della loro affermazione in merito all'inosservanza degli accordi sui quantitativi, le ricorrenti invocano un aumento continuo della produzione e delle vendite di lisina a decorrere dal 1990. 104 A tale proposito le ricorrenti fanno riferimento, in primo luogo, a diverse cifre esposte nel ricorso e relative alle attività menzionate, le quali non provano assolutamente la mancata applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi di vendita di cui sopra, al punto 102. 105 [OSCURATO:PERSONA], le cifre menzionate in una tabella, riportata a pag. 33 del ricorso e ripresa al punto 48 della [OSCURATO:PERSONA], esprimono in tonnellate la produzione e le vendite complessive di lisina e non dimostrano quindi l'inosservanza degli accordi di limitazione delle dette vendite in Europa cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito. Inoltre, per il 1994, le cifre riportate nella detta tabella fanno risultare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato la quota che le era stata assegnata per quell'anno. D'altra parte, se le ricorrenti non hanno fornito nessun importo relativo alle vendite di lisina in Europa nel 1990, rendendo impossibile qualsiasi confronto tra il 1990 ed il 1991, i dati comunicati per il 1992 rilevano che le vendite della [OSCURATO:PERSONA] in Europa erano molto inferiori a 6 000 tonnellate. 106 In secondo luogo, anche il riferimento fatto ad una relazione interna sul marketing risalente al 3 maggio 1993 (allegato 15 al ricorso), in cui figura la menzione Perseguite la politica di produzione/vendita a pieno regime di tutti i quantitativi, è del tutto privo di pertinenza in quanto la detta menzione corrisponde soltanto all'espressione di una mera intenzione che non dimostra assolutamente la mancata applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi. 107 In terzo luogo, la dichiarazione di un rappresentante dell'ADM risalente al 23 agosto 1994 (allegato 16 al ricorso), in base alla quale è sempre la [[OSCURATO:PERSONA]] che chiede un quantitativo supplementare quando [è] già l'unica che [vende] a pieno regime, non è di per sé idonea a provare la mancata applicazione di cui sopra. Per il resto, va osservato che, per quanto riguarda lo stesso 1994, dalla tabella riportata al punto 267 della [OSCURATO:PERSONA], nella quale è stato effettuato un confronto tra le quote di mercato a livello mondiale attribuite, in tale anno, a ciascun membro dell'intesa in forza degli accordi e le quote effettivamente detenute, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato la quota attribuita ai sensi dell'accordo in questione, dato che la sua quota di mercato mondiale effettiva era addirittura inferiore a quella che le era stata assegnata. A tale proposito, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che dimostri l'erroneità dei dati riportati nella detta tabella. 108 Ne consegue che le ricorrenti non possono beneficiare di una circostanza attenuante per effetto della mancata applicazione di fatto degli accordi sui quantitativi di vendita per il periodo compreso tra luglio 1990 e dicembre 1994. 109 Per quanto riguarda il periodo costituito dagli ultimi sei mesi dell'intesa, vale a dire da gennaio a giugno 1995, occorre rilevare che, alla riunione del 18 gennaio 1995, tutte le imprese in questione hanno concordato di mantenere le quote di mercato che erano state fissate per il 1994, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], che ha rifiutato la quota proposta ed ha chiesto una quota di mercato più rilevante (punto 154 della [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, alla riunione del 21 aprile 1995, tutti i partecipanti all'intesa hanno confrontato le quote di produzione che erano state fissate per il 1994 nonché per il periodo compreso tra gennaio e marzo 1995 con i dati relativi alle vendite effettivamente realizzate nello stesso periodo. In tale occasione si sono avute notevoli proteste da parte delle società [OSCURATO:PERSONA], ADM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva aumentato il volume delle proprie vendite oltre la quota attribuitale per il 1995, il che non ha impedito a quest'ultima di riconfermare il suo obiettivo di vendita (punto 160 della [OSCURATO:PERSONA]). Infine, nel corso della riunione del 27 aprile 1995, le società ADM, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono lamentate ancora una volta dell'aumento del volume di vendita della [OSCURATO:PERSONA] nonché delle informazioni incomplete che essa forniva (punto 164 della [OSCURATO:PERSONA]). 110 Sulla base di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo passivo a decorrere dal 1995 riguardo all'accordo sui quantitativi per il fatto che essa non aveva più partecipato al detto accordo e che, del resto, aveva smesso di comunicare agli altri produttori i propri quantitativi di vendita (punto 365 della [OSCURATO:PERSONA]). 111 La descrizione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] effettuata sopra, al punto 109, fa risultare che la detta impresa, in realtà, si è sottratta all'applicazione dell'accordo sui quantitativi per il periodo compreso tra gennaio e giugno 1995, analisi condivisa in definitiva dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] nell'udienza del 25 aprile 2002. 112 Ciò non toglie che, nonostante la questione relativa alla corretta qualificazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle circostanze attenuanti menzionate negli orientamenti, le ricorrenti hanno beneficiato, nella [OSCURATO:PERSONA], di una riduzione del 20% della maggiorazione che era stata loro applicata in funzione della durata, ovvero di una riduzione del 5,71% dell'importo di base dell'ammenda. 113 Poiché la riduzione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e quella chiesta dalle ricorrenti si basano esattamente sugli stessi fatti, nell'ambito della competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale, l'entità della riduzione già concessa alle ricorrenti va considerata del tutto adeguata, visto il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'accordo sui quantitativi di vendita per il periodo compreso tra gennaio e giungo 1995. Sulla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo Argomenti delle parti 114 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le disposizioni del punto C della comunicazione sulla cooperazione poiché ha rifiutato alle stesse l'importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda, compresa tra il 50% e il 75%, ed ha concesso loro soltanto una riduzione del 50% a titolo del punto D della detta comunicazione. 115 A tale proposito, esse fanno valere, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva la condizione di cui al punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione, a cui il punto C della stessa segnatamente rinvia, ritenendo che la sua cooperazione non è stata (...) del tutto volontaria, mentre essa le aveva fornito tutte le informazioni utili ed aveva assicurato una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell'indagine, conformemente a quanto richiesto da tale disposizione. Il fatto che fossero già stati avviati alcuni accertamenti presso la [OSCURATO:PERSONA] e l'ADM e che alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stata comunicata una richiesta di informazioni sarebbe privo di pertinenza, poiché né il punto B, lett. d), né il punto C della comunicazione sulla cooperazione richiederebbero che la cooperazione inizi prima che siano avviati atti d'indagine. 116 Dall'altro lato, sarebbe soddisfatta la seconda condizione del detto punto C, ossia che l'informazione sia fornita dopo accertamenti, ma prima che la [OSCURATO:PERSONA] sia in possesso di prove sufficienti ad avviare il procedimento in vista dell'adozione di una decisione. Infatti, gli accertamenti presso l'ADM e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero consentito di rivelare informazioni concernenti l'infrazione commessa tra il 1990 ed il 1992. 117 [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima a fornire elementi determinanti e completi riguardanti la durata dell'intesa, l'[OSCURATO:PERSONA] è stata la prima a fornire prove decisive in merito al periodo successivo all'ingresso dell'ADM sul mercato. 118 [OSCURATO:PERSONA], poi, non soddisfarebbe la condizione del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione poiché, affinché una cooperazione possa considerarsi permanente e totale, l'impresa dovrebbe fornire prove complete spontaneamente, e non, come nel caso di specie, in seguito ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA], citata. 119 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si trattava di una situazione in cui, in seguito agli accertamenti effettuati presso le imprese partecipanti all'intesa, essa non disponeva di informazioni sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento. 120 Infine, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia soddisfatto le condizioni del punto C della comunicazione sulla cooperazione, essa non avrebbe necessariamente beneficiato di una riduzione superiore a quella ottenuta a titolo del punto D di tale comunicazione, vale a dire il 50% dell'importo dell'ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta. Giudizio del Tribunale 121 In via preliminare, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione sulla cooperazione, ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la stessa nel corso delle sue indagini relative ad un'intesa potranno evitare l'imposizione delle ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A 3 della comunicazione sulla cooperazione). 122 Per quanto riguarda l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione alla situazione della [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che questa non rientra nella sfera di applicazione del punto B di tale comunicazione, il quale riguarda il caso in cui un'impresa abbia denunciato un'intesa segreta alla [OSCURATO:PERSONA] prima che quest'ultima abbia proceduto ad un accertamento (ipotesi che può condurre ad una riduzione pari almeno al 75% dell'ammontare dell'ammenda). 123 Poiché le ricorrenti affermano, per contro, che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta loro il beneficio della riduzione di cui al punto C della comunicazione sulla cooperazione, occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto delle condizioni di applicazione del detto punto. 124 Il punto C della comunicazione sulla cooperazione, intitolato Importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda, dispone che: L'impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, lettere da b) ad e), denunci l'intesa segreta dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all'intesa stessa, senza che tali accertamenti abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione, beneficia di una riduzione dal 50% al 75% dell'ammontare dell'ammenda. 125 Le condizioni del punto B, cui il punto C rinvia, riguardano l'impresa che: b) sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa; c) abbia cessato di partecipare all'attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l'intesa; d) fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardanti l'intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell'indagine; e) non abbia costretto un'altra impresa a partecipare all'intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell'attività illecita . 126 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che nessuna delle imprese in questione poteva beneficiare di un'importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, poiché nessuna di esse soddisfaceva le condizioni cui al punto B, lett. da b) a e), cui il punto C rinvia (punto 429). 127 Dai punti 423-425 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, come sostengono le ricorrenti senza essere contestate, la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente ammesso che, per le ragioni esposte al punto 423 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le condizioni previste dal punto B, lett. b), c) ed e), della comunicazione sulla cooperazione. Il beneficio della riduzione prevista dal punto C di quest'ultima è stato loro rifiutato soltanto perché è stato affermato che la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva le condizioni del punto B, lettera d), della comunicazione sulla cooperazione. 128 Orbene, le ragioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito (punto 424 della [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente contrarie sia alla lettera del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione, sia allo spirito delle disposizioni del punto C di tale comunicazione. 129 Per quanto riguarda la prima ragione addotta ─ ossia che, quando [OSCURATO:PERSONA] iniziò a cooperare, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di sufficienti informazioni per determinare l'esistenza del cartello al momento dell'ingresso nel mercato dell'ADM ─ , essa non è tale da giustificare il rifiuto di considerare soddisfatta la condizione di cui al punto B, lett. d), e pertanto di applicare il punto C della comunicazione sulla cooperazione. 130 A tale proposito, dal punto 423 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima impresa partecipante al cartello a fornire informazioni complete e decisive sull'infrazione riscontrata e che i documenti trasmessi dalla stessa costituiscono, riguardo alla prima fase dell'intesa compresa tra il 1990 ed il 1992, la principale fonte di prova utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per giungere alla presente decisione. Nell'ambito della sua difesa, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce altresì che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima a fornire informazioni complete e decisive sulla durata dell'intesa. Alla luce di ciò, non si può negare che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone[va] riguardanti l'intesa, ai sensi del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione. 131 Va osservato che la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue memorie, ha cercato di giustificare la sua posizione adducendo la seconda condizione prevista dal punto C della comunicazione sulla cooperazione, secondo cui è necessario che gli accertamenti effettuati non abbiano fornito una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione. La stessa vuole così sostenere che, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha cooperato, essa disponeva già di informazioni fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] relative all'esistenza di un'intesa tra il 1992 ed il 1995, il che le consentiva fin da quel momento di avviare un procedimento. 132 Questo argomento non può essere accolto dal Tribunale. 133 Oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si basa, nella [OSCURATO:PERSONA], su questa seconda condizione del punto C della comunicazione sulla cooperazione, ma soltanto sull'inapplicabilità del punto B, lett. d), di quest'ultima a cui esso rinvia, ciò non toglie che, ad ogni modo, sono le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all'esistenza precedente dell'intesa, tra il 1990 ed il 1992, che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento contro l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA] per il detto periodo dell'infrazione e, quindi, di aumentare sostanzialmente l'importo delle ammende inflitte alle dette imprese in funzione della durata dell'infrazione. Di conseguenza, anche se interpretata letteralmente, la condizione del punto C relativa all'impossibilità di avviare il procedimento sulla base delle informazioni ottenute nella fase degli accertamenti sarebbe soddisfatta dal momento che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era in condizioni di avviare un procedimento per il periodo dell'infrazione compreso tra il 1990 ed il 1992 prima che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse gli elementi probatori di cui disponeva. 134 Per quanto riguarda la seconda ragione addotta ─ ossia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato l'intesa dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un accertamento nei locali dell'ADM e della [OSCURATO:PERSONA] ─, essa è altresì priva di fondatezza, sia riguardo alle disposizioni del punto B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione, sia ai sensi delle disposizioni del punto C di quest'ultima relative alla seconda condizione. Le prime non subordinano la loro applicazione all'assenza di accertamenti. Le seconde riguardano anche precisamente l'ipotesi in cui siano stati effettuati accertamenti presso le imprese partecipanti all'intesa. 135 Infine, per quanto riguarda l'ultima ragione addotta nella [OSCURATO:PERSONA], relativa al fatto che una parte sostanziale delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] lo è stata nell'ambito di una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 e che, pertanto, la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] non è stata del tutto volontaria, essa dev'essere respinta. 136 A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] invoca la giurisprudenza costante secondo cui una collaborazione all'inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell'ammenda (sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-907, punto 341, e Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 260). 137 Tuttavia, da questa stessa giurisprudenza risulta altresì che una riduzione d'ammenda è giustificata quando l'impresa ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 261 e 262). 138 Ora, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta erano ben più dettagliate di quelle richieste. Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha affermato al punto 172 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre comunicato informazioni dettagliate anche su riunioni non menzionate nella richiesta della [OSCURATO:PERSONA] [ed] ha poi continuato ad integrare tali informazioni. 139 D'altra parte, il fatto di rifiutare alle ricorrenti il beneficio della riduzione prevista dal punto C della comunicazione sulla cooperazione, a causa del fatto che alle stesse era stata rivolta una richiesta di informazioni, è contrario altresì alle condizioni previste da tale disposizione. 140 Come è stato rilevato, il punto C della comunicazione sulla cooperazione riguarda l'ipotesi in cui accertamenti, previa decisione, atti previsti dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, siano stati effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso imprese partecipanti all'intesa stessa senza che ciò le abbia consentito di avviare un procedimento. Nel caso di specie, nella fase in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha cooperato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato due accertamenti presso imprese partecipanti all'intesa, vale a dire l'ADM e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 168 della [OSCURATO:PERSONA]), senza che ciò, di per sé, avesse consentito alla stessa di avviare un procedimento in vista dell'adozione di una decisione. Successivamente ai detti accertamenti, il procedimento d'indagine preliminare è stato proseguito tramite l'invio di richieste d'informazioni in conformità dell'articolo 11 del regolamento n. 17 (punto 171 della [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, si può rilevare che nessun accertamento era stato effettuato nei locali della [OSCURATO:PERSONA], il che, del resto, non avrebbe escluso necessariamente l'applicazione del punto C della comunicazione sulla cooperazione qualora neanche il detto accertamento avesse fornito una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione. 141 D'altra parte, la circostanza che una richiesta di informazioni sia stata rivolta a quest'ultima, in forza dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, non può essere determinante per escludere il beneficio di un'importante riduzione, compresa tra il 50% e il 75% dell'ammontare dell'ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, tanto più che una tale richiesta è un atto meno vincolante di un accertamento effettuato sulla base di una decisione. 142 La detta interpretazione è chiaramente confermata dalla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1989), in cui il Tribunale, dopo aver sottolineato che la Stora aveva fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che poteva pretendere la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una richiesta di informazioni (punto 401 della sentenza), ha dichiarato che anche se la collaborazione della Stora ha avuto inizio soltanto dopo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto accertamenti presso le imprese in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA], riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, non ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale di cui dispone ai fini della determinazione dell'importo delle ammende (punto 402 della sentenza). Sebbene la sentenza citata riguardi una decisione precedente alla pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione, l'interpretazione in essa contenuta rimane valida nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni contenute nel punto C di tale comunicazione. 143 Alla luce di ciò, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il punto C della comunicazione sulla cooperazione. 144 Di conseguenza, spetta al Tribunale, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, statuire sull'importo della riduzione d'ammenda che dev'essere concessa alle ricorrenti a titolo del punto C della comunicazione sulla cooperazione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la riduzione accordata a detto titolo non sarebbe stata necessariamente superiore a quella concessa nel caso di specie ai sensi del puto D di tale comunicazione, vale a dire il 50%. 145 Occorre tuttavia rilevare che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state determinanti per rilevare l'esistenza di un'infrazione tra il 1990 ed il 1992 e, quindi, per stabilire la durata dell'intesa, il che giustifica il beneficio di una riduzione pari al 60% dell'importo dell'ammenda. Sul metodo di calcolo e sull'importo definitivo dell'ammenda 146 [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alle ricorrenti il beneficio di due circostanze attenuanti, una in funzione del ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA] nel 1995 a proposito delle quote di vendita, che ha provocato una riduzione del 20% della maggiorazione applicata alla detta impresa per effetto della durata dell'infrazione (punto 365), l'altra in considerazione dell'aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi dell'autorità pubblica (punto 384), che ha giustificato una riduzione del 10% applicata al risultato della prima riduzione di cui sopra. 147 Si deve necessariamente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato, nei due casi specifici citati e al contrario di quanto ha fatto con la [OSCURATO:PERSONA], le riduzioni concesse in funzione delle circostanze attenuanti all'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione. 148 Con quesito scritto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2002, il Tribunale ha invitato quest'ultima, in particolare, a precisare e giustificare il suo metodo di calcolo dell'importo delle ammende. 149 [OSCURATO:PERSONA] risposta datata 27 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il modo corretto di calcolare le maggiorazioni e le riduzioni destinate a tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti consiste nell'applicare una percentuale all'importo di base dell'ammenda. Essa ha altresì riconosciuto di non aver seguito sistematicamente il detto metodo di calcolo nell'ambito della sua [OSCURATO:PERSONA], in particolare riguardo alla situazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'ADM. 150 In sede di udienza, le ricorrenti hanno precisato di non avere obiezioni in merito al metodo di calcolo dell'importo delle ammende proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 151 In tale contesto occorre sottolineare che, ai sensi degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver determinato l'importo di base dell'ammenda in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, procede ad un aumento e/o ad una riduzione del detto importo in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti. 152 Tenuto conto della formulazione degli orientamenti, il Tribunale ritiene che le percentuali corrispondenti agli aumenti o alle riduzioni, adottate in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti, debbano essere applicate all'importo di base dell'ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, e non all'importo di una maggiorazione precedentemente applicata in funzione della durata dell'infrazione o al risultato dell'attuazione di una prima maggiorazione o riduzione per effetto di una circostanza aggravante o attenuante. Come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato nella risposta al quesito scritto del Tribunale, il metodo di calcolo dell'importo delle ammende descritto sopra si deduce dalla formulazione degli orientamenti e consente di garantire parità di trattamento fra diverse imprese partecipanti ad uno stesso cartello. 153 Va ricordato che, nell'ambito dell'analisi del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] riguardo agli accordi sui quantitativi di vendita, il Tribunale ha dichiarato (v. sopra, punto 111) che quest'ultima in realtà si è sottratta all'applicazione di tali accordi per il periodo compreso tra gennaio e giugno 1995. Dopo aver rilevato che la riduzione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo del ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA] in merito alle quote di vendita e quella chiesta dalle ricorrenti per la mancata esecuzione degli accordi si basavano esattamente sugli stessi fatti, il Tribunale ha ritenuto (v. sopra, punto 113) l'entità della riduzione del 20% della maggiorazione che le era stata applicata in funzione della durata dell'infrazione pienamente adeguata. Orbene, quest'ultima riduzione equivale ad una riduzione del 5,71% dell'importo di base dell'ammenda (EUR 21 milioni). 154 Va inoltre rilevato che la riduzione del 10% concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in funzione della cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi dell'autorità pubblica ed applicata al risultato dell'attuazione della prima riduzione adottata a titolo del ruolo passivo della [OSCURATO:PERSONA], ossia ad un importo di EUR 19,8 milioni, equivale ad una riduzione del 9,43% circa dell'importo di base, la cui entità è effettivamente adeguata. 155 Alla luce di ciò, il Tribunale dichiara, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che occorre aggiungere alla riduzione del 5,71% quella del 9,43% di cui al punto precedente, vale a dire una riduzione complessiva del 15,14% in funzione delle circostanze attenuanti, che dev'essere applicata all'importo di base dell'ammenda, il che equivale ad un'ammenda di importo pari a EUR 17 820 600 precedente all'applicazione delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione. 156 Per le ragioni di cui sopra, occorre concedere alle ricorrenti una riduzione pari al 60% dell'importo di EUR 17 820 600 ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, il che equivale ad una riduzione di EUR 10 692 360. Di conseguenza, l'importo definitivo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dev'essere fissato a EUR 7 128 240. Sulle spese 157 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, si deve decidere che le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, i due terzi di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH è fissato a EUR 7 128 240. 2) Il ricorso, per il resto, è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, in solido, i due terzi di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2003. Il cancelliere Il presidente H. Jung M. [OSCURATO:PERSONA] 1 – Lingua processuale: l'inglese.