CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35561/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche in quanto prove di concreta critica alla decisione impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento, dall'altra, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dall'atteggiamento tenuto dall'imputata che, alla vista degli velocemente nell'immobile al cui esterno era stata notata, in strada, parlare con persone gravate da precedenti penali; rilevato che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e completa, apprezzando le modalità del fatto per come sopra rappresentate e tali da escludere l'esiguità del danno; osservato che, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha riconosciuto le stesse pur applicando una riduzione appena inferiore rispetto alla massima estensione, ciò facendo sulla base dell'apprezzata consistenza dei fatti in precedenza descritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.