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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04896/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 21/07/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. 18/12/2020, n. 176, ha chiesto, previa esclusione della contestata circostanza aggravante, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena; lette le conclusioni scritte con allegata nota spese dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, inviate in data 07/12/2021, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa Tribunale di Paola in composizione monocratica in data 127/06/2017 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il delitto di concorso in furto aggravato ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen., in Fuscaldo, il 20/07/2013 - concesse all'imputata le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in quanto, alla luce del testimoniale, non risultava affatto certo che il Matera avesse lasciato il portafogli sul tavolo prima di recarsi alla toilette né che lo avesse portato con sé, non avendo le immagini dell'impianto di videosorveglianza offerto alcun elemento in tal senso, per cui non emergeva alcuna prova certa a carico dell'imputata, il cui colloquio con il presunto correo è del tutto ignoto quanto al contenuto, né essendo plausibile che ella abbia delegato ad altri una condotta che avrebbe potuto commettere direttamente e personalmente; in ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie di appropriazione di cose smarrite, di cui all'art. 647 cod. pen., non prevista dalla legge come reato, essendo, infine, insussistente la contestata circostanza aggravante della destrezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.

Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il Matera si era portato all'interno della toilette del bar Portobello, dove era entrato - come emerge dalle immagini della videocamera di sorveglianza - tenendo in mano degli oggetti, verosimilmente il portafogli ed il telefono cellulare, che non aveva più con sé quando ne era uscito, dopo un paio di minuti.

Le telecamere di sorveglianza avevano anche ripreso l'imputata che entrava nella toilette, ne usciva subito dopo e colloquiava con [OSCURATO:PERSONA], presente nel bar; questi, a sua volta, veniva ripreso mentre entrava nella toilette e, quindi, ne usciva mentre si sistemava qualcosa nei pantaloni, quindi si allontanava dal bar. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, faceva poco dopo rientro nel bar, essendosi evidentemente accorto di aver smarrito i suoi effetti personali, ed usciva dalla toilette dove recuperava il cellulare.

Posto che la sentenza ha dato atto della circostanza che le riprese delle telecamere fossero dimostrative del fatto che nessun altro era entrato nella toilette del bar, è stato ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], una volta accortasi della presenza del portafogli e del cellulare all'interno della toilette, aveva avvisato il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva materialmente sottratto il portafogli dimenticato dal Matera.

La ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale appare del tutto scevra da incongruenze ed aporie logiche, alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, restando le doglianze difensive circa un'alternativa versione dei fatti del tutto ipotetiche e congetturali e, come tali, palesemente versate in fatto.

Senza alcun dubbio la condotta integra gli estremi del furto - per il quale il Matera ha sporto regolare querela -, non potendosi certamente accedere alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 647 cod. pen.: il portafogli del Matera, infatti, conteneva documenti che consentivano l'identificazione del possessore, come specificato in sentenza, sicché la presenza di tali documenti, che conservavano chiari e specifici segni di un Ilegittimo possesso altrui, esclude il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare, impedendo, quindi, la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne era impossessato senza provvedere alla sua restituzione ha commesso il reato di furto (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 31/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278225).

Fondato appare il motivo di ricorso limitatamente alla sussistenza della contestata circostanza aggravante della destrezza, posto che, senza alcun dubbio, come descritto dalla ricostruzione dell fatto sin qui sintetizzata, il Matera aveva smarrito i propri beni - cellulare e portafoglio - per mera dimenticanza, lasciandoli nella toilette del bar; solo dopo tale distrazione della persona offesa, del tutto indipendente da qualsivoglia condotta dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] funzionale ad indurre l'abbandono degli effetti personali del Matera, la ricorrente, essendosi accora del tutto casualmente del fatto, aveva indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad entrare nella toilette ed asportare il portafoglio ivi dimenticato.

Non è, quindi, in alcun modo ravvisabile, da parte della [OSCURATO:PERSONA] o del suo complice, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, qualsivoglia condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene sottratto (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quartic:elli, Rv. 270088; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018; Sez. 5, n. 2296 del 10/11/2017, dep. 19/01/2018, Clun, Rv. 272001).

Apparendo, pertanto, evidente come il Matera avesse dimenticato i suoi effetti personali nella toilette del bar in maniera del tutto autonoma da qualsivoglia intervento degli autori del furto, che si erano limitati ad approfittare successivamente di tale distrazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., che va esclusa.

Nel resto, invece, il ricorso va dichiara inammissibile, imponendosi, in ogni caso, l'annullamento della medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Dalla conclamata sussistenza del delitto di furto semplice discende la condanna dell'imputata alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., che esclude.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Condanna, inoltre, l'imputata, alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 21/07/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. 18/12/2020, n. 176, ha chiesto, previa esclusione della contestata circostanza aggravante, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena; lette le conclusioni scritte con allegata nota spese dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, inviate in data 07/12/2021, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa Tribunale di Paola in composizione monocratica in data 127/06/2017 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il delitto di concorso in furto aggravato ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen., in Fuscaldo, il 20/07/2013 - concesse all'imputata le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in quanto, alla luce del testimoniale, non risultava affatto certo che il Matera avesse lasciato il portafogli sul tavolo prima di recarsi alla toilette né che lo avesse portato con sé, non avendo le immagini dell'impianto di videosorveglianza offerto alcun elemento in tal senso, per cui non emergeva alcuna prova certa a carico dell'imputata, il cui colloquio con il presunto correo è del tutto ignoto quanto al contenuto, né essendo plausibile che ella abbia delegato ad altri una condotta che avrebbe potuto commettere direttamente e personalmente; in ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie di appropriazione di cose smarrite, di cui all'art. 647 cod. pen., non prevista dalla legge come reato, essendo, infine, insussistente la contestata circostanza aggravante della destrezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il Matera si era portato all'interno della toilette del bar Portobello, dove era entrato - come emerge dalle immagini della videocamera di sorveglianza - tenendo in mano degli oggetti, verosimilmente il portafogli ed il telefono cellulare, che non aveva più con sé quando ne era uscito, dopo un paio di minuti. Le telecamere di sorveglianza avevano anche ripreso l'imputata che entrava nella toilette, ne usciva subito dopo e colloquiava con [OSCURATO:PERSONA], presente nel bar; questi, a sua volta, veniva ripreso mentre entrava nella toilette e, quindi, ne usciva mentre si sistemava qualcosa nei pantaloni, quindi si allontanava dal bar. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, faceva poco dopo rientro nel bar, essendosi evidentemente accorto di aver smarrito i suoi effetti personali, ed usciva dalla toilette dove recuperava il cellulare. Posto che la sentenza ha dato atto della circostanza che le riprese delle telecamere fossero dimostrative del fatto che nessun altro era entrato nella toilette del bar, è stato ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], una volta accortasi della presenza del portafogli e del cellulare all'interno della toilette, aveva avvisato il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva materialmente sottratto il portafogli dimenticato dal Matera. La ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale appare del tutto scevra da incongruenze ed aporie logiche, alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, restando le doglianze difensive circa un'alternativa versione dei fatti del tutto ipotetiche e congetturali e, come tali, palesemente versate in fatto. Senza alcun dubbio la condotta integra gli estremi del furto - per il quale il Matera ha sporto regolare querela -, non potendosi certamente accedere alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 647 cod. pen.: il portafogli del Matera, infatti, conteneva documenti che consentivano l'identificazione del possessore, come specificato in sentenza, sicché la presenza di tali documenti, che conservavano chiari e specifici segni di un Ilegittimo possesso altrui, esclude il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare, impedendo, quindi, la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne era impossessato senza provvedere alla sua restituzione ha commesso il reato di furto (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 31/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278225). Fondato appare il motivo di ricorso limitatamente alla sussistenza della contestata circostanza aggravante della destrezza, posto che, senza alcun dubbio, come descritto dalla ricostruzione dell fatto sin qui sintetizzata, il Matera aveva smarrito i propri beni - cellulare e portafoglio - per mera dimenticanza, lasciandoli nella toilette del bar; solo dopo tale distrazione della persona offesa, del tutto indipendente da qualsivoglia condotta dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] funzionale ad indurre l'abbandono degli effetti personali del Matera, la ricorrente, essendosi accora del tutto casualmente del fatto, aveva indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad entrare nella toilette ed asportare il portafoglio ivi dimenticato. Non è, quindi, in alcun modo ravvisabile, da parte della [OSCURATO:PERSONA] o del suo complice, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, qualsivoglia condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene sottratto (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quartic:elli, Rv. 270088; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018; Sez. 5, n. 2296 del 10/11/2017, dep. 19/01/2018, Clun, Rv. 272001). Apparendo, pertanto, evidente come il Matera avesse dimenticato i suoi effetti personali nella toilette del bar in maniera del tutto autonoma da qualsivoglia intervento degli autori del furto, che si erano limitati ad approfittare successivamente di tale distrazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., che va esclusa. Nel resto, invece, il ricorso va dichiara inammissibile, imponendosi, in ogni caso, l'annullamento della medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Dalla conclamata sussistenza del delitto di furto semplice discende la condanna dell'imputata alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., che esclude. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Condanna, inoltre, l'imputata, alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di le
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