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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2025

Cassazione n. 31663/2026

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o in Albania il 06/02/1967 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] STURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza del 20 febbraio 2026 in epigrafe, ha dichiaratd inammissibili le richieste, presentate da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3538 del 7 ottobre 2024, irrevocabile il 9 marzo 2025, oggetto dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, con conseguente richiesta di annullamento del provvedimento esecutivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore in data 4 dicembre 2025 avevano proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., sollevando questioni sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 4902/2013 pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale il 27 settembre 2013, confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza pronunciata il 7 ottobre 2024, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2025.

In particolare, lamentavano la non corretta formazione del titolo esecutivo, atteso che l'allora difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] iche lo aveva assistito nel processo di cognizione (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia) aveva proposto appello senza depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, ed eccepivano, quindi, la nullità del processo di appello per violazione dell'art. 583, comma 1-ter, cod. proc. pen. che, secondo la prospettazione difensiva, darebbe luogo ad una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. per l'assoluta carenza di legittimazione del difensore nel processo di appello e la conseguente mancata conoscenza del processo di appello da parte del condannato.

3. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 18 dicembre 2025, dichiarava inammissibile l'istanza volta ad accertare la non esecutività dei titolo, evidenziando che le dedotte censure non riguardavano la valida formazione del titolo esecutivo bensì la validità delle notifiche la cui nui.ità, tuttavia, non poteva essere fatta valere dopo l'irrevocabilità della sentenza; e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, quale giudice competente ex art. 629-bis cod. proc. pen. a provvedere sull'istanza di rescissione del giudicato, considerato che il processo in questione era stato celebrato nell'assenza del condannato.

24. La Corte di appello di Firenze, come sopra anticipato, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibili le richieste di rescissione del giudicato, osservando, preliminarmente, che le richieste erano tardive in quanto la prima di esse era stata proposta dal difensore del condannato con atto depositato in data 31 dicembre 2025 e [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in data 31 marzo 2025 in esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso in data 28 marzo 2025 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, avente ad oggetto la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3538 del 7 ottobre 2024, irr,avocabile il 9 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha, poi, ritenuto che nel merito le istanze infondate, sia perché non erano applicabili l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e l'art. 583, comma 1-quater, cod. proc. pen. sia perché la dedotta revoca orale del mandato fiduciario da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non emergeva dai verbali di udienza del processo di primo grado e risulta addirittura smentita dal fatto che l'atto di appello del 24 maggio 2014 avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 17 marzo 2014 era stato sottoscritto sia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA] personalmente; mentre, in relazione al secondo giudizio di appello seguito alla sentenza della Corte di cassazione del 28 marzo 2019, di annullamento parziale con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, non doveva essere proposto alcun ulteriore atto di impugnazione rispetto a quello originario del 24 maggio 2014.

5. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge penale e processua'a ed eccepisce nullità assoluta e incompetenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] duole, in particolare, il difensore della erronea applicazione dell'art. 629- bis cod. proc. pen., sostenendo che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia firmato personalmente l'atto di appello e che non risulta che il mandato difensivo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia sia stato conferito da [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità, che il caso rientra nell'ambito delle nullità assoll Je e insanabili, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado di giudizio ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto la nullità concerne l'omessa citazione dell'imputato al giudizio di appello.

Eccepisce, altresì, l'incompetenza della Corte di appello di Firenze, sostenendo che la competenza quale giudice dell'esecuzione penale spetta al Tribunale di Firenze. 3Chiede, pertanto, che l'ordinanza della Corte di appello di Firenze sia dichiarata nulla e che sia disposta l'immediata remissione in libertà di [OSCURATO:PERSONA].

6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] STURZO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. La "rescissione del giudicato" è un mezzo di impugnazione straordinarie (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 - 01), introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, contestualmente al superamento del giudizio contumaciale, con l'inserimento dell'art. 625-ter cod. proc. pen. (recante appunto tale rubrica) che stabiliva, per la presentazione della richiesta, a pena di inammissibilità, il termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza Ach A del procedimento e attribuiva la competenza gigRer Corte di cassazione.

L'art. 625-ter cod. proc. pen. è stato, poi, abrogato dall'art. 1, comma 70, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, con il successivo comma 71, ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 629-bis che ha riprodotto e in parte riformulato il testo del previgente art. 625-ter, attribuendo la competenza alla Corte di appello.

Il testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. è stato, infine, riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, per quel che qui rileva, ha stabilito, al comma 2, che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

Si tratta di un rimedio che non si limita, come già previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma garantisce l'instaurazione del processo ab initio, allorquando la mancata partecipazione non sia stata volontaria e sia stata accertata la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato.

Costituisce, com'è stato osservato, un mezzo straordinario di impugnazione che ha la "naturale funzione di valvola di chiusura del sistema" (così Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), in quanto appresta in favore dei condannato, in assenza senza sua colpa, un rimedio effettivo il cui accoglimento determina l'integrale ripristino dei suoi diritti processuali, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

43. Ciò posto, ritiene, anzitutto, questa Corte che, nel caso in esame, deve trovare applicazione il testo dall'art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e non quello risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Va ricordato che, ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, sussistono nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01.

Con specifico riferimento alla successione delle norme in tema di rescissione del giudicato, vds.

Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441-01; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843- 01).

Secondo altro più recente orientamento, con specifico riferimento alla rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01.

Nello stesso senso Sez. 5, n. 41794 del 05/11/2025, Zavrelova, Rv. 289084-01; Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701-01).

Peraltro, con riferimento alla rescissione del giudicato, l'art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al comma 1, ha espressamente previsto una disciplina transitoria, secondo la quale «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato».

Pertanto, la disciplina della rescissione del giudicato relativa alle sentenze emesse nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del 5procedimento, l'ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, deve individuarsi necessariamente in quella vigente in epoca anteriore all'efficacia del precisato testo normativo, atteso quanto disposto dall'art. 89 d.lgs. cit., e non, invece, in quella vigente al momento della emissione della sentenza impugnata o al momento nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza della sentenza, e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria, secondo i due diversi orientamenti formatisi con riferimento ai casi in cui manchino disposizioni transitorie (cfr. Sez. 1, n. 7663 del 16/01/2026, Pacurar, Rv. 289499 - 01) Nel caso in esame, l'ordinanza che ha disposto procedersi in assenza dell'imputato è stata émessa prima della entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall'ordinanza impugnata, trova applicazione l'art. 629-bis cod. proc. pen.x nella versione antecedente alla riformulazione del testo operata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Individuata la disciplina applicabile ratione temporis, ne consegue che la tempestività dell'istanza va valutata non in relazione alla conoscenza del provvedimento divenuto irrevocabile, ma alla conoscenza del procedimento (o, nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, dal momento della consegna del condannato: Sez.

U, n. 11447 del 24/10/2024, dep. 2025, Lacatus, Rv 287693 - 01).

Com'è stato osservato di recente da questa Sezione, «il riferimento alla "conoscenza del procedimento" è stato uniformemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il termine inizia a decorrere pur quando l'interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere.

Si è costantemente affermato, infatti, che affinché il termine di proposizione della richiesta inizi a decorrere, non è necessario che il condannato abbia avuto conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva; altrimenti opinando, il compu o di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe stato affidato a dete -ninazioni prive della necessaria certezza (Sez. 4, n. 4854 1 del 18/10/2023, Es e.ve, non mass. [...]).

Ma ciò non equivale a ritenere, all'opposto, che il decorso del termine possa essere correlato ad una cognizione del tutto generica della celebrazione di un processo [...] se la conoscenza del procedimento è il presupposto per poter attivare il rimedio, è necessario che questa si concretizzi nell'acquisizione di 6un'informazione specifica in ordine ad un processo definito con sentenza irrevocabile su una accusa (cosi, in motivazione, Sez.

U, Lacatus, cit.).

Pertanto, la conoscenza del procedimento ai fini della rescissione - che come rilevato dalla Corte costituzionale opera nei casi di assenza mal dichiarata (sent. n. 192 del 2023) - deve essere correlata alla formulazione di un'accusa, confermata da una decisione (Sez.

U, Lacatus, cit.; Sez 6, n. 19454 del 05/03/2023, Hallal, non mass.; Sez. 3, n. 37132 del 22/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276887 - 01).» (vds, in termini, Sez. 4, n. 17 del 12/11/2025, dep. 2026, Giustolisi, Rv. 289109 - 01).

Va, pertanto, ribadito il principio per cui la conoscenza del procedimento, e dunque la decorrenza del termine per proporre il rimedio straordinario, pur non richiedendo una conoscenza approfondita della sentenza di condanna, esige quantomeno l'acquisizione di dati estrinseci tali da consentire l'esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge al condannato (Sez. 4, n. 17 del 12/11/2025, dep. 2026, Giustolisi, Rv. 289109 - 01).

5. Passando all'esame del caso che occupa, dalla sentenza impugnata risulta, anzitutto, che la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4902 del 27 settembre 2013 è stata confermata, prima, dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3570 del 5 luglio 2018 e, poi, a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla dosimetria della pena, dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3538 del 7 ottobre 2024, irrevocabile il 9 marzo 2025, oggetto dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso in data 28 marzo 2025 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze.

Risulta, poi, che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in data 31 marzo 2025, in esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso in data 28 marzo 2025 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, e che la prima richiesta di rescissione del giudicato è stata proposta dal difensore del condannato cor atto depositato in data 31 dicembre 2025.

È, quindi, evidente che AJrel [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza del procedimento - e anche della sentenza oggetto dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione - molti mesi prima della presentazione della richiesta di rescissione del giudicato.

Di talché, è decorso ti termine di trenta giorni stabilito, a pena di inammissibilità, dal comma 2 dell'art. 629-bis cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 7processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o in Albania il 06/02/1967 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] STURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza del 20 febbraio 2026 in epigrafe, ha dichiaratd inammissibili le richieste, presentate da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3538 del 7 ottobre 2024, irrevocabile il 9 marzo 2025, oggetto dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, con conseguente richiesta di annullamento del provvedimento esecutivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore in data 4 dicembre 2025 avevano proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., sollevando questioni sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 4902/2013 pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale il 27 settembre 2013, confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza pronunciata il 7 ottobre 2024, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2025. In particolare, lamentavano la non corretta formazione del titolo esecutivo, atteso che l'allora difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] iche lo aveva assistito nel processo di cognizione (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia) aveva proposto appello senza depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, ed eccepivano, quindi, la nullità del processo di appello per violazione dell'art. 583, comma 1-ter, cod. proc. pen. che, secondo la prospettazione difensiva, darebbe luogo ad una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. per l'assoluta carenza di legittimazione del difensore nel processo di appello e la conseguente mancata conoscenza del processo di appello da parte del condannato. 3. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 18 dicembre 2025, dichiarava inammissibile l'istanza volta ad accertare la non esecutività dei titolo, evidenziando che le dedotte censure non riguardavano la valida formazione del titolo esecutivo bensì la validità delle notifiche la cui nui.ità, tuttavia, non poteva essere fatta valere dopo l'irrevocabilità della sentenza; e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, quale giudice competente ex art. 629-bis cod. proc. pen. a provvedere sull'istanza di rescissione del giudicato, considerato che il processo in questione era stato celebrato nell'assenza del condannato. 24. La Corte di appello di Firenze, come sopra anticipato, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibili le richieste di rescissione del giudicato, osservando, preliminarmente, che le richieste erano tardive in quanto la prima di esse era stata proposta dal difensore del condannato con atto depositato in data 31 dicembre 2025 e [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in data 31 marzo 2025 in esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso in data 28 marzo 2025 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, avente ad oggetto la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3538 del 7 ottobre 2024, irr,avocabile il 9 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha, poi, ritenuto che nel merito le istanze infondate, sia perché non erano applicabili l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e l'art. 583, comma 1-quater, cod. proc. pen. sia perché la dedotta revoca orale del mandato fiduciario da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non emergeva dai verbali di udienza del processo di primo grado e risulta addirittura smentita dal fatto che l'atto di appello del 24 maggio 2014 avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 17 marzo 2014 era stato sottoscritto sia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia da [OSCURATO:PERSONA] personalmente; mentre, in relazione al secondo giudizio di appello seguito alla sentenza della Corte di cassazione del 28 marzo 2019, di annullamento parziale con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, non doveva essere proposto alcun ulteriore atto di impugnazione rispetto a quello originario del 24 maggio 2014. 5. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge penale e processua'a ed eccepisce nullità assoluta e incompetenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] duole, in particolare, il difensore della erronea applicazione dell'art. 629- bis cod. proc. pen., sostenendo che non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia firmato personalmente l'atto di appello e che non risulta che il mandato difensivo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia sia stato conferito da [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità, che il caso rientra nell'ambito delle nullità assoll Je e insanabili, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado di giudizio ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto la nullità concerne l'omessa citazione dell'imputato al giudizio di appello. Eccepisce, altresì, l'incompetenza della Corte di appello di Firenze, sostenendo che la competenza quale giudice dell'esecuzione penale spetta al Tribunale di Firenze. 3Chiede, pertanto, che l'ordinanza della Corte di appello di Firenze sia dichiarata nulla e che sia disposta l'immediata remissione in libertà di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] STURZO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. La "rescissione del giudicato" è un mezzo di impugnazione straordinarie (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 - 01), introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, contestualmente al superamento del giudizio contumaciale, con l'inserimento dell'art. 625-ter cod. proc. pen. (recante appunto tale rubrica) che stabiliva, per la presentazione della richiesta, a pena di inammissibilità, il termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza Ach A del procedimento e attribuiva la competenza gigRer Corte di cassazione. L'art. 625-ter cod. proc. pen. è stato, poi, abrogato dall'art. 1, comma 70, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, con il successivo comma 71, ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 629-bis che ha riprodotto e in parte riformulato il testo del previgente art. 625-ter, attribuendo la competenza alla Corte di appello. Il testo dell'art. 629-bis cod. proc. pen. è stato, infine, riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, per quel che qui rileva, ha stabilito, al comma 2, che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. Si tratta di un rimedio che non si limita, come già previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma garantisce l'instaurazione del processo ab initio, allorquando la mancata partecipazione non sia stata volontaria e sia stata accertata la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Costituisce, com'è stato osservato, un mezzo straordinario di impugnazione che ha la "naturale funzione di valvola di chiusura del sistema" (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), in quanto appresta in favore dei condannato, in assenza senza sua colpa, un rimedio effettivo il cui accoglimento determina l'integrale ripristino dei suoi diritti processuali, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado. 43. Ciò posto, ritiene, anzitutto, questa Corte che, nel caso in esame, deve trovare applicazione il testo dall'art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e non quello risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Va ricordato che, ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, sussistono nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01. Con specifico riferimento alla successione delle norme in tema di rescissione del giudicato, vds. Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441-01; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843- 01). Secondo altro più recente orientamento, con specifico riferimento alla rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01. Nello stesso senso Sez. 5, n. 41794 del 05/11/2025, Zavrelova, Rv. 289084-01; Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701-01). Peraltro, con riferimento alla rescissione del giudicato, l'art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al comma 1, ha espressamente previsto una disciplina transitoria, secondo la quale «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». Pertanto, la disciplina della rescissione del giudicato relativa alle sentenze emesse nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del 5procedimento, l'ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, deve individuarsi necessariamente in quella vigente in epoca anteriore all'efficacia del precisato testo normativo, atteso quanto disposto dall'art. 89 d.lgs. cit., e non, invece, in quella vigente al momento della emissione della sentenza impugnata o al momento nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza della sentenza, e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria, secondo i due diversi orientamenti formatisi con riferimento ai casi in cui manchino disposizioni transitorie (cfr. Sez. 1, n. 7663 del 16/01/2026, Pacurar, Rv. 289499 - 01) Nel caso in esame, l'ordinanza che ha disposto procedersi in assenza dell'imputato è stata émessa prima della entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall'ordinanza impugnata, trova applicazione l'art. 629-bis cod. proc. pen.x nella versione antecedente alla riformulazione del testo operata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Individuata la disciplina applicabile ratione temporis, ne consegue che la tempestività dell'istanza va valutata non in relazione alla conoscenza del provvedimento divenuto irrevocabile, ma alla conoscenza del procedimento (o, nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, dal momento della consegna del condannato: Sez. U, n. 11447 del 24/10/2024, dep. 2025, Lacatus, Rv 287693 - 01). Com'è stato osservato di recente da questa Sezione, «il riferimento alla "conoscenza del procedimento" è stato uniformemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il termine inizia a decorrere pur quando l'interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere. Si è costantemente affermato, infatti, che affinché il termine di proposizione della richiesta inizi a decorrere, non è necessario che il condannato abbia avuto conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva; altrimenti opinando, il compu o di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe stato affidato a dete -ninazioni prive della necessaria certezza (Sez. 4, n. 4854 1 del 18/10/2023, Es e.ve, non mass. [...]). Ma ciò non equivale a ritenere, all'opposto, che il decorso del termine possa essere correlato ad una cognizione del tutto generica della celebrazione di un processo [...] se la conoscenza del procedimento è il presupposto per poter attivare il rimedio, è necessario che questa si concretizzi nell'acquisizione di 6un'informazione specifica in ordine ad un processo definito con sentenza irrevocabile su una accusa (cosi, in motivazione, Sez. U, Lacatus, cit.). Pertanto, la conoscenza del procedimento ai fini della rescissione - che come rilevato dalla Corte costituzionale opera nei casi di assenza mal dichiarata (sent. n. 192 del 2023) - deve essere correlata alla formulazione di un'accusa, confermata da una decisione (Sez. U, Lacatus, cit.; Sez 6, n. 19454 del 05/03/2023, Hallal, non mass.; Sez. 3, n. 37132 del 22/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276887 - 01).» (vds, in termini, Sez. 4, n. 17 del 12/11/2025, dep. 2026, Giustolisi, Rv. 289109 - 01). Va, pertanto, ribadito il principio per cui la conoscenza del procedimento, e dunque la decorrenza del termine per proporre il rimedio straordinario, pur non richiedendo una conoscenza approfondita della sentenza di condanna, esige quantomeno l'acquisizione di dati estrinseci tali da consentire l'esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge al condannato (Sez. 4, n. 17 del 12/11/2025, dep. 2026, Giustolisi, Rv. 289109 - 01). 5. Passando all'esame del caso che occupa, dalla sentenza impugnata risulta, anzitutto, che la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4902 del 27 settembre 2013 è stata confermata, prima, dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3570 del 5 luglio 2018 e, poi, a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla dosimetria della pena, dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3538 del 7 ottobre 2024, irrevocabile il 9 marzo 2025, oggetto dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso in data 28 marzo 2025 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze. Risulta, poi, che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in data 31 marzo 2025, in esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 140/2025 SIEP emesso in data 28 marzo 2025 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, e che la prima richiesta di rescissione del giudicato è stata proposta dal difensore del condannato cor atto depositato in data 31 dicembre 2025. È, quindi, evidente che AJrel [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza del procedimento - e anche della sentenza oggetto dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione - molti mesi prima della presentazione della richiesta di rescissione del giudicato. Di talché, è decorso ti termine di trenta giorni stabilito, a pena di inammissibilità, dal comma 2 dell'art. 629-bis cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 7processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31663/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris