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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07356/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che yerro Sillah ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, peraltro, la pena inflittagli in primo grado alla misura di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, a denunciare la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Orla illo [OSCURATO:PERSONA] nzo DEPO'S-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che yerro Sillah ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, peraltro, la pena inflittagli in primo grado alla misura di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, a denunciare la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Orla illo [OSCURATO:PERSONA] nzo DEPO'S-
Sentenza Cassazione n. 07356/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris