CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, in data 2 ottobre 2019, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che deduce: 1.1. Violazione dell'art. 159 cod.pen. in relazione all'art. 420-quater cod.proc.pen.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver errato nel calcolare la durata di sospensione del corso della prescrizione in relazione all'assenza dell'imputato; 1.2. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio di ragionevole dubbio. 2. Ciò premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è idoneo a costituire validamente il rapporto processuale, non risultando manifestamente infondata l'argomentazione secondo cui la sospensione termina nel momento in cui viene meno la causa che vi ha dato luogo, con la conseguenza che -secondo quanto dedotto dal ricorrente - non poteva farsi rientrare nella sospensione il tempo successivo alla data in cui Tonnasello non era più irreperibile, ossia dal tempo successivo al giorno 08/04/2021, quando gli veniva notificata l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello, a opera dei Carabinieri. Così verificata la valida instaurazione del rapporto processuale, non rimane che rilevare che -pur in presenza della cause di sospensione- il reato si è ormai prescritto. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]