Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17557/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controA.s.p. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 298/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 507/2026Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 17557/2026Data pubblicazione 03/06/2026legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controA.s.p. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 298/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 507/2026Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 17557/2026Data pubblicazione 03/06/2026legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris