CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38490/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21260-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] O, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che Con sentenza del 31 marzo 2020, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo precedente la formale assunzione nonché la corresponsione delle relative differenze retributive; in particolare, la Corte ha escluso che dall'escussione testimoniale potesse evincersi la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato negando, altresì(rilievo in termini di non contestazione alla costituzione tardiva della controricorrente; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a un motivo; resiste, con controricorso tardivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.; entrambe le parti hanno proposto memorie. CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione del combinato disposto degli artt.2697 e 2094 cod. civ., relativamente agli elementi di prova offerti a sostegno della domanda ed alla valutazione effettuatane dalla Corte territoriale con riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; il motivo è inammissibile;relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimi,s; Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, infatti, gravava sul lavoratore la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti anche nel periodo antecedente alla formale assunzione atteso che dalle dichiarazioni provenienti dall'unico teste escusso non emergevano elementi sufficienti da cui evincersi la sussistenza della subordinazione; d'altro canto, come noto, irrilevante deve reputarsi, al riguardo, la circostanza della tardiva costituzione della società convenuta, in termini di mancata contestazione; è evidente, infatti, che dalla costituzione tardiva derivano preclusioni in punto di prova rilevanti ma dalla stessa non può farsi certo discendere l'ammissione delle allegazioni della controparte che non possono, quindi, per ciò solo, reputarsi provate; deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese attesa la tardività della notifica del controricorso anche alla luce della insussistenza della sospensione dei termini feriali trattandosi di causa di lavoro: invero, notificato il ricorso in data 16/07/2020, il controricorso è stato notificato) in data 11/09/2020; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] a Doronzo ,A5.13 [OSCURATO:PERSONA] „: ----- 5 c ---------- 202