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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21895/2026

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li-ricorrente-controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Terni in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Perugian.279/2021 depositata il 07/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 7499/2022Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 21895/2026Data pubblicazione 26/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li-ricorrente-controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Terni in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Perugian.279/2021 depositata il 07/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 7499/2022Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 21895/2026Data pubblicazione 26/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Andreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 21895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris