CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina in luogo dell'ipotesi di truffa aggravata da pericolo immaginario; - violazione di legge per errata determinazione della pena base superiore al minimo edittale da parte del giudice di appello; - violazione di legge quanto alla revoca della pena sospesa. Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati. La prima doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame i giudici di merito hanno già spiegato come l'uso della pistola durante la consumazione del fatto delittuoso e la fuga con lo spintonamento di una delle vittime valgano a qualificare i fatti ex art. 628 cod.pen.. Quanto agli altri motivi: - il giudice di appello che ha ridotto la pena finale inflitta non era tenuto a determinare la sanzione base nel minimo edittale; - la revoca della sospensione condizionale della pena avendo natura dichiarativa non è subordinata all'impugnazione della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Esten