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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34632/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :3383 N. 123M2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale (non viene specificato) in punto di affermata responsabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, nella sua interezza, consta delle seguenti, del tutto generiche, affermazioni: "Lo scrivente Difensore ritiene illegittima la sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento impugnato, infatti, ha omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato 129 c.p.p.

Pertanto, occorre precisare che è do- vere indeclinabile del giudice - ai fini della, decisione - compiere una valutazione degli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qual- siasi causa di non punibilità la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.

Si confida nell'accogli- mento".

Appare, dunque, ictu °cui/ che motivi siffatti sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi e che il ricorrente, in concreto, non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem la pro- nuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. i t.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :3383 N. 123M2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale (non viene specificato) in punto di affermata responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso, nella sua interezza, consta delle seguenti, del tutto generiche, affermazioni: "Lo scrivente Difensore ritiene illegittima la sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento impugnato, infatti, ha omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato 129 c.p.p. Pertanto, occorre precisare che è do- vere indeclinabile del giudice - ai fini della, decisione - compiere una valutazione degli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qual- siasi causa di non punibilità la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Si confida nell'accogli- mento". Appare, dunque, ictu °cui/ che motivi siffatti sono inammissibili, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi e che il ricorrente, in concreto, non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relationem la pro- nuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. i t. C
Sentenza Cassazione n. 34632/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris