Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12589/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi relativi alla dosimetria della pena sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato anche considerando la minima misura della pena fissata per l'odierna imputazione, in continuazione con quella inflitta in occasione di una precedente condanna.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P?rttà_ 3 3 t [OSCURATO:PERSONA] 5 A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi relativi alla dosimetria della pena sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato anche considerando la minima misura della pena fissata per l'odierna imputazione, in continuazione con quella inflitta in occasione di una precedente condanna. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P?rttà_ 3 3 t [OSCURATO:PERSONA] 5 A
Sentenza Cassazione n. 12589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris