CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 05227/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo avverso il decreto in data 12 giugno 2023 con il quale era stato prorogato il regime di sorveglianza speciale previsto dall'a-t.14-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e deduce violazione di legge in punto di errata qualificazione delle condotte poste in essere come forme di protesta pacifica quali comportamenti integranti l'art. 14 -bis let. a) Ord. pen. e di errata valutazione della possibilità di effettuare socialità nell'area riservata" dell'Istituto di pena; letta la memoria depositata in data 10 novembre 2023; ricordato preliminarmente che presupposto del regime di sorveglianza particolare previsto dall'art. 14-bis Ord. pen. e della sua proroga è uno specifico comportamento del detenuto che, all'interno della struttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l'ordine nell'istituto, impedisca con minaccia o violenza l'attività degli altri detenuti o internati, si avvalga, nel corso della vita penitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti, che tale regime ha connotazione disciplinare ed è finalizzato a impedire tali condotte (Sez. 1 n. 2555 del 27/09/2022, dep. 2023 Attanasio, Rv. 283866; Sez. 1 n. 44072 del 23/10/2008, Bagarella, Rv. 241838); ritenuto che il provvedimento impugnato è conforme ai principi in precedenza enunciati, avendo correttamente messo in luce, mediante un puntuale richiamo delle emergenze acquisite, le plurime condo .fte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], integranti il parametro di cui alla lett. a) dell'art. 14 -bis Ord. pen. e che il ricorso - tanto in punto di natura di forme cli protesta pacifica delle condotte del detenuto, quanto in punto collocamento in area riservata - tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il