CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto con fine pena fissato al 15/03/2026 - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'integrazione della già concessa liberazione anticipata, con concessione di ulteriori trenta giorni, relativamente al periodo che va dal 01/01/2010 al 31/12/2015. Viene posto specificamente a fondamento della decisione reiettiva, in primo luogo, il principio di diritto enunciato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020, Gangemi, Rv. 279370 - 01, a mente della quale: «In tema di liberazione anticipata, è inammissibile l'istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra 11. gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, l'integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza»); a tale dato, si aggiunge l'essersi il medesimo Tribunale di sorveglianza già pronunciato, in sede di reclamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inerente al medesimo oggetto; Ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto e, soprattutto, evitino il confronto con l'intero contenuto della motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e priva di profili di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità; Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese t processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 apri