CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdaTo avvisoALLé pai; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 luglio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Vercelli dell'Il settembre 2018, definitiva il 29 gennaio 2019. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, insistendo per l'accoglimento della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 13 agosto 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ps, r- • spese processuali e 41322r2rnms= della somma di tremila eur a Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2