CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 34828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] 00 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. lette la nota di conclusioni scritte del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 luglio 2020 il Tribunale di Firenze, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] 00 alla pena di 30 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per l'omicidio volontario della sua convivente [OSCURATO:PERSONA], omicidio avvenuto il 24 novembre 2018 nell'albergo di Firenze in cui i due soggiornavano. v In particolare, nel corso di un litigio Naj aveva stretto le mani intorno alla gola di Lin provocando una asfissia che ne determinò la morte. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di assise di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso all'imputato le attenuanti generiche e lo ha condannato alla pena di 16 anni di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente contraddittoria in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione. In particolare, in ricorso si evidenzia la esistenza nei fatti della c.d. provocazione per accumulo, perché l'imputato, che esercitava la prostituzione in Thailandia, era stato "acquistato" dalla Lin, che era figlia di una facoltosa famiglia cinese, e, pur avendo accettato la sua condizione, veniva di fatto trattato come uno schiavo, denigrato di continuo e costretto ad assecondare Lin in ogni suo capriccio, compreso quello che ha determinato la lite che ha poi portato alla reazione culminata nell'omicidio, scaturita dalla prolungata richiesta di Lin, che l'imputato non ha inteso assecondare per la paura delle conseguenze legali dell'azione, di girare un video in cui l'imputato si proclamava re della Thailandia. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. il difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha partecipato alla discussione orale, ma con note di conclusioni scritte del 27 giugno 2022 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. L'attenuante della provocazione è stata esclusa in primo grado per la sproporzione tra la causa (la richiesta di girare un video denigratorio del re della Thailandia) e la reazione (l'uccisione per soffocamento di chi proponeva con insistenza quella richiesta). In secondo grado la Corte di assise di appello ha accolto la tesi difensiva della astratta ipotizzabilità della provocazione per accumulo, ritenendo che la sproporzione della reazione dovesse essere valutata con rifer mento non soltanto fki P'..ì all'episodio della giornata in cui è accaduto il fatternererEomportamento pregressi tenuti dalla vittima nel corso del rapporto personale con i ricorrente, ma ha affermato che non fosse stata data prova in giudizio di tale provocazione per accumulo, atteso che la stessa era stata ipotizzata soltanto su affermazioni rese in giudizio dall'imputato tsu cui non vi era alcun riscontro (la circostanza che lo stesso si prostituisse, la circostanza che lo stesso sia stato comprato dalla vittima...). Non vi è, quindi, in realtà, un contrasto in diritto tra la prospettazione del ricorrente e la decisione della Corte di assise di appello, ma solo una diversa valutazione del compendio probatorio versato in atti. La diversa valutazione del compendio probatorio è cersurabile in sede di legittimità mediante il cd. travisamento per omissione, ovvero l'omissione della valutazione di una prova introdotta in giudizio, purchè, però, il dato probatorio omesso abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Nel caso in esame, il difensore spende una parte consistente del ricorso per riportare le dichiarazioni rese in udienza dallo stesso imputato, che però non costituiscono un dato probatorio omesso su cui può essere fondata una censura di travisamento per omissione, perché la Corte aveva valutato tale materiale e concluso che si trattk‘di fatti autoriferiti. Nella seconda parte del ricorso, invece, il difensore indica fotografie e video da cui si dovrebbe desumere il rapporto sproporzionato tra i due soggetti della coppia e la cattiveria di alcuni comportamenti tenuti dalla vittima nei confronti del ricorrente, in particolare fa riferimento ai video che indica con i numeri 4304, 4305, 4306, 5869, 0827, 0828, 5846, 8805, e che riporta anche all'interno del ricorso. Su tali documenti non si rinviene nella pronuncia impugnata una specifica valutazione; ve ne è su altri video indicati con diversa numerazione, ma - al di là della circostanza che il dato probatorio omesso dovrebbe anche il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, e questi documenti evidenziano solo l'astio della vittima nei confronti del figlio del ricorrente o comportamenti che possono avere significati moli:o diversi a seconda del contesto (il pettinare i capelli, la depilazione delle ascelle) - va anche osservato che il ricorso viola il principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione, in quanto non specifica se tali documenti siano stati sottoposti o meno alla valutazione della Corte di assise di appello, limitandosi a rifer re genericamente a pag. 3 del ricorso che gli stessi sono "in atti" (cfr. sul punto Sez. U, n. 6402 del 30 aprile 1997, Dessimone, rv. 207944, che chiede "la dimostrazione, da parte del ricorrente, della avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati"). In definitiva, l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sorr ma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. 3. Non va disposta condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile, che non ha partecipato alla discussione orale, ma, nonostante il rito, ha depositato nota di conclusioni scritte, in quanto, a prescindere dalla possibilità di condanna alle spese in un caso quale quello in esame (su cui v. Sez. 5, Sentenza n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118: nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese; conforme Sez. 6, Sentenza n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882), va osservato che la nota di conclusioni scritte ' in via telematica soltanto il 27 giugno 2022 alle ore 18.05, non ha aggiunto nessun apporto significativo alla discussione orale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t