CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. # Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21/01/2021 con la quale la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. pen. Lamenta il ricorrente violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., alla mancata dimostrazione che l'imputato fosse consapevole sin dall'inizio della falsità della banconota sequestrata. Considerato in diritto 1. Le doglianze sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che l'affermazione di responsabilità è contestata in termini di assoluta genericità soprattutto alla luce del dato - sottolineato nella sentenza impugnata - che l'Amato, invitato dai militari della Guardia di Finanza, ad esibire le banconote false eventualmente detenute aveva consegnato la banconota da 100,00 euro successivamente sequestrata, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di Corte, i reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017 - dep. 08/02/2018, Gammarano, Rv. 272210 - 01). Approfondendo il tema - sollevato in ricorso - dell'elemento della consapevolezza della falsità, questa Corte ha precisato che, in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art.455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246 - 01). I In questa cornice di riferimento del tutto razionalmente la Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di qualunque giustificazione, da parte del ricorrente, della detenzione di una banconota. E il rilievo va apprezzato, nella sua logicità, alla luce dell'importo della banconota di uso non comune. Proprio il massimo della pena detentiva previsto per il delitto de quo (otto anni di reclusione) esclude in radice l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],iàeppe [OSCURATO:PERSONA] t\. [OSCURATO:PERSONA]