Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:494
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0283_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-283/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (GU L 113, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] dalle [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna;
° per il governo della Repubblica italiana, dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato;
° per la Commissione delle Comunità europee dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 maggio 1991, pervenuta in cancelleria il 6 novembre seguente, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d' accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (GU L 113, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra il signor [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna in merito a due documenti di accompagnamento per due partite di vino nuovo ancora in fermentazione.
3 Dall' ordinanza di rinvio risulta che il 13 ottobre 1983 il signor [OSCURATO:PERSONA] compilava due documenti d' accompagnamento per cento e, rispettivamente, venti ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione. Il 24 aprile 1986 il [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna comminava al signor [OSCURATO:PERSONA] una sanzione amministrativa in quanto questi, in violazione dell' art. 9 del regolamento, non aveva compilato la colonna 14 dei due documenti di accompagnamento.
4 L' art. 9 del regolamento dispone:
"1. Per
° il mosto di uve,
° il mosto di uve parzialmente fermentato o
° il vino nuovo ancora in fermentazione,
le cifre 0, 1, 2, 3 e 4 sono iscritte nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare:
0: che il prodotto non è stato né arricchito, né acidificato, né disacidificato;
1: che il prodotto non può essere né arricchito, né acidificato, né disacidificato;
2: che il prodotto può essere arricchito;
3: che il prodotto può essere acidificato;
4: che il prodotto può essere disacidificato.
Quando il prodotto può essere arricchito, acidificato o disacidificato o quando si tratta di un vino atto a diventare vino da pasto, la zona viticola nella quale le uve utilizzate sono state raccolte viene indicata nella colonna 15.
2. Per il vino da pasto, la cifra 5 è iscritta nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare che il vino da pasto è stato dolcificato.
3. Per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, primo comma, le cifre 6, 7, 8 o 9 sono iscritte nella colonna 14 del documento di accompagnamento per indicare:
6: che il prodotto non è stato né arricchito, né acidificato, né disacidificato;
7: che il prodotto è stato arricchito;
8: che il prodotto è stato acidificato;
9: che il prodotto è stato disacidificato.
Queste menzioni non sono obbligatorie".
5 Il signor [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla sanzione comminatagli. Questa opposizione veniva accolta dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA], il quale considerava che, a tenore dell' art. 9, n. 3, del regolamento, non era obbligatorio compilare la colonna 14 dei documenti di accompagnamento.
6 [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna ricorreva quindi in cassazione avverso la sentenza del Pretore di [OSCURATO:PERSONA]. Egli rilevava che a torto il Pretore di [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che la non obbligatorietà della compilazione della colonna 14 dei documenti di accompagnamento, contemplata dall' art. 9, n. 3, del regolamento, si riferiva a tutti i prodotti menzionati in questo articolo.
7 La Corte suprema di cassazione ha pertanto deciso di sospendere il procedimento finché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se la proposizione contenuta alla fine dell' art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1153/75 (' queste menzioni non sono obbligatorie' ) si riferisca a tutte le disposizioni dello stesso art. 9 (come ha ritenuto la sentenza impugnata), ovvero alle sole disposizioni del n. 3 (come ha sostenuto la Prefettura ricorrente)".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore.
9 In via preliminare si deve osservare che, dopo i fatti che hanno dato origine alla causa principale, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) 18 febbraio 1986, n. 418, che modifica taluni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 48, pag. 8), il quale ha aggiunto un quarto paragrafo all' art. 9 del regolamento n. 1153/75. Anche se questo fatto non ha alcuna incidenza sull' interpretazione della versione del regolamento n. 1153/75 vigente all' epoca dei fatti di cui trattasi, occorre tuttavia rilevare che l' espressione "la proposizione contenuta alla fine dell' art. 9 del regolamento", menzionata nella questione pregiudiziale, si riferisce alla versione originaria figurante nella Gazzetta ufficiale 30 aprile 1975, L 113, vale a dire quella vigente prima della modifica apportata dal regolamento n. 418/86. Per questo stesso motivo qualsiasi riferimento al regolamento nei punti che seguono riguarda la stessa versione originaria.
10 Dal fascicolo risulta che il signor [OSCURATO:PERSONA] e il Pretore di Luogo ritengono che l' ultima frase dell' art. 9 del regolamento, vale a dire "queste menzioni non sono obbligatorie", si riferisca a tutti i prodotti contemplati da detto articolo e dispensi quindi il produttore dall' obbligo, in ogni caso, di compilare la colonna 14 del documento d' accompagnamento. Per contro, il governo italiano e la Commissione, nonché il [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna, ritengono che questa frase si riferisca solo ai prodotti menzionati dall' art. 9, n. 3.
11 Si deve constatare che la struttura stessa dell' art. 9 dimostra che, come ha giustamente rilevato la Commissione, il n. 1 riguarda il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, mentre i nn. 2 e 3 riguardano rispettivamente il vino da pasto e i prodotti diversi da quelli di cui al n. 1, primo comma. La frase "queste menzioni non sono obbligatorie" che figura alla fine dell' art. 9 si riferisce unicamente ai prodotti di cui al n. 3. Infatti, il legislatore comunitario, se avesse voluto che questa frase si riferisse a tutti i prodotti di cui all' art. 9 del regolamento, l' avrebbe precisato in un paragrafo separato.
12 Inoltre, come la Commissione e il governo italiano hanno osservato, tale differenza di disciplina corrisponde allo scopo del regolamento. Infatti, le menzioni indicate nell' art. 9 mirano ad evitare che i prodotti siano soggetti per due volte allo stesso trattamento. Orbene, questo rischio è particolarmente elevato per i prodotti non finiti menzionati nell' art. 9, n. 1. Era quindi logico disporre che le menzioni relative ai trattamenti sono obbligatorie per i prodotti non finiti, ma facoltative per i prodotti finiti.
13 Infine, il quinto 'considerando' del regolamento stabilisce che "uno degli scopi del documento di accompagnamento deve essere quello di informare il più completamente possibile il destinatario sulla natura del prodotto che riceve" e "che è quindi necessario che i prodotti trasformati siano specificati nei documenti con la massima precisione".
14 Ne consegue che l' interpretazione dell' art. 9 del regolamento che comporti, in ogni caso, l' esenzione del produttore dall' obbligo di compilare la colonna 14 del documento d' accompagnamento sminuirebbe l' utilità di questo documento e pertanto la sua funzione, come precisato nel quinto 'considerando' del regolamento.
15 Occorre pertanto risolvere la questione sottoposta alla Corte suprema di cassazione nel senso che l' ultima frase dell' art. 9 del regolamento n. 1153/75, nella sua versione originaria figurante nella Gazzetta ufficiale 30 aprile 1975, L 113, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce esclusivamente alle disposizioni del n. 3 di detto articolo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza 21 maggio 1991, dichiara:
L' ultima frase dell' art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d' accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto, nella sua versione originaria figurante nella Gazzetta ufficiale 30 aprile 1975 L 113, si riferisce esclusivamente alle disposizioni del n. 3 di detto articolo.