CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 12.05.2021, il Tribunale di Chieti dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 18 comma 1 lett. g), 36 commi 1 e 2 e 37, commi 1,7,9,10 d.lgs 81/2008 e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di euro 2.200,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione, con il quale, articolando tre motivi censura la sentenza impugnata con riferimento alla affermazione di responsabilità (motivo 1), alla mancata applicazione degli artt. 62-bis e 131-bis cod.pen. ed al diniego di concessione dei benefici della non menzione della condanna e della sospensione condizionale della pena (motivi 2 e 3). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità. L'impugnazione proposta come appello, riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., sulla base del principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (v., tra le tante: Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv. 213835) Il motivo in esame ha ad oggetto esclusivamente censure di merito mosse all'impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione del compendio probatorio, censure non propori in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo (propone è inammissibile perché propone generiche questioni in fatto. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione del disposto dell'art. 131- bis cod.pen., senza che la censura sia accompagnata dalla indicazione concreta e specifica delle ragioni poste a fondamento della stessa, limitandosi ad allegare in maniera generica la particolare tenuità delle modalità della condotta.4. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142). La doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è priva del necessario confronto critico con le argomentazioni del relativo diniego contenute nella motivazione della sentenza impugnata. Infine, va rilevato che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez.4, n. 43125 del 29/10/2008, Rv.241370 - 01; Sez.4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 - 02), la mancata concessione dei benefici di legge non è deducibile con il ricorso per cassazione quando essi - come avvenuto nella specie- non sono stati richiesti nel corso del giudizio di merito (cfr. conclusioni del difensore dell'imputato, come riportate in sentenza: assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 cod.proc.pen.) 5.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte A9tonella, Gasto