CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 43526/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 19 settembre 2019, la corte di appello di Palermo confermava la condanna alle pene di legge disposta all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile di furto ed illecito utilizzo di una tessera bancomat. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentava vizio del provvedimento impugnato quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sussistendo tutti i requisiti dell'entità della pena gtvista per i reati contestati, dell'oggettiva modestia dell'addebito, dell'esiguità del danno. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, con le argomentazioni contenute nella impugnata sentenza, la corte di appello ha già spiegato le ragioni per le quali dovere escludere la possibilità di riconoscere l'invocata causa di non punibilità sulla base della sussistenza di plurime condotte criminose poste in essere dal ricorrente, delle particolari modalità di consumazione del fatto ed in ragione dell'entità del danno procurato (euro 250) comunque non particolarmente tenue. E tali argomenti, in quanto fondati su circostanze di fatto interpretate in assenza di qualsiasi illogicità, tanto meno manifesta, non paiono censurabili con il presente ricorso per cassazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 3 novembre 2021 IL C NSIGLIERE,EST. Do ruat IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Agostini DEPOS