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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 33893/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29496-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29496/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 2100/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 279/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato in data 17/04/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. adiva il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, impugnando la cartella di pagamento n. 097 2014 0107132257 con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva intimato il pagamento della somma di euro 144.657,32 ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1124/1965, «per effetto dell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e la società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduceva l’infondatezza della pretesa in quanto non era stato concluso un trasferimento d’azienda e nessun lavoratore era transitato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; pertanto non poteva ritenersi applicabile la solidarietà prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 1124/1965.

1.1. Si costituiva l’I.N.A.I.L. rappresentando che la cartella di pagamento impugnata risultava formata a carico della posizione assicurativa riguardante la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e che nei confronti della ricorrente non si era proceduto ad iscrizione a ruolo; per questa via chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese.

1.2. Si costituiva l’agente della [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto dell’impugnazione e la conferma del ruolo come emesso.

L’Agente della Riscossione chiariva che la cartella era stata emessa di sua iniziativa individuando in via autonoma i coobbligati in solido ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 1124 del 1965.

L’INAIL, di seguito, rivalutata la propria posizione processuale, chiedeva il rigetto dell’opposizione.

1.3. Il Tribunale di Tivoli rigettava l’opposizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello.

L’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 2100/2022 depositata in data 30/05/2022 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l’appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando due motivi di impugnazione.

L’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite con separati controricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. La parte ricorrente e la parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c, dell’art. 115 c.p.c., primo comma, secondo alinea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.».

Si critica la sentenza impugnata perché, nel procedere all’esame del merito dell’opposizione, senza rilevare che nella memoria di costituzione l’INAIL aveva ammesso di non aver svolto pretese nei confronti della ricorrente e aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avrebbe commesso violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali che disciplinano il divieto di formulare domande nuove nel rito lavoro, i termini e le modalità per modificare le domande ele eccezioni formulate nel rito lavoro, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il principio di non contestazione.

2. Il motivo è infondato: non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nemmeno dell’art.420 c.p.c. perché la domanda introduttiva del giudizio era costituita dalla opposizione a cartella che aveva spiegato l’odierna società ricorrente e che valeva a introdurre un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo.

2.1. La posizione degli Uffici resistenti era quella riassunta nel titolo e cioè nella cartella esattoriale.

Tali questioni valevano a definire il perimetro del giudizio e la pronuncia del giudice è intervenuta nei limiti cosìfissati.

2.2. La posizione espressa dall’INAIL costituendosi nella fase di opposizione non valeva a definire in senso limitativo l’oggetto del giudizio; o meglio,avrebbe potuto definirlo solo ove si fosse concretizzata con la cessata materia del contendere in ordine alla quale avessero convenuto le parti, ma fino alla eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere rimaneva valida la pretesa contributiva fatta valere, con l’emissione della cartella, dall’Ente incaricato della Riscossione e cioè della Agenzia delle Entrate, pretesa alla quale l’INAIL si è di seguito associata.

2.3. Giova, peraltro, sottolineare che, come rilevato nella sentenza impugnata, non può mettersi in discussione il potere dell’Agente della Riscossione di procedere in autonomia alla formazione di una cartella di pagamento anche in mancanza della previa iscrizione a ruolo dell’ente creditore, dal momento che la responsabilità solidale della cessionaria del ramo di azienda (una volta esercitato il recupero dell’INAIL verso il cedente) nasce dalla legge ed è autonomamente azionabile dalla Riscossione.

2.4. La sentenza impugnata, che ha respinto il motivo di appello formulato dalla odierna ricorrente sulla base di questi principi, va esente da censure.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. dell’art.115 c.p.c., primo comma, secondo alinea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.» e si critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che,nella fattispecie, vi fosse stato un trasferimento di ramo di azienda e il passaggio di alcuni lavoratori tra le due società, così da giustificare l’applicazione della disposizione circa la solidarietà tra cedente e cessionario ai sensi dell’art. 15 del t.u. 1124/1965.

4. Il motivo è inammissibile perché non denuncia una violazione di legge, tanto è vero che lo stesso ricorso conviene sul fatto che ove vi fosse stato trasferimento di azienda e dei rapporti di lavoro sarebbe applicabile l’art. 15 d.P.R. 1124/1965, ma appunto si limita a contestare l’accertamento,in fatto, condotto dal giudice di primo grado e convalidato dalla Corte di Appello circa l’effettivo trasferimento di lavoratori rimettendo alla Corte una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio.

4.1. Osserva, peraltro, il Collegio che,contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 15, comma 1, stabilisce che «nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti» e, come già osservato dalla sentenza impugnata, il presupposto per l’applicazione della disposizione è costituito dal trasferimento dell’azienda prima ancora che dal trasferimento dei lavoratori, peraltro anch’esso accertato in fatto dallasentenza impugnata.

Il motivo di ricorso sotto questo profilo non scalfisce la motivazione della sentenza impugnata. 5.Il motivo di ricorso deduce, sotto un diverso profilo, omesso esame di un fatto decisivo e tuttavia non indica alcun fatto specifico e storico trascurato ma ripropone, piuttosto, elementi valutati dalla Corte di Appello e motivatamente disattesi.

Per questa via non emerge alcun vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ma solo la contestazione dell’accertamento in fatto svolto dalla Corte circa il trasferimento di azienda e dei rapporti lavorativi e cioè circa il presupposto della pretesa impositiva.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

7. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore dei controricorrenti.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge nei confronti dell’INAIL e liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi oltre spese prenotate a debito nei confronti della Agenzia delle Entrate –Riscossione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29496-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29496/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 2100/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 279/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 17/04/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. adiva il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, impugnando la cartella di pagamento n. 097 2014 0107132257 con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva intimato il pagamento della somma di euro 144.657,32 ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1124/1965, «per effetto dell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e la società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduceva l’infondatezza della pretesa in quanto non era stato concluso un trasferimento d’azienda e nessun lavoratore era transitato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; pertanto non poteva ritenersi applicabile la solidarietà prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 1124/1965. 1.1. Si costituiva l’I.N.A.I.L. rappresentando che la cartella di pagamento impugnata risultava formata a carico della posizione assicurativa riguardante la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e che nei confronti della ricorrente non si era proceduto ad iscrizione a ruolo; per questa via chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese. 1.2. Si costituiva l’agente della [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto dell’impugnazione e la conferma del ruolo come emesso. L’Agente della Riscossione chiariva che la cartella era stata emessa di sua iniziativa individuando in via autonoma i coobbligati in solido ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 1124 del 1965. L’INAIL, di seguito, rivalutata la propria posizione processuale, chiedeva il rigetto dell’opposizione. 1.3. Il Tribunale di Tivoli rigettava l’opposizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello. L’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 2100/2022 depositata in data 30/05/2022 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l’appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando due motivi di impugnazione. L’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite con separati controricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. La parte ricorrente e la parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c, dell’art. 115 c.p.c., primo comma, secondo alinea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.». Si critica la sentenza impugnata perché, nel procedere all’esame del merito dell’opposizione, senza rilevare che nella memoria di costituzione l’INAIL aveva ammesso di non aver svolto pretese nei confronti della ricorrente e aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avrebbe commesso violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali che disciplinano il divieto di formulare domande nuove nel rito lavoro, i termini e le modalità per modificare le domande ele eccezioni formulate nel rito lavoro, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il principio di non contestazione. 2. Il motivo è infondato: non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nemmeno dell’art.420 c.p.c. perché la domanda introduttiva del giudizio era costituita dalla opposizione a cartella che aveva spiegato l’odierna società ricorrente e che valeva a introdurre un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo. 2.1. La posizione degli Uffici resistenti era quella riassunta nel titolo e cioè nella cartella esattoriale. Tali questioni valevano a definire il perimetro del giudizio e la pronuncia del giudice è intervenuta nei limiti cosìfissati. 2.2. La posizione espressa dall’INAIL costituendosi nella fase di opposizione non valeva a definire in senso limitativo l’oggetto del giudizio; o meglio,avrebbe potuto definirlo solo ove si fosse concretizzata con la cessata materia del contendere in ordine alla quale avessero convenuto le parti, ma fino alla eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere rimaneva valida la pretesa contributiva fatta valere, con l’emissione della cartella, dall’Ente incaricato della Riscossione e cioè della Agenzia delle Entrate, pretesa alla quale l’INAIL si è di seguito associata. 2.3. Giova, peraltro, sottolineare che, come rilevato nella sentenza impugnata, non può mettersi in discussione il potere dell’Agente della Riscossione di procedere in autonomia alla formazione di una cartella di pagamento anche in mancanza della previa iscrizione a ruolo dell’ente creditore, dal momento che la responsabilità solidale della cessionaria del ramo di azienda (una volta esercitato il recupero dell’INAIL verso il cedente) nasce dalla legge ed è autonomamente azionabile dalla Riscossione. 2.4. La sentenza impugnata, che ha respinto il motivo di appello formulato dalla odierna ricorrente sulla base di questi principi, va esente da censure. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. dell’art.115 c.p.c., primo comma, secondo alinea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.» e si critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che,nella fattispecie, vi fosse stato un trasferimento di ramo di azienda e il passaggio di alcuni lavoratori tra le due società, così da giustificare l’applicazione della disposizione circa la solidarietà tra cedente e cessionario ai sensi dell’art. 15 del t.u. 1124/1965. 4. Il motivo è inammissibile perché non denuncia una violazione di legge, tanto è vero che lo stesso ricorso conviene sul fatto che ove vi fosse stato trasferimento di azienda e dei rapporti di lavoro sarebbe applicabile l’art. 15 d.P.R. 1124/1965, ma appunto si limita a contestare l’accertamento,in fatto, condotto dal giudice di primo grado e convalidato dalla Corte di Appello circa l’effettivo trasferimento di lavoratori rimettendo alla Corte una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio. 4.1. Osserva, peraltro, il Collegio che,contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 15, comma 1, stabilisce che «nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti» e, come già osservato dalla sentenza impugnata, il presupposto per l’applicazione della disposizione è costituito dal trasferimento dell’azienda prima ancora che dal trasferimento dei lavoratori, peraltro anch’esso accertato in fatto dallasentenza impugnata. Il motivo di ricorso sotto questo profilo non scalfisce la motivazione della sentenza impugnata. 5.Il motivo di ricorso deduce, sotto un diverso profilo, omesso esame di un fatto decisivo e tuttavia non indica alcun fatto specifico e storico trascurato ma ripropone, piuttosto, elementi valutati dalla Corte di Appello e motivatamente disattesi. Per questa via non emerge alcun vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ma solo la contestazione dell’accertamento in fatto svolto dalla Corte circa il trasferimento di azienda e dei rapporti lavorativi e cioè circa il presupposto della pretesa impositiva. 6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 7. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore dei controricorrenti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge nei confronti dell’INAIL e liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi oltre spese prenotate a debito nei confronti della Agenzia delle Entrate –Riscossione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
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