CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34762/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] sisto conclude riportandosi ai motivi di ricorso e nechiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione diriesame, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Monza che ha applicato aDamian [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi 1)e 2) delle imputazioni provvisorie concernenti il reato di detenzione abusiva diarmi clandestine e di arma comune da sparo, con relativo munizionamento,all’interno del capannone di [OSCURATO:PERSONA], sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di leggee di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordineai reati indicati.La difesa innanzitutto evidenzia che la gravità indiziaria si è fondata su unpercorso argomentativo carente e meramente presuntivo, in contrasto con iprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detenzioneabusiva di armi richiede la prova di un rapporto concreto, stabile e consapevoletra il soggetto e le armi rinvenute e non può essere desunta dalla soladisponibilità del luogo ove le stesse siano state rinvenute.Si deduce che il medesimo provvedimento impugnato riconosce che ilcapannone non era nella disponibilità esclusiva del ricorrente e della coindagataOrfanò, costituendo un luogo abitualmente frequentato e utilizzato da numerosialtri soggetti, circostanza che avrebbe dovuto condurre i Giudici del riesame adescludere l’attribuibilità agli odierni ricorrenti della disponibilità delle armi.A tal riguardo, risulterebbe documentata la presenza quotidiana di DonatoAlfonso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché del personale di segreteria edancora di ulteriori soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](indicati quali partecipi del sodalizio associativo contestato nell’ambito di altroprocedimento penale iscritto presso la Procura di Catanzaro), i quali, come daannotazione della Guardia di Finanza del 3 febbraio 2026, risultavanosoggiornare all’interno del capannanone.La difesa sottolinea altresì che dalle attività di intercettazione svolte neiconfronti del ricorrente e della coindagata non emergerebbe alcun riferimentoalla presenza o alla gestione di armi, elemento, trascurato dal Tribunale, cheavrebbe dovuto far ritenere la mancanza di una consapevole detenzione.La difesa osserva, poi, che la disponibilità del capannone da parte degliindagati risale al mese di giugno 2024, rendendo plausibile l’ipotesi che le armipossano essere state introdotte da altri soggetti anche in epoca precedente.Privo di reale valenza indiziante sarebbe, poi, il rinvenimento delle armiconservate in buste termosaldate, recanti il marchio [OSCURATO:PERSONA] VacuumBags Embossed, analoghe a quelle rinvenute nell’abitazione comune delricorrente e della compagna, presso la quale è stata rinvenuta anche unamacchina per il sottovuoto; ad avviso della difesa, trattandosi di oggetti di usocomune, il Tribunale avrebbe dedotto la riferibilità della disponibilità delle armi alricorrente, mediante un salto logico non consentito.Secondo la prospettazione difensiva, la motivazione impugnata sirisolverebbe in una presunzione di responsabilità fondata esclusivamente sulcollegamento degli indagati con il luogo del rinvenimento, senza una concretadimostrazione della disponibilità materiale e della consapevolezza della esistenzadelle armi e senza alcun serio confronto con le plausibili ricostruzioni alternativeprospettate dalla difesa.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelarie, in particolare, del pericolo di reiterazione del reato, nonché con riferimentoalla scelta della misura custodiale più gravosa.La difesa rileva che il Tribunale del riesame ha formulato il giudizio dipericolosità sociale del ricorrente sulla base di affermazioni generiche eapodittiche, attribuendo valore determinante ai precedenti penali dell’indagato.Si osserva che tali precedenti riguardano in larga parte fattispecieeterogenee, quali reati contro il patrimonio (truffa e ricettazione) o in materia distupefacenti, e non consentono di inferire automaticamente un attuale rischio direiterazione di reati concernenti la detenzione di armi.Anche la condanna per il reato di violenza privata, valorizzato dalTribunale, non sarebbe di per sé idoneo a ritenere sussistente il pericolo direiterazione trattandosi di un episodio datato ed isolato.La difesa censura poi il riferimento al presunto inserimento dell’indagatoin contesti di criminalità organizzata, in quanto tale valutazione non trovariscontro negli esiti della conclusione dell’unica vicenda processuale relativa ilprocedimento per violenza privata, in relazione al quale l’aggravante mafiosa èstata esclusa, rilevandosi altresì che, con riguardo al procedimento ancorapendente per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., il provvedimento cautelareè stato annullato dalla Corte di cassazione per insussistenza della gravitàindiziaria.Nel ricorso di deduce ancora che il Tribunale avrebbe fatto riferimento aun presunto ruolo operativo dell’indagato e a una sua attività nell’ambito di frodifiscali senza indicarne specifici elementi fattuali e senza spiegare in che modo talicircostanze possano tradursi in un attuale pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie di quelli contestati.Infine, il ricorrente censura la motivazione quanto alla scelta dellacustodia cautelare in carcere, poiché l’esclusione dell’idoneità degli arrestidomiciliari, anche con braccialetto elettronico, si è fondata su formulestereotipate e prive di concreti riferimenti alla situazione personale dell’indagato,in violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità sancito dall’art. 275cod. proc. pen., che impone una verifica effettiva e individualizzata dellapossibilità di applicare misure meno afflittive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso, come da memoria depositata in data 18 giugno 2026.4. In data 17 giugno 2026, la difesa del ricorrente, ha trasmesso unamemoria contenente motivi aggiunti con i quali ha ribadito le argomentazioni asostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Va premesso il consolidato orientamento giurisprudenziale dilegittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesamein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01; conf. Sez.Rv. 255460 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01).I principi appena enunciati si pongono in linea di continuità con Sez. U, n.11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), secondo le quali, in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spettail compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàe ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha laspecifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre acontrollo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formalienumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazionedella decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deveessere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo dicui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi etendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza).Pertanto, è nel quadro dei principi enunciati che vanno valutate ledoglianze difensive.2. In relazione al primo motivo di ricorso, si osserva che esso reitera intermini assertivi censure che hanno trovato puntuale esame nel provvedimentoimpugnato. Il Tribunale, con compiuta e adeguata motivazione, ha dato conto diun compendio indiziario convergente verso la concreta riconducibilità delle armi edel munizionamento al ricorrente.In tale direzione i Giudici del riesame hanno attribuito valore indiziario aduna pluralità di circostanze e in particolare al fatto che le armi sono staterinvenute all’interno del capannone nella stabile disponibilità del ricorrente edella coindagata, risultando entrambi ivi presenti con continuità, essendo,peraltro, [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della società operante nei locali delcapannone e frequentatore quotidiano degli uffici.Le alternative ricostruzioni difensive, che attribuiscono l’occultamento delmateriale ad altri soggetti a volte presenti nell’immobile o a [OSCURATO:PERSONA], sonostate ritenute prive di adeguato riscontro e non compatibili con le modalità dicustodia delle armi, occultate in una controsoffittatura con pannelli rimovibili;modalità che i Giudici del riesame hanno, con razionale conclusione, ritenutosignificative dell’accesso al nascondiglio da parte di chi, come il ricorrente, concertezza conosce i locali e vi può accedere con facilità per il loro recupero.Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il rinvenimento delle armiin buste termosaldate - contraddistinte dal marchio “[OSCURATO:PERSONA] VacuumBags Embossed”, uguali a quelle rinvenute nell’abitazione del ricorrente e dellacompagna,e chiudibili con la modalità sottovuoto a mezzo di dispositivo presentenella stessa abitazione - ha costituito ulteriore elemento di riferibilità delle armial ricorrente, unitamente alla considerazione che lo spazio ove è avvenuto ilrinvenimento delle armi e delle munizioni corrisponde ad un archivio frequentatoprevalentemente dall’indagato e non dagli altri dipendenti.Tale quadro indiziario, come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] nella requisitoria scritta, risulta peraltro consolidato dalle ulterioricircostanze risultanti dall’ordinanza, quali la convergenza solo parziale degliindagati sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], non meglio identificato, che si asserisceaver dormito in quei locali, benché descritti come non funzionali all’alloggiostabile di alcuno, e la smentita oggettiva da parte del ricorrente dell’affermazionedella [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le buste sopra indicate sarebbero erano statefornite anche ad altri dipendenti.In conclusione, il Tribunale con esaustive argomentazioni ha fornito leragioni della sussistenza di un quadro di gravità indiziaria che, allo stato, nonrisulta inficiato dalle argomentazioni difensive, le quali si sono limitate ageneriche confutazioni dell’impianto motivazionale.3. È aspecifico anche il secondo motivo di ricorso.Valorizzando i precedenti penali del ricorrente, la pendenza di ulterioriprocedimenti per gravi fatti presso la Procura di Catanzaro e la particolare naturadei reati contestati, l’ordinanza impugnata ha dato conto del concreto e attualepericolo di reiterazione di reati, evidenziando come la condotta posta in esseredal ricorrente sia espressiva di una significativa propensione alla commissione diulteriori delitti, anche mediante l’impiego di armi o di violenza, in ragione dellaspecifica natura dei reati in contestazione.Le circostanze addotte dalla difesa, quale la mancata applicazionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. in relazione al delitto diviolenza privata e l’annullamento della misura cautelare in relazione alprocedimento pendente per il reato di associazione mafiosa, non elidono larilevanza prognostica dei precedenti penali e della condotta di detenzione di piùarmi, anche clandestine, sintomatiche dell’inserimento in circuiti criminali.Quanto all’ulteriore doglianza circa la scelta della misura, il provvedimentoimpugnato non mostra le lacune motivazionali denunciate, giacché il Tribunale hapericolosità da cui egli è connotato in considerazione della gravità dei fatti, talida far ritenere insufficiente il presidio elettronico quale modalità di attuazionedella misura.Del resto, al riguardo giova ricordare che, in tema di arresti domiciliari, laprescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipodi misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cauteladomiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodiainframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fattocontestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti,pur se connotati dall’adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024,Deja, Rv. 286343 - 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma – ritenuta congrua -di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti dicui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]