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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37987/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0 del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da nomina depositata in udienza, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Deposita le conclusioni scritte e nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Assise di appello di Catanzaro ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 8/10/2018 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni venti di reclusione per i delitti, avvinti in continuazione, commessi in concorso con altri, giudicati separatamente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ovvero deceduti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di sequestro di persona e di omicidio - con esclusione dell'aggravante della premeditazione, e con riconoscimento di quella ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatti accertati a Soverato nei giorni 21 e 22 dicembre 2009.

1.1. La Corte territoriale - valorizzando il ruolo del Sestito, circoscritto all'adescamento della vittima nella fase iniziale della vicenda - ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riducendo la sanzione unitaria ad anni venticinque di reclusione, e quindi rideterminando la pena finale in anni sedici e mesi otto di reclusione.

1.2. La vicenda del sequestro e dell'omicidio del Todaro si colloca nell'ambito dello scontro tra le fazioni mafiose dei Gallace, alla quale era vicina la vittima e la sua famiglia, e dei Sia-Procopio-Tripodi, in cui era inserito Sestito.

L'imputato è il marito di [OSCURATO:PERSONA], la cui sorella Daniela, all'epoca dei fatti, era ufficialmente fidanzata con il Todaro, dal quale aspettava un figlio.

Tale rapporto familiare aveva consentito al Sestito di rivestire il ruolo di "esca fidata" per il rapimento del Todaro, inducendolo a salire a bordo del furgone [OSCURATO:PERSONA] con il quale la vittima veniva catturata e condotta a morte.

1.3. Le fonti di prova dei delitti in esame sono state attinte dalle propala- zioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di ambo i gradi hanno ritenuto attendibili e riscontrate. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato il Sestito in correità, citandolo come presente al momento dell'uccisione del Todaro. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di uno specifico episodio riguardante un incontro chiarificatore avvenuto in zona EUR a Roma, con Procopio e Lentini, appositamente giunti dalla Calabria, per contestare al Sestito il disinteresse manifestato per la sorte di [OSCURATO:PERSONA]: al termine dell'incontro il Sestito riferiva al Cretarola - proferendo una frase specifica - il suo coinvolgimento nell'omicidio del Todaro.

Ulteriori collaboratori di giustizia, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima, hanno reso informazioni de relato sul ruolo svolto nella vicenda dal Sestito, in qualità di cognato di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i difensori del Sestito, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti distinti che saranno esaminati partitamente.

2.1. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente erronea applicazione degli artt. 110 e 575 cod. pen., con correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

Passando in rassegna il vaglio di attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], positivamente rite- nuto nell'impugnata sentenza, si ribadisce che tale profilo è stato categorica- Mente escluso per il Cretarola da altre autorità giudiziarie, e che nessun commento alle contrarie argomentazioni difensive si rinviene sul punto della attendibilità del Procopio, così da configurare una motivazione apparente e priva di una valutazione autonoma rispetto a quella del primo giudice.

Anche per il Cretarola si critica la valutazione di attendibilità, affermata dalla Corte terri- toriale senza riguardo per lo screditamento di tale collaboratore sancito in una sentenza della Corte di cassazione nel processo per l'omicidio Femia.

Quanto ai riscontri esterni alle dichiarazioni del Cretarola, che in entrambe le sentenze si indicano nell'incontro di Roma EUR del settembre 2010 tra il Sestito e gli emissari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta che in ordine a tale punto non si è data risposta alle specifiche confutazioni di ordine logico e cronologico avanzate nel gravame e ribadite nel ricorso: in particolare, ci si duole che sia rimasto eluso il punto dell'attribuzione al Sestito dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO], cosiddetta "utenza pulita", che non è ricavabile da alcun elemento certo e nemmeno individuabile in via indiziaria.

Ulteriore snodo critico risiede nell'interpretazione della frase che il Creta- rola attribuisce al Sestito all'esito dell'incontro romano: «C'ha poco da recrimi- nare, perché quando è stato il momento [..] io ai miei gliel'ho portati da dentro casa mia», che secondo il ricorrente non potrebbe essere riferita a "persone della propria ristretta cerchia familiare", come hanno inteso i giudici di merito.

2.1.2. Con ulteriori censure di violazione di legge e vizio di motivazione si deduce la mancanza di prova del sequestro di persona, in quanto il Todaro potrebbe essere stato ucciso non appena salito sul furgone, o immediatamente dopo esserne disceso, o ancora il Todaro potrebbe non aver affatto compreso le intenzioni dei suoi interlocutori così da non tentare di sottrarsi ai medesimi.

2.1.3. Censure di legittimità del medesimo tipo si indirizzano sulla ritenuta aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, di cui si nega il profilo del metodo mafioso, in quanto l'omicidio è stato commesso senza strepito pubblico, attirando la vittima in una trappola, nonché il profilo agevolativo, risultando accertato il movente personale della vendetta.

2.1.4. Infine, si censura che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non sia stata motivata nell'entità della riduzione della pena, e che non vi sia alcuna motivazione quanto all'entità della pena base e dell'aumento per la continuazione, profili oggetto di specifiche censure nel gravame.

2.2. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Anche qui si deduce, nei due motivi di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi probatori dimostrativi della sussistenza del reato di sequestro di persona e della sua riferibilità al Sestito, nonché del concorso di costui nell'omicidio del Todaro.

2.2.1. Per il primo delitto si assume la mancanza di prova del fatto che la vittima si fosse accorta delle reali intenzioni dei suoi interlocutori, potendo essere stato ucciso prima di tale momento.

Sul punto la Corte territoriale non ha risposto alle censure del gravame, limitandosi ad affermare che il sequestro si sarebbe desunto dal fatto che dopo essere entrato nel furgone, il Todaro non aveva dato più notizie di sé alla compagna né ad altri familiari, e che, essendo persona accorta; non si sarebbe mai lasciato condurre in una località isolata da soggetti conosciuti come appartenenti al gruppo rivale.

A parere della difesa, si tratta di considerazioni presuntive e congetturali.

2.2.2. In ordine all'omicidio ed alle pretese lacune mnemoniche di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata del Todaro, il ricorrente rettifica le considerazioni dei giudici, nel senso che la donna non aveva affermato di non ricordare, bensì di non avere visto chi occupasse il furgone in quel frangente.

Argomenti logici a conforto di ciò si sono indicati nel dato oggettivo che dopo tre mesi dalla vicenda, la Iozzo aveva concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], attuato per vendetta per la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] (rectius: Giuseppe) e, comunque, non avrebbe avuto interesse a tacere l'identità del conducente del Doblò, se l'avesse individuato.

Si ribadisce l'importanza del fatto che non risultassero contatti telefonici tra il Sestito e gli altri correi nella serata della sparizione del Todaro, unitamente al rilievo che [OSCURATO:PERSONA], alla guida del furgone, interloquisse telefonica- mente parlando al singolare, elementi sui quali si lamenta che l'impugnata sentenza abbia dato risposte insoddisfacenti.

Infine, si taccia di contraddittorietà ed illogicità la motivazione sulla rite- nuta attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non avere risposto ai rilievi difensivi dedotti nell'atto di appello, di cui si riportano stralci nel ricorso.

In particolare, quanto al Cretarola, qualificato in sentenze definitive come "uomo in grado di mentire con grande efficacia e capacità di convincimento dell'interlocutore", si rimarca che costui ha smentito la costruzione per cui il Sestito fosse giunto all'incontro dell'EUR proveniente da Pero, avendo invece affermato che in quel periodo di metà settembre l'imputato viveva a Roma con lui, in un monolocale di via Balocco.

Con memoria trasmessa digitalmente il 28/5/2021 il difensore ha presen- tato motivi aggiunti a conferma della denunciata inattendibilità del Cretarola, rilevando altresì che la vittima aveva diretta conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], così da non rendere necessaria la presenza del Sestito nella fase dell'adesca- mento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili quanto ai motivi riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i delitti in contestazione, mentre risulta fondata la doglianza riferita al trattamento sanzionatorio.

1.1. Deve premettersi che la vicenda processuale in esame - quanto all'accertamento dei reati - è un caso di "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello, e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

1.2. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della 'correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato.

E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.

2. Prendendo dunque le mosse dai profili di inammissibilità, si rileva che i ricorsi sono sostanzialmente coincidenti e riproducono le doglianze illustrate nei rispettivi gravami, per la gran parte intessute di notazioni in fatto, in un'ottica di mera confutazione rispetto alle argomentazioni esposte nell'impugnata sentenza.

Le censure riproposte in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia riguardano principalmente la credibilità di [OSCURATO:PERSONA], ed in minor misura quella di [OSCURATO:PERSONA]: profili entrambi affrontati nell'impugnata sentenza, in cui vi è diffusa motivazione del positivo vaglio di attendibilità di entrambi i collaboratori con argomentazioni non illogiche e coincidenti con quelle del GUP, così dando luogo ad un unico e coordinato corpo motivazionale.

2.1. Nessun particolare rilievo di criticità (se non quello, peraltro irrile- vante, dell'esatto momento in cui il Procopio aveva avuto contezza della parte- cipazione ai fatti del Sestito) si delinea per le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva direttamente preso parte alle operazioni succes- sive all'omicidio, ed era senz'altro depositario di informazioni approfondite degli eventi di causa, per essere il figlio di [OSCURATO:PERSONA], figura di vertice della cosca Sia - Procopio - Tripodi.

Come ha annotato l'impugnata sentenza, le dichiarazioni di tale collaboratore sono state già ritenute valide ed affidabili nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], consentendone la condanna definitiva per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Per quanto concerne il collaboratore Cretarola, ci si deve riferire alla valutazione di affidabilità delle dichiarazioni da costui rese nel presente procedimento, come hanno rivendicato i giudici di appello, pur consapevoli che nel processo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] il collaboratore aveva reso dichia- razioni indiziate di inverosimiglianza.

A tale riguardo, la situazione aggiornata è nel senso che nel processo per l'omicidio Femia, dopo una prima sentenza di annullamento determinata dalla necessità di rinnovare il giudizio sulla prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo alla credibilità soggettiva, sia in ordine 'all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati di quel delitto, è intervenuto un nuovo annullamento con rinvio della seconda sentenza di appello (assolutoria degli imputati) su ricorso della Procura generale (Sez. 5, n. 35904 del 12/10/2020), sicché la credibilità del Cretarola deve ancora trovare definitiva consacrazione o smentita in quello specifico processo.

Richiamate le argomentazioni a sostegno del positivo vaglio di credibilità del collaboratore Cretarola, che la Corte territoriale ha espresso nel presente processo, in applicazione del principio della valutazione frazionata e nel solco delle diffuse motivazioni rese dal primo giudice, si osserva che i riscontri oggettivi a tali dichiarazioni resistono alle critiche del ricorrente, in particolare dirette a rilevare che non vi è certezza dell'attribuzione della "utenza pata" al Sestito.

Il tentativo di smentire la disponibilità dell'utenza pulita da parte del ricorrente urta con i precisi rilievi dei giudici di merito, che hanno segnalato l'abbinamento geografico tra l'utenza sottoposta ad intercettazione e quella pulita nei giorni precedenti l'incontro romano; quanto alla tempistica dell'incontro, i giudici hanno compiuto una valutazione di compatibilità cronologica tra l'ultimo utilizzo del cellulare normalmente usato dal Sestito, agganciato alla cella di Pero alle ore 10.11 del giorno 13 settembre, e l'arrivo pomeridiano a Roma per l'incontro dell'EUR.

Le ulteriori attività dell'utenza cellulare intercettata sono state spiegate con l'abbandono a Pero di detto telefonino, lasciato acceso, tant'è vero che nel corso della giornata del 13 settembre erano stati registrati ripetitivi messaggi telefonici che non ricevevano risposta alcuna dall'imputato.

È stata poi descritta la concatenazione delle comunicazioni con [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'arrivo all'EUR del Sestito onde partecipare all'incontro con gli emissari calabresi.

Infatti, per un consi- stente arco temporale, le due utenze pulite figurano agganciate alla medesima cella di [OSCURATO:PERSONA], a testimoniare l'incontro ivi avvenuto.

2.3. Quanto alle critiche rivolte all'interpretazione della frase del Sestito riportata dal •Cretarola, esse si rivelano palesemente confutative dell'argomenta- zione logica utilizzata dai giudici di merito, che avevano rilevato la similitudine tra la locuzione "portare da dentro casa" e le espressioni rese nell'interrogatorio di garanzia dall'imputato quando, per indicare il legame familiare del Todaro, riferiva che costui era "in casa con mia suocera".

L'inconsistenza dell'argomento opposto dal ricorrente, imperniato sul preteso rilievo dei diversi aggettivi possessivi, non è tale da porre in dubbio la logicità dell'osservazione dei giudici di appello, nonché l'interpretazione da essi data alla frase, nel senso di indicare un preciso riferimento all'unico soggetto, possibile obiettivo di ritorsione, orbitante nella sfera familiare del Sestito.

2.4. Nella memoria da ultimo trasmessa, si ripropone il tema della conoscenza degli eventi da parte del Cretarola tratta da notizie giornalistiche e dagli stessi atti processuali nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, sostenendosi che sul punto non vi fosse stata alcuna giustifica- zione da parte dei giudici di merito.

Ciò è smentito dalle considerazioni espresse dal primo giudice, riprese nell'impugnata sentenza, circa l'origine endoassocia- tiva delle conoscenze del Cretarola, per la ricchezza di particolari non soltanto sulle attività delinquenziali della cosca, ma anche sulle dinamiche familiari dei fratelli Sestito e sui rapporti dell'imputato con la famiglia Procopio.

3. Si affrontano di seguito i profili di censura mossi con riguardo al delitto di sequestro di persona, di cui si deduce la mancanza di prova, in quanto il Todaro potrebbe essere stato ucciso non appena salito sul furgone, o immediata- mente dopo esserne disceso, o ancora potrebbe non aver affatto compreso le intenzioni dei suoi interlocutori così da non tentare di sottrarsi ai medesimi.

Risulta evidente che tali osservazioni sono inconferenti rispetto alla certa integrazione del delitto in questione, il quale richiede soltanto che la privazione della libertà personale - nel caso in esame procurata mediante induzione a salire a bordo del furgone, agevolata dalla presenza di persona fidata come il Sestito - duri anche per breve tempo (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746; Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, Rv. 247884; Sez. 5, n. 6488 del 24/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231422); né è necessaria la comprensione delle reali intenzioni delittuose dei sequestratori, ben potendo darsi il caso in cui il sequestrato sia completamente ignaro della sua sorte e non tenti di riguadagnare la libertà, rilevando soltanto le intenzioni dei sequestratori che avrebbero impedito la fuga eventuale della vittima.

Pertanto, risultano congrue le argomentazioni sul punto espresse nell'impugnata sentenza, laddove i giudici hanno dato rilievo al fatto che dopo essere entrato nel furgone, il Todaro non aveva dato più notizie di sé alla compagna né ad altri familiari, unitamente all'osservazione che da persona accorta qual era non si sarebbe mai lasciato condurre in una località isolata da [OSCURATO:PERSONA], conosciuto come appartenente al gruppo rivale, se non confidando nella presenza del cognato.

Le ulteriori annotazioni del ricorrente, quanto all'assenza di contatti telefonici tra il Sestito e gli altri correi nella serata della sparizione del Todaro, nonché il rilievo che [OSCURATO:PERSONA], alla guida del furgone, interloquisse telefonicamente parlando al singolare, oltre ad essere rilievi di mero fatto, hanno trovato adeguata spiegazione logica nell'impugnata sentenza (considerando che l'agguato ha avuto una genesi repentina, determinata dalla "pensata veloce" del Tripodi) e non configurano alcun vizio di legittimità.

Infine, quanto all'atteggiamento tenuto nella vicenda in esame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale - nel solco di quanto già rimarcato dal prirrío giudice - ha esposto ragionevoli perplessità sull'attendibilità di tale fonte dichiarativa, capace di ricordare perfettamente orari e spostamenti compiuti la sera della sparizione del compagno Todaro, e perfino la tipologia del furgone, mentre diventa sfuggente su punti qualificanti quali l'identità del conducente del veicolo e l'eventuale presenza di altre persone nel frangente.La notazione difensiva che ha valorizzato la sentenza di condanna della Iozzo per il concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto tre mesi dopo l'omicidio del Todaro, si ritorce in danno della difesa, considerato che l'agguato contro il Sia aveva l'accertato movente di vendetta per la scomparsa del Todaro, e ciò implicava che la donna non era ignara della provenienza dell'azione da parte della cosca omonima.

4. Tale ultima circostanza conduce a trattare della ritenuta aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, di cui si nega la ricorrenza, sia per il profilo del metodo mafioso, argomentando che l'omicidio è stato commesso senza strepito pubblico, attirando la vittima in una trappola, che per il profilo agevolativo, ritenendosi accertato il movente personale della vendetta.

Trattasi di affermazioni infondate e contrarie agli esiti probatori.

In tema di omicidio, il metodo mafioso non consiste necessariamente nel ricorso ad una pubblica esecuzione, quanto nell'organizzazione preordinata e spesso concorsuale di un agguato che conduca alla soppressione della vittima, evento che può avvenire anche in forma celata - come nei casi di cosiddetta "lupara bianca", tipologia alla quale corrisponde la vicenda in esame - ma comunque diretta a manifestare la potenza del gruppo, in grado di neutralizzare persone che si oppongono alla compagine.

L'omicidio in esame non può dirsi dettato da un movente personale, avendo i giudici accertato che era stato causato dalla reazione all'attentato subìto da [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca omonima, di cui erano ritenuti responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti alla cosca rivale.

Come ha illustrato l'impugnata sentenza, il Sia ostacolava il Todaro, impedendogli di commettere estorsioni e di smerciare sostanze stupefacenti nel territorio di Soverato; pochi giorni dopo l'omicidio del Todaro, infatti, veniva eliminato anche il Chiefari.

È dunque evidente che la sequela di attentati ed omicidi si inserisce in tipiche dinamiche di contrapposizione associativa, così dando corpo anche sotto questo profilo all'aggravante in discorso.

5. Come si è anticipato, risulta invece fondato il motivo che lamenta l'assenza di motivazione del trattamento sanzionatorio, relativamente all'entità della pena base e dell'aumento per la continuazione, nonché all'entità della riduzione della pena derivante dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di profili che incidono sulla corretta determinazione della pena finale, e che richiedono necessariamente una specificazione.(9j?-/

3.1. La Corte territoriale ha mutuato il calcolo del primo giudice (pag. 59), il quale era partito dalla pena base massima di 24 anni, aumentata senza specificazioni quantitative e cumulativamente per l'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e la continuazione "in misura che, pur andando oltre il tetto massimo, ai sensi dell'art. 64 cod. pen. viene ragguagliata alla pena finale di anni 30 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 20 di reclusione".

Anche il calcolo indicato nella sentenza di appello è imprecisato, avendo così stabilito: "La pena riformata viene così rimodulata: dal tetto massimo di anni trenta, riduzione per generiche ad anni 25".

3.2. Tale modalità di calcolo è errata, in quanto si mantiene in termini indefiniti e trascura di esplicitare i passaggi intermedi, riguardanti l'aumento a titolo di continuazione e quello per l'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, con attenuanti generiche peraltro incidenti indistintamente sul cumulo di pena.

Deve qui richiamarsi l'esegesi di legittimità, che ha affermato il seguente principio: «In tema di quantificazione della pena, il divieto di oltrepassare il limite legale sancito dall'art 132, comma secondo, cod. pen. si riferisce anche ai conteggi intermedi resi necessari, ai fini della determinazione della pena finale, dal concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. dalla legge n. 203 del 1991, e concessagli l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., partendo dalla pena-base di anni 25 di reclusione, l'aveva aumentata per l'aggravante ad anni 33 e mesi 4 di reclusione - in violazione del limite di anni 30 di reclusione previsto dall'art. 64, comma 2, cod. pen. - e su tale pena aveva poi operato la riduzione per l'attenuante). (Sez. 1, n. 16226 del 04/03/2020, Modugno, Rv. 279128; conf. n. 8799/74, Rv. 128575).

6. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata nella parte riguardante la determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello affinché espliciti le modalità del calcolo della pena nelle sue varie componenti, tenendo altresì conto del principio giuri- dico che si è richiamato.

Nel resto, invece, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Essendosi concluso il ricorso di legittimità con annullamento con rinvio, la costituita parte civile potrà fare valere la pretesa al rimborso delle spese del presente grado di giudizio nell'ulteriore corso del processo, in cui il giudice di merito accerterà la sussistenza a carico dell'imputato dell'obbligo di rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Pm in proc.

Larnè, Rv. 226260; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, P.C. in proc.

Greco, Rv. 262561; Sez. 1, n. 10511 del 10/1/2020, Pg in proc.

Colamonico, n.m.).

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0 del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da nomina depositata in udienza, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. Deposita le conclusioni scritte e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Assise di appello di Catanzaro ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 8/10/2018 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni venti di reclusione per i delitti, avvinti in continuazione, commessi in concorso con altri, giudicati separatamente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ovvero deceduti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di sequestro di persona e di omicidio - con esclusione dell'aggravante della premeditazione, e con riconoscimento di quella ex art. 7 L. n. 203 del 1991 - in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatti accertati a Soverato nei giorni 21 e 22 dicembre 2009. 1.1. La Corte territoriale - valorizzando il ruolo del Sestito, circoscritto all'adescamento della vittima nella fase iniziale della vicenda - ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riducendo la sanzione unitaria ad anni venticinque di reclusione, e quindi rideterminando la pena finale in anni sedici e mesi otto di reclusione. 1.2. La vicenda del sequestro e dell'omicidio del Todaro si colloca nell'ambito dello scontro tra le fazioni mafiose dei Gallace, alla quale era vicina la vittima e la sua famiglia, e dei Sia-Procopio-Tripodi, in cui era inserito Sestito. L'imputato è il marito di [OSCURATO:PERSONA], la cui sorella Daniela, all'epoca dei fatti, era ufficialmente fidanzata con il Todaro, dal quale aspettava un figlio. Tale rapporto familiare aveva consentito al Sestito di rivestire il ruolo di "esca fidata" per il rapimento del Todaro, inducendolo a salire a bordo del furgone [OSCURATO:PERSONA] con il quale la vittima veniva catturata e condotta a morte. 1.3. Le fonti di prova dei delitti in esame sono state attinte dalle propala- zioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di ambo i gradi hanno ritenuto attendibili e riscontrate. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato il Sestito in correità, citandolo come presente al momento dell'uccisione del Todaro. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di uno specifico episodio riguardante un incontro chiarificatore avvenuto in zona EUR a Roma, con Procopio e Lentini, appositamente giunti dalla Calabria, per contestare al Sestito il disinteresse manifestato per la sorte di [OSCURATO:PERSONA]: al termine dell'incontro il Sestito riferiva al Cretarola - proferendo una frase specifica - il suo coinvolgimento nell'omicidio del Todaro. Ulteriori collaboratori di giustizia, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima, hanno reso informazioni de relato sul ruolo svolto nella vicenda dal Sestito, in qualità di cognato di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i difensori del Sestito, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti distinti che saranno esaminati partitamente. 2.1. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente erronea applicazione degli artt. 110 e 575 cod. pen., con correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Passando in rassegna il vaglio di attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], positivamente rite- nuto nell'impugnata sentenza, si ribadisce che tale profilo è stato categorica- Mente escluso per il Cretarola da altre autorità giudiziarie, e che nessun commento alle contrarie argomentazioni difensive si rinviene sul punto della attendibilità del Procopio, così da configurare una motivazione apparente e priva di una valutazione autonoma rispetto a quella del primo giudice. Anche per il Cretarola si critica la valutazione di attendibilità, affermata dalla Corte terri- toriale senza riguardo per lo screditamento di tale collaboratore sancito in una sentenza della Corte di cassazione nel processo per l'omicidio Femia. Quanto ai riscontri esterni alle dichiarazioni del Cretarola, che in entrambe le sentenze si indicano nell'incontro di Roma EUR del settembre 2010 tra il Sestito e gli emissari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta che in ordine a tale punto non si è data risposta alle specifiche confutazioni di ordine logico e cronologico avanzate nel gravame e ribadite nel ricorso: in particolare, ci si duole che sia rimasto eluso il punto dell'attribuzione al Sestito dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO], cosiddetta "utenza pulita", che non è ricavabile da alcun elemento certo e nemmeno individuabile in via indiziaria. Ulteriore snodo critico risiede nell'interpretazione della frase che il Creta- rola attribuisce al Sestito all'esito dell'incontro romano: «C'ha poco da recrimi- nare, perché quando è stato il momento [..] io ai miei gliel'ho portati da dentro casa mia», che secondo il ricorrente non potrebbe essere riferita a "persone della propria ristretta cerchia familiare", come hanno inteso i giudici di merito. 2.1.2. Con ulteriori censure di violazione di legge e vizio di motivazione si deduce la mancanza di prova del sequestro di persona, in quanto il Todaro potrebbe essere stato ucciso non appena salito sul furgone, o immediatamente dopo esserne disceso, o ancora il Todaro potrebbe non aver affatto compreso le intenzioni dei suoi interlocutori così da non tentare di sottrarsi ai medesimi. 2.1.3. Censure di legittimità del medesimo tipo si indirizzano sulla ritenuta aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, di cui si nega il profilo del metodo mafioso, in quanto l'omicidio è stato commesso senza strepito pubblico, attirando la vittima in una trappola, nonché il profilo agevolativo, risultando accertato il movente personale della vendetta. 2.1.4. Infine, si censura che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non sia stata motivata nell'entità della riduzione della pena, e che non vi sia alcuna motivazione quanto all'entità della pena base e dell'aumento per la continuazione, profili oggetto di specifiche censure nel gravame. 2.2. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Anche qui si deduce, nei due motivi di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi probatori dimostrativi della sussistenza del reato di sequestro di persona e della sua riferibilità al Sestito, nonché del concorso di costui nell'omicidio del Todaro. 2.2.1. Per il primo delitto si assume la mancanza di prova del fatto che la vittima si fosse accorta delle reali intenzioni dei suoi interlocutori, potendo essere stato ucciso prima di tale momento. Sul punto la Corte territoriale non ha risposto alle censure del gravame, limitandosi ad affermare che il sequestro si sarebbe desunto dal fatto che dopo essere entrato nel furgone, il Todaro non aveva dato più notizie di sé alla compagna né ad altri familiari, e che, essendo persona accorta; non si sarebbe mai lasciato condurre in una località isolata da soggetti conosciuti come appartenenti al gruppo rivale. A parere della difesa, si tratta di considerazioni presuntive e congetturali. 2.2.2. In ordine all'omicidio ed alle pretese lacune mnemoniche di [OSCURATO:PERSONA], fidanzata del Todaro, il ricorrente rettifica le considerazioni dei giudici, nel senso che la donna non aveva affermato di non ricordare, bensì di non avere visto chi occupasse il furgone in quel frangente. Argomenti logici a conforto di ciò si sono indicati nel dato oggettivo che dopo tre mesi dalla vicenda, la Iozzo aveva concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], attuato per vendetta per la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] (rectius: Giuseppe) e, comunque, non avrebbe avuto interesse a tacere l'identità del conducente del Doblò, se l'avesse individuato. Si ribadisce l'importanza del fatto che non risultassero contatti telefonici tra il Sestito e gli altri correi nella serata della sparizione del Todaro, unitamente al rilievo che [OSCURATO:PERSONA], alla guida del furgone, interloquisse telefonica- mente parlando al singolare, elementi sui quali si lamenta che l'impugnata sentenza abbia dato risposte insoddisfacenti. Infine, si taccia di contraddittorietà ed illogicità la motivazione sulla rite- nuta attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non avere risposto ai rilievi difensivi dedotti nell'atto di appello, di cui si riportano stralci nel ricorso. In particolare, quanto al Cretarola, qualificato in sentenze definitive come "uomo in grado di mentire con grande efficacia e capacità di convincimento dell'interlocutore", si rimarca che costui ha smentito la costruzione per cui il Sestito fosse giunto all'incontro dell'EUR proveniente da Pero, avendo invece affermato che in quel periodo di metà settembre l'imputato viveva a Roma con lui, in un monolocale di via Balocco. Con memoria trasmessa digitalmente il 28/5/2021 il difensore ha presen- tato motivi aggiunti a conferma della denunciata inattendibilità del Cretarola, rilevando altresì che la vittima aveva diretta conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], così da non rendere necessaria la presenza del Sestito nella fase dell'adesca- mento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili quanto ai motivi riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i delitti in contestazione, mentre risulta fondata la doglianza riferita al trattamento sanzionatorio. 1.1. Deve premettersi che la vicenda processuale in esame - quanto all'accertamento dei reati - è un caso di "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello, e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 1.2. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della 'correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. Prendendo dunque le mosse dai profili di inammissibilità, si rileva che i ricorsi sono sostanzialmente coincidenti e riproducono le doglianze illustrate nei rispettivi gravami, per la gran parte intessute di notazioni in fatto, in un'ottica di mera confutazione rispetto alle argomentazioni esposte nell'impugnata sentenza. Le censure riproposte in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia riguardano principalmente la credibilità di [OSCURATO:PERSONA], ed in minor misura quella di [OSCURATO:PERSONA]: profili entrambi affrontati nell'impugnata sentenza, in cui vi è diffusa motivazione del positivo vaglio di attendibilità di entrambi i collaboratori con argomentazioni non illogiche e coincidenti con quelle del GUP, così dando luogo ad un unico e coordinato corpo motivazionale. 2.1. Nessun particolare rilievo di criticità (se non quello, peraltro irrile- vante, dell'esatto momento in cui il Procopio aveva avuto contezza della parte- cipazione ai fatti del Sestito) si delinea per le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva direttamente preso parte alle operazioni succes- sive all'omicidio, ed era senz'altro depositario di informazioni approfondite degli eventi di causa, per essere il figlio di [OSCURATO:PERSONA], figura di vertice della cosca Sia - Procopio - Tripodi. Come ha annotato l'impugnata sentenza, le dichiarazioni di tale collaboratore sono state già ritenute valide ed affidabili nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], consentendone la condanna definitiva per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Per quanto concerne il collaboratore Cretarola, ci si deve riferire alla valutazione di affidabilità delle dichiarazioni da costui rese nel presente procedimento, come hanno rivendicato i giudici di appello, pur consapevoli che nel processo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] il collaboratore aveva reso dichia- razioni indiziate di inverosimiglianza. A tale riguardo, la situazione aggiornata è nel senso che nel processo per l'omicidio Femia, dopo una prima sentenza di annullamento determinata dalla necessità di rinnovare il giudizio sulla prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo alla credibilità soggettiva, sia in ordine 'all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati di quel delitto, è intervenuto un nuovo annullamento con rinvio della seconda sentenza di appello (assolutoria degli imputati) su ricorso della Procura generale (Sez. 5, n. 35904 del 12/10/2020), sicché la credibilità del Cretarola deve ancora trovare definitiva consacrazione o smentita in quello specifico processo. Richiamate le argomentazioni a sostegno del positivo vaglio di credibilità del collaboratore Cretarola, che la Corte territoriale ha espresso nel presente processo, in applicazione del principio della valutazione frazionata e nel solco delle diffuse motivazioni rese dal primo giudice, si osserva che i riscontri oggettivi a tali dichiarazioni resistono alle critiche del ricorrente, in particolare dirette a rilevare che non vi è certezza dell'attribuzione della "utenza pata" al Sestito. Il tentativo di smentire la disponibilità dell'utenza pulita da parte del ricorrente urta con i precisi rilievi dei giudici di merito, che hanno segnalato l'abbinamento geografico tra l'utenza sottoposta ad intercettazione e quella pulita nei giorni precedenti l'incontro romano; quanto alla tempistica dell'incontro, i giudici hanno compiuto una valutazione di compatibilità cronologica tra l'ultimo utilizzo del cellulare normalmente usato dal Sestito, agganciato alla cella di Pero alle ore 10.11 del giorno 13 settembre, e l'arrivo pomeridiano a Roma per l'incontro dell'EUR. Le ulteriori attività dell'utenza cellulare intercettata sono state spiegate con l'abbandono a Pero di detto telefonino, lasciato acceso, tant'è vero che nel corso della giornata del 13 settembre erano stati registrati ripetitivi messaggi telefonici che non ricevevano risposta alcuna dall'imputato. È stata poi descritta la concatenazione delle comunicazioni con [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'arrivo all'EUR del Sestito onde partecipare all'incontro con gli emissari calabresi. Infatti, per un consi- stente arco temporale, le due utenze pulite figurano agganciate alla medesima cella di [OSCURATO:PERSONA], a testimoniare l'incontro ivi avvenuto. 2.3. Quanto alle critiche rivolte all'interpretazione della frase del Sestito riportata dal •Cretarola, esse si rivelano palesemente confutative dell'argomenta- zione logica utilizzata dai giudici di merito, che avevano rilevato la similitudine tra la locuzione "portare da dentro casa" e le espressioni rese nell'interrogatorio di garanzia dall'imputato quando, per indicare il legame familiare del Todaro, riferiva che costui era "in casa con mia suocera". L'inconsistenza dell'argomento opposto dal ricorrente, imperniato sul preteso rilievo dei diversi aggettivi possessivi, non è tale da porre in dubbio la logicità dell'osservazione dei giudici di appello, nonché l'interpretazione da essi data alla frase, nel senso di indicare un preciso riferimento all'unico soggetto, possibile obiettivo di ritorsione, orbitante nella sfera familiare del Sestito. 2.4. Nella memoria da ultimo trasmessa, si ripropone il tema della conoscenza degli eventi da parte del Cretarola tratta da notizie giornalistiche e dagli stessi atti processuali nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, sostenendosi che sul punto non vi fosse stata alcuna giustifica- zione da parte dei giudici di merito. Ciò è smentito dalle considerazioni espresse dal primo giudice, riprese nell'impugnata sentenza, circa l'origine endoassocia- tiva delle conoscenze del Cretarola, per la ricchezza di particolari non soltanto sulle attività delinquenziali della cosca, ma anche sulle dinamiche familiari dei fratelli Sestito e sui rapporti dell'imputato con la famiglia Procopio. 3. Si affrontano di seguito i profili di censura mossi con riguardo al delitto di sequestro di persona, di cui si deduce la mancanza di prova, in quanto il Todaro potrebbe essere stato ucciso non appena salito sul furgone, o immediata- mente dopo esserne disceso, o ancora potrebbe non aver affatto compreso le intenzioni dei suoi interlocutori così da non tentare di sottrarsi ai medesimi. Risulta evidente che tali osservazioni sono inconferenti rispetto alla certa integrazione del delitto in questione, il quale richiede soltanto che la privazione della libertà personale - nel caso in esame procurata mediante induzione a salire a bordo del furgone, agevolata dalla presenza di persona fidata come il Sestito - duri anche per breve tempo (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746; Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, Rv. 247884; Sez. 5, n. 6488 del 24/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231422); né è necessaria la comprensione delle reali intenzioni delittuose dei sequestratori, ben potendo darsi il caso in cui il sequestrato sia completamente ignaro della sua sorte e non tenti di riguadagnare la libertà, rilevando soltanto le intenzioni dei sequestratori che avrebbero impedito la fuga eventuale della vittima. Pertanto, risultano congrue le argomentazioni sul punto espresse nell'impugnata sentenza, laddove i giudici hanno dato rilievo al fatto che dopo essere entrato nel furgone, il Todaro non aveva dato più notizie di sé alla compagna né ad altri familiari, unitamente all'osservazione che da persona accorta qual era non si sarebbe mai lasciato condurre in una località isolata da [OSCURATO:PERSONA], conosciuto come appartenente al gruppo rivale, se non confidando nella presenza del cognato. Le ulteriori annotazioni del ricorrente, quanto all'assenza di contatti telefonici tra il Sestito e gli altri correi nella serata della sparizione del Todaro, nonché il rilievo che [OSCURATO:PERSONA], alla guida del furgone, interloquisse telefonicamente parlando al singolare, oltre ad essere rilievi di mero fatto, hanno trovato adeguata spiegazione logica nell'impugnata sentenza (considerando che l'agguato ha avuto una genesi repentina, determinata dalla "pensata veloce" del Tripodi) e non configurano alcun vizio di legittimità. Infine, quanto all'atteggiamento tenuto nella vicenda in esame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale - nel solco di quanto già rimarcato dal prirrío giudice - ha esposto ragionevoli perplessità sull'attendibilità di tale fonte dichiarativa, capace di ricordare perfettamente orari e spostamenti compiuti la sera della sparizione del compagno Todaro, e perfino la tipologia del furgone, mentre diventa sfuggente su punti qualificanti quali l'identità del conducente del veicolo e l'eventuale presenza di altre persone nel frangente.La notazione difensiva che ha valorizzato la sentenza di condanna della Iozzo per il concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto tre mesi dopo l'omicidio del Todaro, si ritorce in danno della difesa, considerato che l'agguato contro il Sia aveva l'accertato movente di vendetta per la scomparsa del Todaro, e ciò implicava che la donna non era ignara della provenienza dell'azione da parte della cosca omonima. 4. Tale ultima circostanza conduce a trattare della ritenuta aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, di cui si nega la ricorrenza, sia per il profilo del metodo mafioso, argomentando che l'omicidio è stato commesso senza strepito pubblico, attirando la vittima in una trappola, che per il profilo agevolativo, ritenendosi accertato il movente personale della vendetta. Trattasi di affermazioni infondate e contrarie agli esiti probatori. In tema di omicidio, il metodo mafioso non consiste necessariamente nel ricorso ad una pubblica esecuzione, quanto nell'organizzazione preordinata e spesso concorsuale di un agguato che conduca alla soppressione della vittima, evento che può avvenire anche in forma celata - come nei casi di cosiddetta "lupara bianca", tipologia alla quale corrisponde la vicenda in esame - ma comunque diretta a manifestare la potenza del gruppo, in grado di neutralizzare persone che si oppongono alla compagine. L'omicidio in esame non può dirsi dettato da un movente personale, avendo i giudici accertato che era stato causato dalla reazione all'attentato subìto da [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca omonima, di cui erano ritenuti responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti alla cosca rivale. Come ha illustrato l'impugnata sentenza, il Sia ostacolava il Todaro, impedendogli di commettere estorsioni e di smerciare sostanze stupefacenti nel territorio di Soverato; pochi giorni dopo l'omicidio del Todaro, infatti, veniva eliminato anche il Chiefari. È dunque evidente che la sequela di attentati ed omicidi si inserisce in tipiche dinamiche di contrapposizione associativa, così dando corpo anche sotto questo profilo all'aggravante in discorso. 5. Come si è anticipato, risulta invece fondato il motivo che lamenta l'assenza di motivazione del trattamento sanzionatorio, relativamente all'entità della pena base e dell'aumento per la continuazione, nonché all'entità della riduzione della pena derivante dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di profili che incidono sulla corretta determinazione della pena finale, e che richiedono necessariamente una specificazione.(9j?-/ 3.1. La Corte territoriale ha mutuato il calcolo del primo giudice (pag. 59), il quale era partito dalla pena base massima di 24 anni, aumentata senza specificazioni quantitative e cumulativamente per l'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e la continuazione "in misura che, pur andando oltre il tetto massimo, ai sensi dell'art. 64 cod. pen. viene ragguagliata alla pena finale di anni 30 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 20 di reclusione". Anche il calcolo indicato nella sentenza di appello è imprecisato, avendo così stabilito: "La pena riformata viene così rimodulata: dal tetto massimo di anni trenta, riduzione per generiche ad anni 25". 3.2. Tale modalità di calcolo è errata, in quanto si mantiene in termini indefiniti e trascura di esplicitare i passaggi intermedi, riguardanti l'aumento a titolo di continuazione e quello per l'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, con attenuanti generiche peraltro incidenti indistintamente sul cumulo di pena. Deve qui richiamarsi l'esegesi di legittimità, che ha affermato il seguente principio: «In tema di quantificazione della pena, il divieto di oltrepassare il limite legale sancito dall'art 132, comma secondo, cod. pen. si riferisce anche ai conteggi intermedi resi necessari, ai fini della determinazione della pena finale, dal concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. dalla legge n. 203 del 1991, e concessagli l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., partendo dalla pena-base di anni 25 di reclusione, l'aveva aumentata per l'aggravante ad anni 33 e mesi 4 di reclusione - in violazione del limite di anni 30 di reclusione previsto dall'art. 64, comma 2, cod. pen. - e su tale pena aveva poi operato la riduzione per l'attenuante). (Sez. 1, n. 16226 del 04/03/2020, Modugno, Rv. 279128; conf. n. 8799/74, Rv. 128575). 6. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata nella parte riguardante la determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello affinché espliciti le modalità del calcolo della pena nelle sue varie componenti, tenendo altresì conto del principio giuri- dico che si è richiamato. Nel resto, invece, il ricorso va dichiarato inammissibile. Essendosi concluso il ricorso di legittimità con annullamento con rinvio, la costituita parte civile potrà fare valere la pretesa al rimborso delle spese del presente grado di giudizio nell'ulteriore corso del processo, in cui il giudice di merito accerterà la sussistenza a carico dell'imputato dell'obbligo di rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Pm in proc. Larnè, Rv. 226260; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, P.C. in proc. Greco, Rv. 262561; Sez. 1, n. 10511 del 10/1/2020, Pg in proc. Colamonico, n.m.). P
Sentenza Cassazione n. 37987/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris