CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.3804/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti – avverso la sentenza n. 2715/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 38 0 4 /20 2 1 La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 22 luglio 2020 , in parziale accoglimento di appello principale presentato da [OSCURATO:PERSONA] e di appello incidentale presentato dai fallimenti rispettivamente di [OSCURATO:SOCIETA]. di Z amuner Francesco C. e del suo socio accomandatario Francesco Z amuner avverso sentenzan. 1624 / 2018 pronunciata dalla settima sezione civile fallimentare del Tribunale di Napoli , confermando che il Ciccarelli come acquirente e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali alienanti avevano stipulato una compravendita di immobile in termini disimulazione assoluta, riduceva l'importo della restituzione dei frutti civili alla curatela fallimentare cui era stato condannato il Ciccarelli,rideterminando anche la relativa superficie dell'immobile da considerare,e rigettava il resto. Hanno proposto ricorso, composto di cinque motivi , Antonella e [OSCURATO:PERSONA],eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more ; si sono difesi con controricorso i due fallimenti.I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. i n relazione a quanto è previsto sulla produzione di nuovi documenti in appello. Si lamenta (si vedano le pagine 25- 27 del ricorso ) la mancata ammissione in appello di alcunidocumenti, che non sarebbero neppure documenti nuovi .Insintesi, nel motivo scorrono argomentazioni alquanto varie , peraltro nessuna di loro essendo idonea ad affrontare quel che il giudice d'appello spiega al riguardo ( si veda a pagina 5 della sentenza ), ovvero che la documentazione avrebbe potuto essere prodotta tempestivamente in primo grado. Su questa specifica ratio decidendi il motivo appunto tace , così da incorrere nella inammissibilità(cfr., p. es., Cass. sez. 3, 18 aprile 2019 n.10815 e Cass. sez. 1, ord. 14 agosto 2020 n.17182). 2. Conil secondo motivo si denuncia, ancora ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., e falsa applicazione degli articoli 25 Cost. e 158 c.p.c. in ordine alla costituzione del giudice, in quanto la causa durante il primo grado venne a passare, sempre nel T ribunale di Napoli , da una sezione civile ordinaria alla sezione fallimentare. La questione è statain effetti attentamente esaminata e correttamente decisa dal giudice d'appello ( si vedano le pagine 5 - 6 della sentenza ), il quale si è avvalso di argomenti non confutabili: il giudicante che ha trattato la causa , ovvero quellocui fu affidata originariamente e in seguito quello della sezione fallimentare,appartengono al medesimo ufficio giudiziario - il T ribunale di Napoli -,per cui effettivamente non si è verificata la violazione degli articoli 25 C ost . e 158 c.p.c. denunciata nella presente censura , né si è configurato alcun allontanamento dal giudice naturale,dovendosi ritenere appunto unico il giudice in quanto unico è l’ufficio giudiziarioin cui è incardinato. Il motivo,pertanto, è privo di ogni fondatezza . 3.Con il terzo motivo si denuncia, sempre in riferimento al l’ articolo 360, primo comma,n.3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione dei documenti in fotocopia ex art.2719 c.c.”. Ictu oculi,il motivo - presentato nelle pagine 30 - 32 del ricorso - è palesemente inammissibile in quanto non vi sichiarisce quando questo tema sarebbe stato oggetto di appello,il che assorbe ogni altro profilo.4. Conil quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione della simulazione assoluta” di cui agli articoli 1414 e1415 ss. c.c. La censura, posta nelle pagine 32 - 35 del ricorso , a una prima percezione sembrerebbediretta invece – pertanto non conformemente con quanto esposto nella rubrica- a criticare l'utilizzo delle presunzioni gravi e precise e concordanti effettuato sia dal Tribunale(e quindi come se la censura potesse investire anche la sentenza di primo grado)sia dal giudice d'appello. Tuttavia il vero oggetto della doglianza, a ben guardare , consiste in censure relative ai fatti che sarebbero stati accertati e agli elementi probatori utilizzati: il che risulta doppiamente inammissibile , aggiungendosi alla violazione del perimetro indicato dall'articolo 360 c.p.c. per il ricorso dinanzi al giudice di legittimitàl'ulteriore violazione, essendo stati conformi i giudici di merito nelle loro decisioni,dell'articolo 348 ter, ultimo comma , c.p.c., q ui ratione temporis ancora applicabile in quanto la soppressione dell'articolo 348 ter operata dall'articolo3 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 di spiega effetto nelle impugnazioni avverso sentenze depositate soltantodopo il 28 febbraio 2023. 5. Con il quinto motivo, rapportato all'articolo 360, primo comma,n.3 c.p.c., si denuncia “ violazione e falsa applicazione dei principi per l'applicazione delle presunzioni semplici”di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c. Sitratta di una censura del tutto analoga a quella precedente nella sua sostanza di perseguimento di unterzo grado di merito . Invero,dopo richiami alla giurisprudenza attinente alle presunzioni , si passa ( a partire da pagina 38 del ricorso)a confutare direttamente valutazioni probatorie e ad argomentare in ordine a quelli che in questa causa costituiscono semplici fatti,come protesti e stipulazione di contratto di locazione del bene . Si giunge pertanto alla inammissibilità. 6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a l pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi di €6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a nor