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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17998/2026

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ome in atti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2271/2018depositata il 10/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede (ab intestato e per testamento, inrelazione ai soli beni immobili), con la sorella [OSCURATO:PERSONA], delladefunta [OSCURATO:PERSONA], citava in giudizio la suddetta germana assumendodi essere stata lesa nei propri diritti ereditari, in considerazione degliNumero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026illegittimi prelievi fatta dalla stessa sui c/c intestati alla de cuius o cointestaticon la convenuta e pertanto chiedendo la condanna alla restituzione dellesomme prelevate illecitamente, per un importo complessivo di euro189.283,55 o la maggior/minor somma eventualmente risultante,maggiorata dei frutti, nonché gli ulteriori beni mobili oggetto di successionespettanti secondo legge.Premetteva che la de cuius, con testamento olografo datato 23.10.2001,aveva previsto anche un lascito (legato) a favore delle nipoti di lire25.000.000 ciascuna e che, come accertato dall'Amministratore di sostegnoa lei nominato qualche mese prima del suo decesso (decreto Tribunale diModena del 28.08.2007), emergevano operazioni “dubbie” che avevano inpratica azzerato le liquidità della de cuius.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava gliassunti attorei e insisteva per il rigetto della domanda; proponeva, altresì,domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e subendi daquantificarsi secondo equità.Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 5005/13, il Tribunale diModena condannava la convenuta a corrispondere all’attrice la somma dieuro 127.319,00 (la metà delle somme che erano risultate fuoriuscite daiconti della defunta), oltre interessi sino al saldo, a titolo di quanto dovutoper successione, ed altresì euro 15.603,00 oltre oneri ed accessori, a titolodi integrale rifusione delle spese di lite.2.

Proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] e appelloincidentale [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Bologna accoglieva l'appelloprincipale solo limitatamente al motivo sulle spese, e rigettava l'appelloincidentale; per l'effetto, disponeva la compensazione per la metà dellespese di primo grado, nonché di secondo grado, confermando per il resto lasentenza del Tribunale.3.

Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorsoMaria [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].È stata proposta la definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel senso dell’infondatezza del ricorso, ma la ricorrente ha richiestola decisione collegiale, ribadendo i motivi di ricorso.presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, va superata la doglianza relativa all’assenza diun’ulteriore procura speciale ai fini della richiesta della decisione ex art.380-bis c.p.c., poiché la modifica di siffatta norma da parte del d.lgs. n. 164del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procuraspeciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversadisposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022,applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado - si applica ancheai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio2023 per i quali, a tale data, non sia stata ancora fissata l'adunanzacamerale o l'udienza pubblica (Cass. Sez.

U, n. 14986 del 04/06/2025).2.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. nella sua formulazione antecedente allariforma operata dall’art. 45, comma 1, n° 14, l. 69 del 19/6/09, applicabileratione temporis alla fattispecie, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.In pratica, la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamenteincontestata l’appartenenza della suddetta provvista (esistente sui conticointestati) unicamente in capo alla de cuius, escludendo, così, lapresunzione di comunione paritaria dei crediti sancita dall’art. 1298 c.c.,sulla base di quanto dedotto dall’attrice, nell’atto introduttivo del giudizio.2.1.

Il motivo è infondato.La censura parte, infatti, dall’erroneo presupposto secondo cui, essendoil giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della novella dell’art.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026115 c.p.c., non potesse farsi applicazione del principio secondo cui a frontedi fatti specificamente allegati dalla controparte, consegue l’onere d’unaaltrettanto specifica presa di posizione.Invero, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che nel caso inesame non era applicabile (in base alla disposizione transitoria dell'art. 58comma 1° della L. n. 69/2009) l'art. 115 comma 1, c.p.c. nuovaformulazione.

Alla stessa stregua, citando il precedente di Cass.21176/2015, la sentenza impugnata ha fatto proprio l’orientamentogiurisprudenziale di questa Corte, più volte ribadito, formatosi per i giudizicivili introdotti dopo il 30.4.1995, ai quali non fosse applicabile l'art. 115c.p.c. nuova formulazione, secondo cui “il convenuto, ai sensi dell'art. 167c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principiodi non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendereposizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamentodella propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessitàdi prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sialimitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge perl'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazionechiara e specifica” (Cass. n. 10374 del 19.04.2025, precedentemente Cass.26908 del 26/11/2020; Cass. 9.8.2019 n. 21227; Cass. ord. 22.10.2018n. 26624; Cass. 20.11.2008 n. 27596, tutte sulla base di Cass. Sez.

U.23.2.2002 n. 761).

Per cui il principio di non contestazione, sebbene nonancora codificato, era da ritenere già vigente in via di interpretazionegiurisprudenziale.Ciò premesso, la Corte rileva che la censura difetta, tra l’altro, dispecificità ed autosufficienza, in quanto nel ricorso si riportano solo alcuniminimi passaggi della comparsa di risposta, che sarebbero serviti acontestare le asserzioni specifiche di parte attrice, contenenti la seguenteespressione (poi richiamata più volte nel testo): “Il tutto attraversoNumero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026fantasiose ricostruzioni dei fatti…ed attribuzioni tendenziose ed irreali deibeni caduti in successione”.Si tratta, dunque, di espressioni del tutto generiche, peraltro in parteriferibili a temi diversi da quello del prelievo delle somme dai conti intestatialla de cuius, che non consentono di riscontrare che effettivamente vi siastata una specifica contestazione delle circostanze dedotte dalla difesadella domanda di ripetizione delle somme incassate (Cass. 20637 del13/10/2016).3.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1298, comma 2, c.c. e dell’art. 61 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c..La ricorrente contesta non solo il presupposto contabile da cui è partitala CTU, ma anche la stessa ammissione della consulenza d’ufficio, daritenersi del tutto esplorativa.3.1.

Il motivo è infondato.La manifesta infondatezza del primo motivo si ripercuote anche sulsecondo motivo, in quanto la pretesa erronea applicazione dell’art. 1298c.c., quanto ai rapporti interni tra i cointestatari, presuppone che non siastata però dimostrata, ovvero reputata incontroversa per il principio di noncontestazione, l’unilaterale alimentazione del conto con denaroappartenente alla de cuius ed al di là di chi materialmente si fosse occupatodei versamenti (Cass. n. 27069 del 14/09/2022 e Cass. 1087/2000).Su questo punto il Collegio osserva che la Corte di merito, facendoproprie le conclusioni del c.t.u. e compiendo un accertamento di fatto nonsindacabile in questa sede, ha anche affermato che era stato dimostratoche nessuna delle figlie avesse comunque contribuito alla costituzione delcompendio, conclusione raggiunta anche dall'esame degli estratti contoprodotti dalla difesa dell'attrice in primo grado.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ne consegue che il motivo si risolve nell’indebito tentativo di ottenerein questa sede un diverso e non consentito esame del merito.Oltre a ciò, va rimarcato che la domanda proposta deve reputarsi esserestata avanzata anche avvalendosi delle norme applicabili in tema direndimento del conto, avendo l’attrice dedotto che la cointestataria avesseutilizzato le somme in contrasto con quanto le era permesso in ragione dellatitolarità sostanziale, e comunque in violazione anche dell’ipotetico incaricogestorio affidate dalla madre.

D’altra parte, costituisce principio pacificoquello per cui chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse dialtri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere ilconto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli attiposti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di daree avere.4.

Con il terzo motivo si afferma la violazione e falsa applicazione degliartt. 24 e 111 cost. in relazione all’art 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., in quanto laCorte territoriale, comprimendo il diritto di difesa della ricorrente, non avevaammesso le prove orali dedotte tempestivamente, necessarie a comprovarel’allegazione di avere prelevato somme dai conti correnti comuni a lei edalla madre o sui quali aveva facoltà di operare, in virtù di un’esplicitaautorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, al fine di sopperire alle sueesigenze di vita nei mesi immediatamente precedenti al decesso ed in ognicaso, dal maggio 2007.4.1.

Il motivo è inammissibile.La censura, infatti, difetta del requisito della specificità, dolendosi laricorrente della mancata ammissione di prove orali delle quali nemmenoriproduce in ricorso il contenuto, impedendo in tal modo alla Corte dipoterne apprezzare la rilevanza e la decisività, non potendovi sopperire conindagini integrative (Cass. n. 5814 del 15/03/2026; Cass. n. 19985 del2017).Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Senza contare che la censura, ove sussunta come omesso esame di unfatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., è preclusa per effettodella previsione di ci all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., attesa laconferma della sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragionidi fatto.La Corte d’appello, del resto, si è pronunciata sul punto, dicendo chenon era stato possibile ritenere provato che le spese sostenute per leesigenze della defunta fossero state sostenute con denaro della sola MariaImelde [OSCURATO:PERSONA], che però era l’unica che aveva accesso ai conti correntibancari.5.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.A tale esito, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue,ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applica ai giudizidi cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n. 10955 del23/04/2024), nella misura di cui in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente dell’ulteriore somma di euro 2.000.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamento,in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ome in atti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2271/2018depositata il 10/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede (ab intestato e per testamento, inrelazione ai soli beni immobili), con la sorella [OSCURATO:PERSONA], delladefunta [OSCURATO:PERSONA], citava in giudizio la suddetta germana assumendodi essere stata lesa nei propri diritti ereditari, in considerazione degliNumero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026illegittimi prelievi fatta dalla stessa sui c/c intestati alla de cuius o cointestaticon la convenuta e pertanto chiedendo la condanna alla restituzione dellesomme prelevate illecitamente, per un importo complessivo di euro189.283,55 o la maggior/minor somma eventualmente risultante,maggiorata dei frutti, nonché gli ulteriori beni mobili oggetto di successionespettanti secondo legge.Premetteva che la de cuius, con testamento olografo datato 23.10.2001,aveva previsto anche un lascito (legato) a favore delle nipoti di lire25.000.000 ciascuna e che, come accertato dall'Amministratore di sostegnoa lei nominato qualche mese prima del suo decesso (decreto Tribunale diModena del 28.08.2007), emergevano operazioni “dubbie” che avevano inpratica azzerato le liquidità della de cuius.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava gliassunti attorei e insisteva per il rigetto della domanda; proponeva, altresì,domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti e subendi daquantificarsi secondo equità.Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 5005/13, il Tribunale diModena condannava la convenuta a corrispondere all’attrice la somma dieuro 127.319,00 (la metà delle somme che erano risultate fuoriuscite daiconti della defunta), oltre interessi sino al saldo, a titolo di quanto dovutoper successione, ed altresì euro 15.603,00 oltre oneri ed accessori, a titolodi integrale rifusione delle spese di lite.2. Proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] e appelloincidentale [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Bologna accoglieva l'appelloprincipale solo limitatamente al motivo sulle spese, e rigettava l'appelloincidentale; per l'effetto, disponeva la compensazione per la metà dellespese di primo grado, nonché di secondo grado, confermando per il resto lasentenza del Tribunale.3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorsoMaria [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].È stata proposta la definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel senso dell’infondatezza del ricorso, ma la ricorrente ha richiestola decisione collegiale, ribadendo i motivi di ricorso.presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va superata la doglianza relativa all’assenza diun’ulteriore procura speciale ai fini della richiesta della decisione ex art.380-bis c.p.c., poiché la modifica di siffatta norma da parte del d.lgs. n. 164del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procuraspeciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversadisposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022,applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado - si applica ancheai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio2023 per i quali, a tale data, non sia stata ancora fissata l'adunanzacamerale o l'udienza pubblica (Cass. Sez. U, n. 14986 del 04/06/2025).2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. nella sua formulazione antecedente allariforma operata dall’art. 45, comma 1, n° 14, l. 69 del 19/6/09, applicabileratione temporis alla fattispecie, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.In pratica, la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamenteincontestata l’appartenenza della suddetta provvista (esistente sui conticointestati) unicamente in capo alla de cuius, escludendo, così, lapresunzione di comunione paritaria dei crediti sancita dall’art. 1298 c.c.,sulla base di quanto dedotto dall’attrice, nell’atto introduttivo del giudizio.2.1. Il motivo è infondato.La censura parte, infatti, dall’erroneo presupposto secondo cui, essendoil giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della novella dell’art.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026115 c.p.c., non potesse farsi applicazione del principio secondo cui a frontedi fatti specificamente allegati dalla controparte, consegue l’onere d’unaaltrettanto specifica presa di posizione.Invero, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che nel caso inesame non era applicabile (in base alla disposizione transitoria dell'art. 58comma 1° della L. n. 69/2009) l'art. 115 comma 1, c.p.c. nuovaformulazione. Alla stessa stregua, citando il precedente di Cass.21176/2015, la sentenza impugnata ha fatto proprio l’orientamentogiurisprudenziale di questa Corte, più volte ribadito, formatosi per i giudizicivili introdotti dopo il 30.4.1995, ai quali non fosse applicabile l'art. 115c.p.c. nuova formulazione, secondo cui “il convenuto, ai sensi dell'art. 167c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principiodi non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendereposizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamentodella propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessitàdi prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sialimitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge perl'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazionechiara e specifica” (Cass. n. 10374 del 19.04.2025, precedentemente Cass.26908 del 26/11/2020; Cass. 9.8.2019 n. 21227; Cass. ord. 22.10.2018n. 26624; Cass. 20.11.2008 n. 27596, tutte sulla base di Cass. Sez. U.23.2.2002 n. 761). Per cui il principio di non contestazione, sebbene nonancora codificato, era da ritenere già vigente in via di interpretazionegiurisprudenziale.Ciò premesso, la Corte rileva che la censura difetta, tra l’altro, dispecificità ed autosufficienza, in quanto nel ricorso si riportano solo alcuniminimi passaggi della comparsa di risposta, che sarebbero serviti acontestare le asserzioni specifiche di parte attrice, contenenti la seguenteespressione (poi richiamata più volte nel testo): “Il tutto attraversoNumero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026fantasiose ricostruzioni dei fatti…ed attribuzioni tendenziose ed irreali deibeni caduti in successione”.Si tratta, dunque, di espressioni del tutto generiche, peraltro in parteriferibili a temi diversi da quello del prelievo delle somme dai conti intestatialla de cuius, che non consentono di riscontrare che effettivamente vi siastata una specifica contestazione delle circostanze dedotte dalla difesadella domanda di ripetizione delle somme incassate (Cass. 20637 del13/10/2016).3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1298, comma 2, c.c. e dell’art. 61 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c..La ricorrente contesta non solo il presupposto contabile da cui è partitala CTU, ma anche la stessa ammissione della consulenza d’ufficio, daritenersi del tutto esplorativa.3.1. Il motivo è infondato.La manifesta infondatezza del primo motivo si ripercuote anche sulsecondo motivo, in quanto la pretesa erronea applicazione dell’art. 1298c.c., quanto ai rapporti interni tra i cointestatari, presuppone che non siastata però dimostrata, ovvero reputata incontroversa per il principio di noncontestazione, l’unilaterale alimentazione del conto con denaroappartenente alla de cuius ed al di là di chi materialmente si fosse occupatodei versamenti (Cass. n. 27069 del 14/09/2022 e Cass. 1087/2000).Su questo punto il Collegio osserva che la Corte di merito, facendoproprie le conclusioni del c.t.u. e compiendo un accertamento di fatto nonsindacabile in questa sede, ha anche affermato che era stato dimostratoche nessuna delle figlie avesse comunque contribuito alla costituzione delcompendio, conclusione raggiunta anche dall'esame degli estratti contoprodotti dalla difesa dell'attrice in primo grado.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ne consegue che il motivo si risolve nell’indebito tentativo di ottenerein questa sede un diverso e non consentito esame del merito.Oltre a ciò, va rimarcato che la domanda proposta deve reputarsi esserestata avanzata anche avvalendosi delle norme applicabili in tema direndimento del conto, avendo l’attrice dedotto che la cointestataria avesseutilizzato le somme in contrasto con quanto le era permesso in ragione dellatitolarità sostanziale, e comunque in violazione anche dell’ipotetico incaricogestorio affidate dalla madre. D’altra parte, costituisce principio pacificoquello per cui chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse dialtri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere ilconto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli attiposti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di daree avere.4. Con il terzo motivo si afferma la violazione e falsa applicazione degliartt. 24 e 111 cost. in relazione all’art 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., in quanto laCorte territoriale, comprimendo il diritto di difesa della ricorrente, non avevaammesso le prove orali dedotte tempestivamente, necessarie a comprovarel’allegazione di avere prelevato somme dai conti correnti comuni a lei edalla madre o sui quali aveva facoltà di operare, in virtù di un’esplicitaautorizzazione di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, al fine di sopperire alle sueesigenze di vita nei mesi immediatamente precedenti al decesso ed in ognicaso, dal maggio 2007.4.1. Il motivo è inammissibile.La censura, infatti, difetta del requisito della specificità, dolendosi laricorrente della mancata ammissione di prove orali delle quali nemmenoriproduce in ricorso il contenuto, impedendo in tal modo alla Corte dipoterne apprezzare la rilevanza e la decisività, non potendovi sopperire conindagini integrative (Cass. n. 5814 del 15/03/2026; Cass. n. 19985 del2017).Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Senza contare che la censura, ove sussunta come omesso esame di unfatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., è preclusa per effettodella previsione di ci all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., attesa laconferma della sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragionidi fatto.La Corte d’appello, del resto, si è pronunciata sul punto, dicendo chenon era stato possibile ritenere provato che le spese sostenute per leesigenze della defunta fossero state sostenute con denaro della sola MariaImelde [OSCURATO:PERSONA], che però era l’unica che aveva accesso ai conti correntibancari.5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.A tale esito, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue,ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applica ai giudizidi cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n. 10955 del23/04/2024), nella misura di cui in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente dell’ulteriore somma di euro 2.000.Numero registro generale 9461/2019Numero sezionale 1317/2026Numero di raccolta generale 17998/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna la ricorrente al pagamento,in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente
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