CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo l'inammissibilità del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/02/2019 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il reato di tentata estorsione attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come tentata violenza privata; b) ha, in conseguenza, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per prescrizione; c) ha confermato le statuizioni civili. 2. Nell'interesse della sola Buccheri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., sottolineando che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto insussistenti i fatti contestati alla Buccheri nel capo di imputazione - ossia le condotte lesive che sarebbero state poste in essere in danno della persona offesa in data 03/05/2010 e l'invio delle email del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, aveva posto a fondamento della decisione snns ed email diversi rispetto a quelli sui quali si era soffermata l'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente, per un verso, escluso che gli sms e le email di cui all'originario capo di imputazione fossero stati inviati dalla ricorrente e, per altro verso, valorizzato, a fondamento della decisione, sms e telefonate dall'incerto contenuto, delle quali avevano riferito, secondo la stessa sentenza i testi "[OSCURATO:PERSONA] e Giordano G." Inoltre, non era dato intendere chi fosse [OSCURATO:PERSONA], mai menzionata nella sentenza di primo grado; in ogni caso, la Corte d'appello non aveva illustrato le ragioni per le quali aveva tratto dalle generiche dichiarazioni del Giordano la conclusione del carattere minatorio degli sms che il testimone avrebbe letto. Infine, non era stato spiegato il fine perseguito dalla Buccheri con le minacce (se evitare di essere importunata con illegittime richieste di denaro dell'Arena o di essere destinataria di azioni giudiziarie) né come le dichiarazioni del Giordano si conciliassero con quelle della moglie dell'Arena che non aveva ricordato nulla di preciso quanto al contenuto degli sms minatori. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla conferma delle statuizioni civili e alla determinazione della misura della provvisionale, nonostante la riqualificazione dei fatti in una tipologia di reato di gran lunga più lieve. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, dal momento che il capo di imputazione opera un riferimento di carattere generale a «ripetute telefonate, sms ed e-mail, tra le quali» poi indica alcuni messaggi, che assumono quindi significato meramente esemplificativo. Ne discende che risulta insussistente la lamentata diversità del fatto, senza neppur bisogno di dover ribadire che non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 - 01). 2. Il secondo motivo è fondato. Di fronte ad una valutazione, espressa dalla sentenza impugnata, di sostanziale inattendibilità della persona offesa, quanto all'episodio delle lesioni - che risulta persino confermato da un teste ([OSCURATO:PERSONA]) - e quanto all'invio delle e-mail indicate nel capo di imputazione (attraverso un neppur velato sospetto che l'Arena se le fosse inviate da solo), l'attribuzione alla Buccheri di condotte minacciose riposa su un apparato argomentativo generico, alla luce del clima conflittuale esistente tra le parti. Non è evidentemente quello che appare un mero errore materiale nel riportare il cognome della teste [OSCURATO:PERSONA] (indicato in altro luogo della sentenza come [OSCURATO:PERSONA]) a inficiare la motivazione, ma il fatto che i contrasti tra le parti e i dubbi sollevati sul narrato della persona offesa, quanto agli episodi più importanti, avrebbero richiesto una più puntuale ricostruzione dell'epoca e del contenuto di telefonate e sms poste a base delle conclusioni raggiunte (laddove, secondo sentenza impugnata la Costa non ricordava nulla di preciso, il Giordano non era in grado - ciò che è del tutto comprensibile, ma deve essere apprezzato nel contesto sopra indicato - di riferire «le parole precise» e i dipendenti dell'Arena aveva reso dichiarazioni «più generiche», ancorché indicative dell'oggetto del contrasto tra le parti. Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. 3. Dall'accoglimento del secondo motivo, discende l'assorbimento delle censure sviluppate nel terzo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA] t,i71 ce (I' CORTE DI CASSAZIONE V SE