CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA_lato c viflpactLJ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai ricorrenti la pena concordata tra le parti in relazione alle fattispecie di reato agli stessi ascritti. A motivi di ricorso i difensori lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio irrogato; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'imputazione, erronea qualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]: inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., omessa motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]: inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., omessa motivazione della sentenza. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi tutti non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure difensive sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, al verbale di arresto e al verbale di sequestro della sostanza stupefacente. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere e