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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04296/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Giova premettere che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione, costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181), ha rimarcato che l'indicato principio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. credito di pena si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta.

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, con specifico riferimento ai reati permanenti, per la cui struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 0218, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102).Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che Vasta era stato condannato per associazione di tipo mafioso' a far data dall''8 gennaio 2006, giorno della sua scarcerazione a seguito della condanna per la sua pregressa condotta mafiosa, nonché da dicembre 2010 a ottobre 2013 e da dicembre 2014 con permanenza, in un periodo quindi successivo alla cessazione della detenzione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Giova premettere che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione, costantemente riaffermata, è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181), ha rimarcato che l'indicato principio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. credito di pena si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, con specifico riferimento ai reati permanenti, per la cui struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 0218, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102).Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che Vasta era stato condannato per associazione di tipo mafioso' a far data dall''8 gennaio 2006, giorno della sua scarcerazione a seguito della condanna per la sua pregressa condotta mafiosa, nonché da dicembre 2010 a ottobre 2013 e da dicembre 2014 con permanenza, in un periodo quindi successivo alla cessazione della detenzione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 04296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris