CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 19026/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la decisione del 09/01/2025 del Tribunale della medesima città, che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen. – per averportato fuori dalla propria abitazione un coltello con lama estraibile a scatto e dispositivo diblocco lama, della lunghezza complessiva di 21 cm., di cui 9,5 di lama – e, per l’effetto, loaveva condannato alla pena di mesi dieci di arresto, disponendo la confisca e distruzione delcoltello in sequestro e la restituzione all’imputato della somma di denaro in sequestro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., perinosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3. Il ricorso è inammissibile. I Giudici del merito, infatti, rilevano come elementipositivi - in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non sianorinvenibili, assumendo invece negativo rilievo dirimente il fatto che l’imputato, irregolare interritorio italiano e privo di fissa dimora, sia stato trovato in possesso sia di sostanzastupefacente del tipo cocaina, sia di una somma di denaro, della quale non ha saputogiustificare il possesso.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse inmaniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste – con deduzionimarcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, diprocedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]