CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che decidendo in sede di rinvio per effetto della sentenza emessa in data 1.2.2021 dalla Corte di Cassazione - di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Potenza -, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, ha rideterminato la pena inflitta; considerato che il motivo di ricorso proposto, nelle sue articolazioni, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il tema della sussistenza della recidiva è ormai precluso dalla portata della sentenza rescindente (Sez. 1, n. 9930 del 11702/2021) che, peraltro, in quanto ha annullato con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha comportato il consolidarsi della pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità impedendo di rilevare la prescrizione eventualmente maturata in forza del principio del cd. giudicato progressivo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente