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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27048/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Assisi il 9 gennaio 1995 avverso la sentenza resa il 2 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza resa il 30 maggio 2019 dal Tribunale di Spoleto, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità della Guarnieri poiché la corte aderisce ad una ricostruzione dei fatti contraddittoria e illogica, che si pone in contrasto con la versione offerta dal tribunale e, pur formalmente confermando la sentenza di primo grado, ha nella sostanza corretto l'individuazione del tempus commissi delitti.

Ed infatti la prima sentenza valuta come consumata la rapina nel primo segmento temporale, quando l'imputata ha oltrepassato le casse approfittando della violenza esercitata dalla complice, datasi alla fuga; la sentenza di appello ritiene che il reato sia stato integrato con la successiva condotta posta in essere dall'imputata dopo essere rientrata nei locali del supermercato. 2.2 Violazione degli artt. 628 e 582 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha erroneamente ritenuto sussistenti elementi dimostrativi del concorso di persone nel reato, attribuendo alla ricorrente una responsabilità concorsuale nella violenza posta in essere da altra persona, già datasi alla fuga e non identificata.

Il ricorrente osserva che dagli atti non emerge la prova della sussistenza di un concorso di persone nel reato e ricorre di contro una soluzione di continuità tra le azioni attribuite all'imputata tale da consentire una netta suddivisione dei reati contestabili: in un primo momento si è realizzato un tentativo di furto semplice poiché la Guarneri, dopo essersi appropriata di alcuni oggetti, ha oltrepassato le casse,ma è stata bloccata e ricondotta all'interno dei locali; qui ha posto in essere il reato di lesioni personali,in quanto la violenza non era finalizzata all'impossessamento e aveva ormai perso la possibilità di assicurarsi la refurtiva e anche quella di darsi alla fuga. 2.3 violazione dell'art. 628 cod.pen. laddove prescrive la necessaria finalizzazione della violenza e minaccia al conseguimento del profitto e/o dell'impunità.

L'idoneità dell'azione deve, peraltro, accertarsi secondo un giudizio ex ante, ossia di prognosi postuma, nel senso che :ta giudice deve porsi nella situazione dell' agente nella fase della realizzazione della condotta; l'imputata non ha mai tentato di sottrarsi al fermo operato dalla direttrice del supermercato e sussiste in questo caso un travisamento della prova dichiarativa da parte della corte. 3.11 ricorso è inammissibile poiché perlopiù introduce censure che invocano una diversa ricostruzione in fatto della vicenda e non possono essere sollevate in questa sede.

I primi due motivi ripropongono le medesime questioni già sollevate con il gravame e presuppongono entrambe una diversa ricostruzione dei fatti che vede l'imputata, nella fase iniziale, rendersi responsabile di un'azione furtiva e successivamente, dopo essere stata bloccata e ricondotta nei locali del supermercato, dove venivano restituiti i beni sottratti, porre in essere un delitto di lesioni del tutto avulso dall'impossessamento e dalla volontà di sottrarsi al fermo.

Si tratta di una ricostruzione che ha trovato ampia smentita nella sentenza di primo grado, che ha sottolineato la simultanea presenza al momento della sottrazione e della violenza di due giovani donne, che si erano impossessate della merce in parte rinvenuta nella borsa della Guarnieri e in parte sottratta dalla complice, la quale era riuscita a darsi alla fuga.

Il tribunale ha chiarito che l'imputata era uscita dal supermercato, approfittando della condotta violenta della complice, che aveva strattonato la direttrice, e ha poi personalmente usato violenza, una volta ricondotta all'interno del negozio, con l'obiettivo di assicurarsi l'impunità ed evitare l'arresto.

La corte ha evidenziato che anche il video acquisito in atti dimostra che la Guarnieri ha spintonato la direttrice per superare le casse, ma è stata subito fermata e riportata all'interno del supermercato e qui ha usato nuovamente violenza, strattonando la direttrice del supermercato, all'evidente fine di scappare.

Il ricorso è pertanto generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello, che ha fornito una congrua e dettagliata ricostruzione della vicenda, implicitamente respingendo la alternativa prospettazione difensiva.

La corte ha poi precisato che alla stregua della dinamica accertata deve escludersi che la condotta sia rimasta allo stadio del tentativo, poiché l'impossessamento era già avvenuto e l'imputata è stata riportata dentro il supermercato per l'intervento di un cliente, che l'aveva bloccata.

In conclusione, le argomentazioni offerte dal collegio di appello risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dal ricorrente. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria D la [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Assisi il 9 gennaio 1995 avverso la sentenza resa il 2 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza resa il 30 maggio 2019 dal Tribunale di Spoleto, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità della Guarnieri poiché la corte aderisce ad una ricostruzione dei fatti contraddittoria e illogica, che si pone in contrasto con la versione offerta dal tribunale e, pur formalmente confermando la sentenza di primo grado, ha nella sostanza corretto l'individuazione del tempus commissi delitti. Ed infatti la prima sentenza valuta come consumata la rapina nel primo segmento temporale, quando l'imputata ha oltrepassato le casse approfittando della violenza esercitata dalla complice, datasi alla fuga; la sentenza di appello ritiene che il reato sia stato integrato con la successiva condotta posta in essere dall'imputata dopo essere rientrata nei locali del supermercato. 2.2 Violazione degli artt. 628 e 582 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha erroneamente ritenuto sussistenti elementi dimostrativi del concorso di persone nel reato, attribuendo alla ricorrente una responsabilità concorsuale nella violenza posta in essere da altra persona, già datasi alla fuga e non identificata. Il ricorrente osserva che dagli atti non emerge la prova della sussistenza di un concorso di persone nel reato e ricorre di contro una soluzione di continuità tra le azioni attribuite all'imputata tale da consentire una netta suddivisione dei reati contestabili: in un primo momento si è realizzato un tentativo di furto semplice poiché la Guarneri, dopo essersi appropriata di alcuni oggetti, ha oltrepassato le casse,ma è stata bloccata e ricondotta all'interno dei locali; qui ha posto in essere il reato di lesioni personali,in quanto la violenza non era finalizzata all'impossessamento e aveva ormai perso la possibilità di assicurarsi la refurtiva e anche quella di darsi alla fuga. 2.3 violazione dell'art. 628 cod.pen. laddove prescrive la necessaria finalizzazione della violenza e minaccia al conseguimento del profitto e/o dell'impunità. L'idoneità dell'azione deve, peraltro, accertarsi secondo un giudizio ex ante, ossia di prognosi postuma, nel senso che :ta giudice deve porsi nella situazione dell' agente nella fase della realizzazione della condotta; l'imputata non ha mai tentato di sottrarsi al fermo operato dalla direttrice del supermercato e sussiste in questo caso un travisamento della prova dichiarativa da parte della corte. 3.11 ricorso è inammissibile poiché perlopiù introduce censure che invocano una diversa ricostruzione in fatto della vicenda e non possono essere sollevate in questa sede. I primi due motivi ripropongono le medesime questioni già sollevate con il gravame e presuppongono entrambe una diversa ricostruzione dei fatti che vede l'imputata, nella fase iniziale, rendersi responsabile di un'azione furtiva e successivamente, dopo essere stata bloccata e ricondotta nei locali del supermercato, dove venivano restituiti i beni sottratti, porre in essere un delitto di lesioni del tutto avulso dall'impossessamento e dalla volontà di sottrarsi al fermo. Si tratta di una ricostruzione che ha trovato ampia smentita nella sentenza di primo grado, che ha sottolineato la simultanea presenza al momento della sottrazione e della violenza di due giovani donne, che si erano impossessate della merce in parte rinvenuta nella borsa della Guarnieri e in parte sottratta dalla complice, la quale era riuscita a darsi alla fuga. Il tribunale ha chiarito che l'imputata era uscita dal supermercato, approfittando della condotta violenta della complice, che aveva strattonato la direttrice, e ha poi personalmente usato violenza, una volta ricondotta all'interno del negozio, con l'obiettivo di assicurarsi l'impunità ed evitare l'arresto. La corte ha evidenziato che anche il video acquisito in atti dimostra che la Guarnieri ha spintonato la direttrice per superare le casse, ma è stata subito fermata e riportata all'interno del supermercato e qui ha usato nuovamente violenza, strattonando la direttrice del supermercato, all'evidente fine di scappare. Il ricorso è pertanto generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello, che ha fornito una congrua e dettagliata ricostruzione della vicenda, implicitamente respingendo la alternativa prospettazione difensiva. La corte ha poi precisato che alla stregua della dinamica accertata deve escludersi che la condotta sia rimasta allo stadio del tentativo, poiché l'impossessamento era già avvenuto e l'imputata è stata riportata dentro il supermercato per l'intervento di un cliente, che l'aveva bloccata. In conclusione, le argomentazioni offerte dal collegio di appello risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dal ricorrente. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria D la [OSCURATO:PERSONA]
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