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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2026

Cassazione n. 26686/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01-04-2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 ottobre 2019, il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato e per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma 11 15 maggio 2019.

Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 4 di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius, evidenziando che, pur riducendo la pena detentiva, i giudici di secondo grado hanno irrogato anche la multa, che tuttavia non era stata applicata dal Tribunale.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata esclusione della recidiva, non essendosi la Corte territoriale confrontata con la censura difensiva con cui era stato rimarcato che il fatto per cui si procede, sussunto nell'ipotesi lieve, non poteva ritenersi sintomatico di un'elevata caratura criminale.

2.1. Con memoria trasmessa il 25 gennaio 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso non è fondato, mentre è meritevole di accoglimento la doglianza in punto di recidiva.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Rv. 284565 e Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Rv. 274264), secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado e aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.

Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, le obiezioni difensive non possono essere accolte, posto che, a fronte di una condanna in primo grado ad anni 1 e mesi 6 di reclusione (il Tribunale ha omesso di applicare anche la pena pecuniaria), la Corte di appello ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1, mesi 4 di reclusione e 6.000 euro di multa, pena che nel complesso risulta più mite, corrispondendo la sanzione pecuniaria inflitta, alla luce dei criteri di ragguaglio di 2cui all'art. 135 cod. pen., a 24 giorni di reclusione (corrispondendo un giorno di pena detentiva a 250 euro), per cui, come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale, deve escludersi che nel caso di specie sia stato violato il divieto di reformatio in peius, avendo i giudici di secondo grado rimediato alla svista del Tribunale circa l'omessa applicazione della pena pecuniaria senza inasprire il trattamento sanzionatorio, che complessivamente è stato alleviato Di qui l'infondatezza della censura difensiva.

2. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi rispetto al secondo motivo.

Ed invero, la Corte territoriale si è limitata a dare atto del giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva, senza confrontarsi con il secondo motivo di appello, con cui era stata richiesta l'esclusione della recidiva, istanza questa di cui invero la stessa sentenza gravata aveva dato atto.

Il silenzio argomentativo dei giudici di secondo grado sulla sollecitazione difensiva in tema di recidiva, sollecitazione che non si palesava inammissibile, impone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, occorrendo un adeguato approfondimento in sede di merito in ordine all'applicabilità della recidiva (con le eventuali ricadute in punto di trattamento sanzionatorio), approfondimento da compiere alla luce della consolidata affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

3. In assenza di censure in punto di colpevolezza, deve essere infine dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto. 3o P.Q.M.

Annulla la se P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA]. n 6 I.U6, 2,016 II ululo 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01-04-2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2019, il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato e per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma 11 15 maggio 2019. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 4 di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius, evidenziando che, pur riducendo la pena detentiva, i giudici di secondo grado hanno irrogato anche la multa, che tuttavia non era stata applicata dal Tribunale. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata esclusione della recidiva, non essendosi la Corte territoriale confrontata con la censura difensiva con cui era stato rimarcato che il fatto per cui si procede, sussunto nell'ipotesi lieve, non poteva ritenersi sintomatico di un'elevata caratura criminale. 2.1. Con memoria trasmessa il 25 gennaio 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso non è fondato, mentre è meritevole di accoglimento la doglianza in punto di recidiva. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Rv. 284565 e Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Rv. 274264), secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado e aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, le obiezioni difensive non possono essere accolte, posto che, a fronte di una condanna in primo grado ad anni 1 e mesi 6 di reclusione (il Tribunale ha omesso di applicare anche la pena pecuniaria), la Corte di appello ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1, mesi 4 di reclusione e 6.000 euro di multa, pena che nel complesso risulta più mite, corrispondendo la sanzione pecuniaria inflitta, alla luce dei criteri di ragguaglio di 2cui all'art. 135 cod. pen., a 24 giorni di reclusione (corrispondendo un giorno di pena detentiva a 250 euro), per cui, come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale, deve escludersi che nel caso di specie sia stato violato il divieto di reformatio in peius, avendo i giudici di secondo grado rimediato alla svista del Tribunale circa l'omessa applicazione della pena pecuniaria senza inasprire il trattamento sanzionatorio, che complessivamente è stato alleviato Di qui l'infondatezza della censura difensiva. 2. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi rispetto al secondo motivo. Ed invero, la Corte territoriale si è limitata a dare atto del giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva, senza confrontarsi con il secondo motivo di appello, con cui era stata richiesta l'esclusione della recidiva, istanza questa di cui invero la stessa sentenza gravata aveva dato atto. Il silenzio argomentativo dei giudici di secondo grado sulla sollecitazione difensiva in tema di recidiva, sollecitazione che non si palesava inammissibile, impone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, occorrendo un adeguato approfondimento in sede di merito in ordine all'applicabilità della recidiva (con le eventuali ricadute in punto di trattamento sanzionatorio), approfondimento da compiere alla luce della consolidata affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. 3. In assenza di censure in punto di colpevolezza, deve essere infine dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto. 3o P.Q.M. Annulla la se P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA]. n 6 I.U6, 2,016 II ululo 4
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