CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievi aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione accusatoria accolta dai giudici del merito l'imputato è concorso nel pestaggio della persona offesa, materialmente eseguito da altri due soggetti rimasti ignoti, agendo per ritorsione nei confronti dell'Idone perché, nella sua qualità di insegnante del proprio figlio, lo aveva punito per essere arrivato in ritardo a lezione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità. In proposito lamenta il ricorrente l'illogica valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel dibattimento, tutti dipendenti dell'istituto scolastico teatro della vicenda, ed in particolare di quelle della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non si evincerebbe alcuna effettiva connessione tra l'imputato e i due autori materiali del pestaggio. Inoltre la Corte avrebbe ingiustificatamente trascurato le dichiarazioni rese dal vicepreside [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che aveva accompagnato il Verterano, una volta che questi aveva fatto ingresso nel plesso scolastico, nel proprio ufficio per discutere di quanto accaduto in precedenza e che in tale frangente giungevano due delle collaboratrici scolastiche per avvertire del pestaggio della vittima. meramente congetturali sarebbe dunque l'inferenza per cui i soggetti che materialmente hanno consumato il reato avessero un accordo con l'imputato, come sostenuto dalla sentenza, fermo restando che questi non ha partecipato in alcun modo alla realizzazione dell'azione lesiva e che dall'esame dei tabulati telefonici non sono emesi elementi utili in tal senso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) c.p., nonostante egli abbia provveduto a versare a titolo di risarcimento alla persona offesa 1.000 euro, da ritenersi somma proporzionata all'entità delle lesioni causate, e quest'ultima non abbia proposto querela, né si sia costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che è pervenuta rinunzia al ricorso a firma dell'imputato, ritualmente autenticata dal difensore.2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Am