CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41690/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di giorni quaranta di arresto e C 21.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, per avere quale comproprietario-committente, in assenza di titolo abilitativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzato un manufatto di mq. 50 adibito ad abitazione. Accertato in Noia il 21/03/2017. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'art. 521 cod.proc.pen. e art. 3 e 10 del d.p.r. n. 380 del 2001, vizio di motivazione sul rilievo che l'imputato sarebbe stato condannato per avere realizzato il rivestimento esterno e la sistemazione del pavimento, lavori per i quali non è necessario il permesso a costruire a fronte di una contestazione di avere realizzato l'opera abusiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive di quelle già devolute nei motivi di appello al giudice dell'impugnazione e da quel giudice ampiamente valutate e congruamente disattese. Va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il suo rispetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Inoltre, come è stato affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619) per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione con conseguente reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine deve essere volta ad accertare la violazione del principio suddetto e non può esaurirsi nel raffronto tra contestazione e sentenza, poiché si verte in materia di garanzia dei diritti di difesa. Inoltre poiché il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, che viene trasfuso nell'imputazione che ne descrive le circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione radicale della fattispecie ritenuta in sentenza nel senso di una radicale trasformazione della fattispecie concreta rispetto a quella contestata. Solo qualora non si rivenga nella fattispecie ritenuta in sentenza un nucleo comune, identificativo della condotta capace di determinare uno stravolgimento dei termini dell'accusa, si da determinare un reale pregiudizio della difesa, si determina la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente nullità della sentenza. Sempre in applicazione di tali principi, si è ulteriormente chiarito che la diversa qualificazione giuridica del fatto non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., quando appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n. 7984 del 24/9/2012, Jovanovic e altro, Rv. 254649. V. anche Sez. 1, n. 9091 del 18/2/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246494). 4. Quanto al caso in esame, i giudici del merito, sulla scorta del testimoniale e delle dichiarazioni dell'imputato, hanno accertato che l'imputato, su un immobile abusivo realizzato dal padre nel 2000, aveva realizzato opere di rivestimento esterno e ripristinato il pavimento, opere per le quale aveva incaricato un tecnico per la pratica di sanatoria e richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la realizzazione di interventi edilizi, anche soggetti al regime di denuncia di inizio attività (DIA) integra il reato edilizio se realizzati su manufatti abusivi atteso che gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente ( ex multis Sez. 3, Sentenza n. 30168 del 24/05/2017, Rv. 270252 - 01) lo hanno condannato per i reati contestati di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione norme antisismiche e 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004. Ora rispetto a tale contestazione il ricorrente si è difeso con gli ordinari mezzi di impugnazione rispetto ad uno sviluppo della contestazione, che originariamente prevedeva la contestazione di realizzazione del manufatto, assolutamente prevedibile che ha impedito lo svolgimento dell'attività difensiva. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos