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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20239/2026

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33 avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021Numero sezionale 2433/2026ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in pNeumresroo dni ara ccolta generale 20239/2026del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legDisat a pubblicazione 16/06/2026dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 790/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 49/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di nove motivi lasentenza della Corte di Appello di Milano n. 790/2020 che haconfermato la pronuncia del Tribunale di Lodi che aveva respintoil ricorso avverso un estratto di ruolo di cui la ricorrente eravenuta a conoscenza il 12 febbraio 2019, in assenza di notificadegli atti prodromici.2.Resistono INPS ed INAIL con controricorso mentre Agenziadelle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva inquesta sede.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sono proposti nove motivi di censura.I) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e dellasottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotocopia dagliNumero registro generale 15331/2021Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza deNi umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026medesimi Enti.

Violazione art. 24 e 111 Costituzione; Data pubblicazione 16/06/2026II) Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli art. 214, 215,216 del cod. proc. civ. in relazione al tempestivodisconoscimento dell’autenticità delle scritture e dellesottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienzasuccessiva alla produzione.

Mancata richiesta del procedimentodi verificazione da parte degli Enti convenuti;III) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e dellasottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotocopia dall’Inpse al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’Inps;IV) Ex art 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis in relazionealle notifiche effettuate via PEC dall’ AdeR.

Inesistenza dellenotifiche;V) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuatevia PEC da AdeR da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchiIPA;VI) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per avere la Corte territoriale ritenuto notificato l’AVAnonostante gli Enti non avessero provato la notifica e lamedesima Corte non abbia rilevato tale preliminare edassorbente omissione.

Inesistenza della notifica;VII) Ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione della normativa sulla notifica per posta.Inesistenza delle notifiche;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021VIII) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellaN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026sentenza per avere la Corte territoriale ritenuti perfezionati gDlait a pubblicazione 16/06/2026avvisi di addebito n. 43520140000512865 e n.43520140000985448 sebbene non vi siano i requisiti idonei aifini della riconoscibilità dell’atto come notificazione.

Inesistenzadelle notifiche;IX) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per aver erroneamente ritenuto comprovata lapresentazione di varie domande di rateizzazioni e di pagamentiparziali effettuati da [OSCURATO:PERSONA] affermando che detticiv.2.

Risulta dalla sentenza che il Tribunale, “richiamatagiurisprudenza di legittimità in ordine all’interesse ad agire”, haaccertato l’avventura notifica di tutti i titoli e l’esistenza di attiinterruttivi della prescrizione ed ha respinto le domande.INPS, costituendosi in appello, ha chiesto di confermarsi lasentenza e, in via preliminare, “dichiarare l’inammissibilità delricorso per difetto dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc.civ.”.La Corte ha deciso nel merito.3.

I primi tre motivi vanno analizzati congiuntamente, perl’intima connessione che li unisce, e sono inammissibili perchénon si confrontano con la ratio decidendi: la Corte ha respinto ilgravame perché l’appellante non aveva effettuato alcunapuntuale contestazione in ordine alla conformità all’originale deidocumenti prodotti in copia (in particolare di quelli comprovantile notifiche dei titoli), “essendosi limitata ad un disconoscimentodel tutto generico dell’intera documentazione avversaria”, postoche la contestazione della conformità all’originale di unadocumento prodotto in fotocopia ”non può avvenire in formagenerica o onnicomprensiva ma va operata a pena di ineffNicumaecroia re gistro generale 15331/2021Numero sezionale 2433/2026in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indiNcuamzeiroo ndi era ccolta generale 20239/2026specifica sia del documento che si intende contestare sia degDlait a pubblicazione 16/06/2026aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”…: “nulla ditutto ciò si ravvisa nel disconoscimento effettuatodall’appellante che risulta pertanto tamquam non esset comecondivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure”.I motivi non aggrediscono tale statuizione perché nulla diconoin punto valutazione di genericità del disconoscimento madanno per scontato che il disconoscimento sia statocorrettamente effettuato, dolendosi altresì di una omessapronuncia che non sussiste, alla luce della motivazione comesopra riportata.Inoltre, «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di provadocumentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazionedi chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione dellagenuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n.28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); inveroil disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art.2719 c.c., impone che la contestazione della conformità dellestesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro edunivoco sia il documento che si intende contestare, sia gliaspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, nonessendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né geneNurmicehroe re gistro generale 15331/2021Numero sezionale 2433/2026asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; CNausmser.o dni r.a ccolta generale 20239/202614279 del 2021); in particolare, il disconoscimento devDeat a pubblicazione 16/06/2026contenere l'indicazione delle parti in cui la copia siamaterialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le partimancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le partiaggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deveanche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenutoche il documento presenta nella versione originale (in termini:Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (Cass.n. 37186/2022).

Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto laquestione in diritto in modo conforme alla giurisprudenzarichiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimentooperato dall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e –secondo questa Corte - «tale “valutazione costituisce giudizio difatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità” (così Cass. n. 1324 del 2022; conf.

Cass. n. 2033del 2022)» (Cass. n. 37186/2022).4.

Quanto alle doglianze riferite alle notifiche via pec e via posta,la Corte motiva come segue.-Nel ricorso introduttivo del giudizio non vi era alcuna specificacensura in merito alla ritualità delle notifiche via pec e via postaperché la ricorrente si era limitata a negare che le fosse maistato notificato alcun atto, di tal chè la deduzione di tali viziformulata per la prima volta in appello è inammissibile, siaperché ha ad oggetto censure formali che avrebbero dovutoessere proposte ex art. 617 cod. proc. civ. entro il termine di 20gg, sia perché introduce nel giudizio di appello eccezioni deltutto nuove che incontrano la preclusione di cui all’art. 437 cod.proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021-Le censure, oltre che inammissibili, sono altresì infondate neNl umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026merito.

Data pubblicazione 16/06/2026-La notifica via pec delle cartelle da parte dell’esattore èconsentita dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973m quanto agliavvisi di addebito, la norma di rifermento è l’art. 30 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/200.-A fronte del deposito dei documenti attestanti la notifica viapec, la parte nulla ha contestato nel giudizio di primo grado inordine alla ritualità delle notifiche, non ha contestato di nonaverle ricevute nella propria casella pec, non ha contestato laleggibilità dei file trasmessi, né la conformità della copiaanalogica delle ricevute di avvenuta accettazione e consegnaagli originali.-La prova della notifica via pec si ha con la produzione della RACrilasciata dal gestore di posta elettronica certificata e le copieanalogiche non sono state contestate, con la conseguenza chedeve trovare applicazione, in tema di efficacia probatoria dellecopie su supporto analogico di documento informatico, ildisposto dell’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale.-Le altre censure, su mancanza di firma digitale in formatoCades formato del file trasmesso etc., sono state formulate perla prima vola in appello e ampiamente dopo il termine di cuiall’art. 617 cod. proc. civ.-Quanto alla mancata sottoscrizione del file in formato digitale,per la Corte di cassazione non può aver alcun effetto invalidantedella cartella né tanto meno della notifica, così come per lastessa Cassazione la notifica del file in formato pdf è idonea agarantire l’autenticità del documento.-Via posta sono stati notificati due avvisi di addebito che, ex art.30 del d.l. n. 78/2010, possono essere notificati anche conraccomandata con avviso di ricevimento (v. art. 26 d.P.R. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021602/1973): l’INPS ha fornito prova della notifica a mezzoN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026raccomandata, avendo prodotto sia gli avvisi di addebito che gDlait a pubblicazione 16/06/2026avvisi di ricevimento delle relative raccomandate: a fronte ditale produzione, parte appellante non ha formulato alcunaspecifica contestazione in ordine al contenuto dei plichi.4.1.

Tale essendo la motivazione, tutti i motivi che attengono avizi delle notificazioni, dal quarto all’ottavo, presentano in primisprofili di inammissibilità perché non si confrontano con la partedel decisum in forza della quale le censure concernenti laregolarità delle notifiche via pec e via posta erano da reputarsiinammissibili, per un duplice ordine di ragioni, vuoi perchécensure nuove in appello, mai poste all’attenzione del giudice diprime cure, vuoi perché, consequenzialmente, tardive rispettoal termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.Su tale ratio tutti i motivi nulla argomentano e si appuntano solosulla seconda ratio, esposta dalla Corte ad abundantiam,relativa ai profili di merito: quando si riscontrino autonomerationes decidendi, laddove non viene investita da censure laprima ratio, diventa superfluo analizzare le doglianze avverso laseconda, in considerazione del fatto che, qualora la decisione dimerito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte esingolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad unadelle “rationes decidendi” o la mancata censura di una di esserende inammissibili le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto questeultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. n. 11493/2018; in senso analogo già Cass. Sez.

Un. n.7931/2013; n. 2108/2012).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021Inoltre, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili ancheN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026perché contestano da un lato una violazione di legge in tema dDait a pubblicazione 16/06/2026notifiche a mezzo pec e dall’altro, contemporaneamente, unanullità della decisione sotto lo stesso profilo.

Ancora, il temaposto con il quinto motivo non risulta essere stato portatoall’attenzione dei giudici di merito, non emergendo dal testodella sentenza impugnata e non avendo la ricorrente specificatodove e quando ed in che termini fosse stato sollevato in primogrado e riproposto in secondo grado.5.

Infine, inammissibile è anche l’ultimo motivo.La Corte non ha affermato che l’aver presentato istanze dirateizzazione comprovi l’acquiescenza della parte ed ilriconoscimento del suo debito ma ha sottolineato, adabundantiam, che dette istanze dimostravano, ancora unavolta, l’avvenuta ricezione dei titoli.

Trattasi di ratio decidendiautonoma, rispetto alla precedente (con cui la Corte haidonea a reggere il decisum.6.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, concondanna al pagamento delle spese di legittimità secondosoccombenza, come liquidate in dispositivo.7.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, che liquida, per ciascuna delle parti, in € 3500,00Numero registro generale 15331/2021per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso speseN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026generali al 15% ed accessori come per legge.

Data pubblicazione 16/06/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
33 avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021Numero sezionale 2433/2026ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in pNeumresroo dni ara ccolta generale 20239/2026del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legDisat a pubblicazione 16/06/2026dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 790/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 49/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di nove motivi lasentenza della Corte di Appello di Milano n. 790/2020 che haconfermato la pronuncia del Tribunale di Lodi che aveva respintoil ricorso avverso un estratto di ruolo di cui la ricorrente eravenuta a conoscenza il 12 febbraio 2019, in assenza di notificadegli atti prodromici.2.Resistono INPS ed INAIL con controricorso mentre Agenziadelle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva inquesta sede.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sono proposti nove motivi di censura.I) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e dellasottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotocopia dagliNumero registro generale 15331/2021Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza deNi umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026medesimi Enti. Violazione art. 24 e 111 Costituzione; Data pubblicazione 16/06/2026II) Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli art. 214, 215,216 del cod. proc. civ. in relazione al tempestivodisconoscimento dell’autenticità delle scritture e dellesottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienzasuccessiva alla produzione. Mancata richiesta del procedimentodi verificazione da parte degli Enti convenuti;III) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e dellasottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotocopia dall’Inpse al mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’Inps;IV) Ex art 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis in relazionealle notifiche effettuate via PEC dall’ AdeR. Inesistenza dellenotifiche;V) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuatevia PEC da AdeR da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchiIPA;VI) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per avere la Corte territoriale ritenuto notificato l’AVAnonostante gli Enti non avessero provato la notifica e lamedesima Corte non abbia rilevato tale preliminare edassorbente omissione. Inesistenza della notifica;VII) Ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione della normativa sulla notifica per posta.Inesistenza delle notifiche;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021VIII) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellaN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026sentenza per avere la Corte territoriale ritenuti perfezionati gDlait a pubblicazione 16/06/2026avvisi di addebito n. 43520140000512865 e n.43520140000985448 sebbene non vi siano i requisiti idonei aifini della riconoscibilità dell’atto come notificazione. Inesistenzadelle notifiche;IX) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità dellasentenza per aver erroneamente ritenuto comprovata lapresentazione di varie domande di rateizzazioni e di pagamentiparziali effettuati da [OSCURATO:PERSONA] affermando che detticiv.2. Risulta dalla sentenza che il Tribunale, “richiamatagiurisprudenza di legittimità in ordine all’interesse ad agire”, haaccertato l’avventura notifica di tutti i titoli e l’esistenza di attiinterruttivi della prescrizione ed ha respinto le domande.INPS, costituendosi in appello, ha chiesto di confermarsi lasentenza e, in via preliminare, “dichiarare l’inammissibilità delricorso per difetto dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc.civ.”.La Corte ha deciso nel merito.3. I primi tre motivi vanno analizzati congiuntamente, perl’intima connessione che li unisce, e sono inammissibili perchénon si confrontano con la ratio decidendi: la Corte ha respinto ilgravame perché l’appellante non aveva effettuato alcunapuntuale contestazione in ordine alla conformità all’originale deidocumenti prodotti in copia (in particolare di quelli comprovantile notifiche dei titoli), “essendosi limitata ad un disconoscimentodel tutto generico dell’intera documentazione avversaria”, postoche la contestazione della conformità all’originale di unadocumento prodotto in fotocopia ”non può avvenire in formagenerica o onnicomprensiva ma va operata a pena di ineffNicumaecroia re gistro generale 15331/2021Numero sezionale 2433/2026in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indiNcuamzeiroo ndi era ccolta generale 20239/2026specifica sia del documento che si intende contestare sia degDlait a pubblicazione 16/06/2026aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”…: “nulla ditutto ciò si ravvisa nel disconoscimento effettuatodall’appellante che risulta pertanto tamquam non esset comecondivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure”.I motivi non aggrediscono tale statuizione perché nulla diconoin punto valutazione di genericità del disconoscimento madanno per scontato che il disconoscimento sia statocorrettamente effettuato, dolendosi altresì di una omessapronuncia che non sussiste, alla luce della motivazione comesopra riportata.Inoltre, «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di provadocumentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazionedi chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione dellagenuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n.28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); inveroil disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art.2719 c.c., impone che la contestazione della conformità dellestesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro edunivoco sia il documento che si intende contestare, sia gliaspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, nonessendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né geneNurmicehroe re gistro generale 15331/2021Numero sezionale 2433/2026asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; CNausmser.o dni r.a ccolta generale 20239/202614279 del 2021); in particolare, il disconoscimento devDeat a pubblicazione 16/06/2026contenere l'indicazione delle parti in cui la copia siamaterialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le partimancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le partiaggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deveanche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenutoche il documento presenta nella versione originale (in termini:Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (Cass.n. 37186/2022). Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto laquestione in diritto in modo conforme alla giurisprudenzarichiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimentooperato dall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e –secondo questa Corte - «tale “valutazione costituisce giudizio difatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità” (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033del 2022)» (Cass. n. 37186/2022).4. Quanto alle doglianze riferite alle notifiche via pec e via posta,la Corte motiva come segue.-Nel ricorso introduttivo del giudizio non vi era alcuna specificacensura in merito alla ritualità delle notifiche via pec e via postaperché la ricorrente si era limitata a negare che le fosse maistato notificato alcun atto, di tal chè la deduzione di tali viziformulata per la prima volta in appello è inammissibile, siaperché ha ad oggetto censure formali che avrebbero dovutoessere proposte ex art. 617 cod. proc. civ. entro il termine di 20gg, sia perché introduce nel giudizio di appello eccezioni deltutto nuove che incontrano la preclusione di cui all’art. 437 cod.proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021-Le censure, oltre che inammissibili, sono altresì infondate neNl umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026merito. Data pubblicazione 16/06/2026-La notifica via pec delle cartelle da parte dell’esattore èconsentita dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973m quanto agliavvisi di addebito, la norma di rifermento è l’art. 30 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n. 122/200.-A fronte del deposito dei documenti attestanti la notifica viapec, la parte nulla ha contestato nel giudizio di primo grado inordine alla ritualità delle notifiche, non ha contestato di nonaverle ricevute nella propria casella pec, non ha contestato laleggibilità dei file trasmessi, né la conformità della copiaanalogica delle ricevute di avvenuta accettazione e consegnaagli originali.-La prova della notifica via pec si ha con la produzione della RACrilasciata dal gestore di posta elettronica certificata e le copieanalogiche non sono state contestate, con la conseguenza chedeve trovare applicazione, in tema di efficacia probatoria dellecopie su supporto analogico di documento informatico, ildisposto dell’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale.-Le altre censure, su mancanza di firma digitale in formatoCades formato del file trasmesso etc., sono state formulate perla prima vola in appello e ampiamente dopo il termine di cuiall’art. 617 cod. proc. civ.-Quanto alla mancata sottoscrizione del file in formato digitale,per la Corte di cassazione non può aver alcun effetto invalidantedella cartella né tanto meno della notifica, così come per lastessa Cassazione la notifica del file in formato pdf è idonea agarantire l’autenticità del documento.-Via posta sono stati notificati due avvisi di addebito che, ex art.30 del d.l. n. 78/2010, possono essere notificati anche conraccomandata con avviso di ricevimento (v. art. 26 d.P.R. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021602/1973): l’INPS ha fornito prova della notifica a mezzoN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026raccomandata, avendo prodotto sia gli avvisi di addebito che gDlait a pubblicazione 16/06/2026avvisi di ricevimento delle relative raccomandate: a fronte ditale produzione, parte appellante non ha formulato alcunaspecifica contestazione in ordine al contenuto dei plichi.4.1. Tale essendo la motivazione, tutti i motivi che attengono avizi delle notificazioni, dal quarto all’ottavo, presentano in primisprofili di inammissibilità perché non si confrontano con la partedel decisum in forza della quale le censure concernenti laregolarità delle notifiche via pec e via posta erano da reputarsiinammissibili, per un duplice ordine di ragioni, vuoi perchécensure nuove in appello, mai poste all’attenzione del giudice diprime cure, vuoi perché, consequenzialmente, tardive rispettoal termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.Su tale ratio tutti i motivi nulla argomentano e si appuntano solosulla seconda ratio, esposta dalla Corte ad abundantiam,relativa ai profili di merito: quando si riscontrino autonomerationes decidendi, laddove non viene investita da censure laprima ratio, diventa superfluo analizzare le doglianze avverso laseconda, in considerazione del fatto che, qualora la decisione dimerito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte esingolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad unadelle “rationes decidendi” o la mancata censura di una di esserende inammissibili le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto questeultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. n. 11493/2018; in senso analogo già Cass. Sez. Un. n.7931/2013; n. 2108/2012).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15331/2021Inoltre, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili ancheN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026perché contestano da un lato una violazione di legge in tema dDait a pubblicazione 16/06/2026notifiche a mezzo pec e dall’altro, contemporaneamente, unanullità della decisione sotto lo stesso profilo. Ancora, il temaposto con il quinto motivo non risulta essere stato portatoall’attenzione dei giudici di merito, non emergendo dal testodella sentenza impugnata e non avendo la ricorrente specificatodove e quando ed in che termini fosse stato sollevato in primogrado e riproposto in secondo grado.5. Infine, inammissibile è anche l’ultimo motivo.La Corte non ha affermato che l’aver presentato istanze dirateizzazione comprovi l’acquiescenza della parte ed ilriconoscimento del suo debito ma ha sottolineato, adabundantiam, che dette istanze dimostravano, ancora unavolta, l’avvenuta ricezione dei titoli. Trattasi di ratio decidendiautonoma, rispetto alla precedente (con cui la Corte haidonea a reggere il decisum.6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, concondanna al pagamento delle spese di legittimità secondosoccombenza, come liquidate in dispositivo.7.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, che liquida, per ciascuna delle parti, in € 3500,00Numero registro generale 15331/2021per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso speseN umero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 20239/2026generali al 15% ed accessori come per legge. Data pubblicazione 16/06/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente