CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 00723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, da eliminare. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 02/03/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di aggravamento del dissesto per operazioni dolose e nella qualità di amministratore e liquidatore di Italimpianti s.r.I., dichiarata fallita il 21/12/2017, la pena principale di anni 2 di reclusione e le perne accessorie di cui all'art. 216, u.c., I. fall. per la durata di anni 3. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 216 I. fall. e dell'art. 445 cod. proc. pen., in quanto le pene accessorie non possono essere irrogate in caso di patteggiamento di pena non superiore ai due anni. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, da eliminare. Il ricorso è fondato, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie, che devono essere eliminate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie irrogate, che elimina. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere