CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 marzo 2021, che ha confermato la sentenza resa 1'8 gennaio 2019 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stata condannata alla pena di mesi dieci di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 23 settembre 2018 in Milano, espulsa dal territorio dello Stato per anni cinque con provvedimento del Prefetto di Milano del 21 febbraio 2018, vi faceva rientro senza autorizzazione. 2. La ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputata aveva soggiornato a Monza, presso la famiglia di origine, con regolare permesso di soggiorno, rilasciato dall'Autorità il 3 ottobre 2018 per motivi familiari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che l'istanza di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare risultava' presentata dall'imputata solo il 3 ottobre 2018 e che l'avvio del procedimento non richiedeva la presenza della straniera sul territorio dello Stato; ha ritenuto integrata la fattispecie penale in esame non essendo dimostrato che alla data del 23 settembre 2018, cioè dieci giorni prima, la stessa soggiornasse in Monza presso la famiglia di origine. Le doglianze sollevate da Buja, pertanto, appaiono manifestamente infondate, considerato che il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ik/ FA Jo spese processuali e della somma di tremila eurooThírla cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dalisi Vin enzo Ia