CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 66-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 23762/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la revocazione dell'ordinanza n. 23762 del 2020 di questa Corte esponendo che aveva dichiarato erroneamente tardivo un ricorso per regolamento di competenza in tema di opposizione a precetto indicato come non soggetto a sospensione feriale dei termini; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta l'errore in cui sarebbe incorsa questa Corte ritenendo l'opposizione a precetto un giudizio in materia esecutiva, posto che la minacciata esecuzione non era neppure iniziata; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è manifestamente inammissibile; la censura deduce un preteso errore di giudizio e non percettivo, sicché risulta estranea al perimetro del giudizio di revocazione (Cass., 10/06/2021, n. 16439); è opportuno aggiungere che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, come tale rilevante ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere a esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi RG n 66 del 2021 Cons. rel. Paolo P41reca d'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., 22/10/2014, n. 22484, e succ. conf.); non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese della parte intimata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 7, 2 T.ì [OSCURATO:PERSONA] • r irg [OSCURATO:PERSONA] L? CTO [OSCURATO:PERSONA] 41-resi