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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:578
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0318_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BEI (causa T‑318/19) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

1. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell’amministrazione – Adozione di una decisione in materia – Conseguenze – Autolimitazione del potere discrezionale (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, primo comma, e allegato I; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31) (v. punti 39-42, 52)

2. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Principi – Certezza del diritto – Atti dell’amministrazione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità (v. punti 45-48)

3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Rispetto del principio di certezza del diritto – Obbligo di precisare anticipatamente i criteri da applicare – Insussistenza (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, primo comma, e allegato I; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31) (v. punti 53-57)

4. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Nozione – Prassi dell’amministrazione – Esclusione (v. punti 64, 67)

5. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell’amministrazione – Rispetto dei diritti acquisiti – Modifica, per il futuro, del regime d’attuazione dell’adeguamento annuale delle retribuzioni – Ammissibilità (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20) (v. punti 65, 66, 68, 69)

6. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di mantenere un parallelismo con l’evoluzione delle retribuzioni dei funzionari nazionali – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 65) (v. punto 71)

7. Banca europea per gli investimenti – Comitato direttivo – Competenze – Gestione del personale – Portata – Ripartizione dell’aumento annuo delle retribuzioni risultante dalla decisione del consiglio di amministrazione sul bilancio – Inclusione (Statuto della Banca europea per gli investimenti, artt. 11, § 3, e 7; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, artt. 23, § 1, e 31) (v. punti 80-84)

8. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Presentazione, da parte dell’amministrazione, di proposte al comitato direttivo – Obbligo di consultazione del collegio dei rappresentanti del personale – Portata – Limiti (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, artt. 24, primo comma, e 44) (v. punti 88-94)

9. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Principi – Divieto di revoca di un vantaggio finanziario senza consultazione del personale – Portata (v. punti 96, 97)

10. Funzionari – Atti dell’amministrazione – Motivazione – Obbligo – Portata – Atto di portata generale in materia di retribuzione (Art. 296 TFUE) (v. punti 102-104) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga dei ricorrenti dei mesi febbraio 2019 e successivi – in applicazione della decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 luglio 2017, con cui è stabilito un nuovo approccio riguardo all’aumento complessivo delle retribuzioni del personale applicabile a tutti gli agenti della BEI, della decisione del consiglio di amministrazione dell’11 dicembre 2018, recante allocazione delle risorse di bilancio destinate alle retribuzioni per il 2019, e della decisione del comitato direttivo della BEI del 30 gennaio 2019, recante fissazione del tasso di adeguamento delle retribuzioni per il 2019 allo 0,8% – e, dall’altro, il risarcimento del danno che i ricorrenti affermano di aver subito in conseguenza di tali decisioni.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0318_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BEI (causa T‑318/19) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità» 1. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell’amministrazione – Adozione di una decisione in materia – Conseguenze – Autolimitazione del potere discrezionale (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, primo comma, e allegato I; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31) (v. punti 39-42, 52) 2. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Principi – Certezza del diritto – Atti dell’amministrazione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità (v. punti 45-48) 3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Rispetto del principio di certezza del diritto – Obbligo di precisare anticipatamente i criteri da applicare – Insussistenza (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, primo comma, e allegato I; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31) (v. punti 53-57) 4. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Nozione – Prassi dell’amministrazione – Esclusione (v. punti 64, 67) 5. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell’amministrazione – Rispetto dei diritti acquisiti – Modifica, per il futuro, del regime d’attuazione dell’adeguamento annuale delle retribuzioni – Ammissibilità (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20) (v. punti 65, 66, 68, 69) 6. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di mantenere un parallelismo con l’evoluzione delle retribuzioni dei funzionari nazionali – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 65) (v. punto 71) 7. Banca europea per gli investimenti – Comitato direttivo – Competenze – Gestione del personale – Portata – Ripartizione dell’aumento annuo delle retribuzioni risultante dalla decisione del consiglio di amministrazione sul bilancio – Inclusione (Statuto della Banca europea per gli investimenti, artt. 11, § 3, e 7; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, artt. 23, § 1, e 31) (v. punti 80-84) 8. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Presentazione, da parte dell’amministrazione, di proposte al comitato direttivo – Obbligo di consultazione del collegio dei rappresentanti del personale – Portata – Limiti (Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, artt. 24, primo comma, e 44) (v. punti 88-94) 9. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Principi – Divieto di revoca di un vantaggio finanziario senza consultazione del personale – Portata (v. punti 96, 97) 10. Funzionari – Atti dell’amministrazione – Motivazione – Obbligo – Portata – Atto di portata generale in materia di retribuzione (Art. 296 TFUE) (v. punti 102-104) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga dei ricorrenti dei mesi febbraio 2019 e successivi – in applicazione della decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 luglio 2017, con cui è stabilito un nuovo approccio riguardo all’aumento complessivo delle retribuzioni del personale applicabile a tutti gli agenti della BEI, della decisione del consiglio di amministrazione dell’11 dicembre 2018, recante allocazione delle risorse di bilancio destinate alle retribuzioni per il 2019, e della decisione del comitato direttivo della BEI del 30 gennaio 2019, recante fissazione del tasso di adeguamento delle retribuzioni per il 2019 allo 0,8% – e, dall’altro, il risarcimento del danno che i ricorrenti affermano di aver subito in conseguenza di tali decisioni. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).
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