CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 49284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria, in data 13/07/2022, con la quale i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12 settembre 2018 (irrevocabile il 28 febbraio 2020), pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all' art .416-bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 accertato fino al 4 luglio 2014 in provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20 febbraio 2019 (irrevocabile l' 8 luglio 2019), pena di annci quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 12-quinquies 1.356/92, 7 1.203/91 accertato dal novembre 2008 fino al novembre 2011 nelle provincie di Caserta e Modena, nonché per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 12- quinquies1.356/92, 7 1.203/91 accertato dal novembre 2008 fino all'ottobre 2011 nelle province di Caserta, Napoli e Roma; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 aprile 2018 (irrevocabile il 10 settembre 2018), pena di anni tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 513- bis cod. pen., 7 1.203/91 accertato sino al giugno 2015 in Casapesenna; 4) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29 giugno 2017 (irrevocabile I'll luglio 2018), pena di anni nove di reclusione per il reato di cui agli artt.81, comma 2, 110, 629 cpv in relazione agll'art.513-bis cod. pen. e 7 L.203/91 commesso negli anni 2008 e 2009 in Casapesenna. 2. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che nel caso di specie non era possibile ravvisare l'unicità del disegno criminoso che, come noto, richiede che le condotte integrative delle diverse violazioni siano state deliberate, nelle loro componenti essenziali, sin dalla commissione del primo reato. 2.1. In particolare la Corte distrettuale ha evidenziato che non risultava che il Garofalo avesse contemporaneamente deciso di aderire alla associazione camorristica e di partecipare ai reati fine commessi in epoca successiva; non è quindi emerso che tutti i reati fossero finalizzati ad un'unica strategia e programma di azione, rappresentando invece distinte applicazioni dell'attività camorristica compiute di volta in volta in base ad esigenze e convenienze del singolo momento storico commesse a distanza di tempo l'una dall'altra. 3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.671 cod. proc. pen., 81, commi 1 e 2, cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di ,1) motivazione manifestamente infaAd-a.ta ed apparente che non ha dato conto dei criteri e dei presupposti seguiti per ritenere infondata l'istanza. In realtà, secondo il condannato, tutti i reati sono espressione della perdurante ed ininterrotta sua partecipazione al clan dei Casalesi. 3.2. Infine, i difensori hanno depositato memoria con la quale hanno ulteriormente argomentato il motivo di impugnazione insistendo per l'accoglimento del ricorso e producendo ordinanza in data 31 maggio 2022 della stessa Corte di appello con la quale è stata accolta analoga istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve anzitutto ricordarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). 2.1. Questa Corte, inoltre, ha costantemente affermato che è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine che risultino essere stati programmati, pur nelle sole linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione (per tutte: Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 15/1/2018, Giglia, Rv. 271984 - 01), ma non quelli che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non siano stati programmati ab origine o, a fortiori, non fossero neanche programmabili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale della vita del gruppo (fra molte: Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014, Amato, Rv. 259481). 3. Ciò posto si rileva che il giudice dell'esecuzione, pur non avendo ignorato tale principio, ne ha dato una lettura non suffragata da un convincente riscontro motivazionale. che 3.1. In particolare, la decisione di rigetto appare contraddittoria considerato tin essa viene dato atto che tutte le condotte illecite del Garofalo sono riconducibili alla sua qualità di affiliato al clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] operante nella zona di [OSCURATO:PERSONA], ma che non vi è prova che esse fossero finalizzate ad un'unica strategia e programma di azione rappresentando, unicamente, distinte applicazioni dell'attività camorristica commesse a distanza temporale tra loro. In sostanza, nel provvedimento impugnato si evidenzia il mancato confronto con gli elementi integrativi e "di contesto" desumibili dalla condanna subita dal Garofalo per la violazione dell'art.416-bis cod. pen. sino al luglio 2014 e quelle per i reati-fine aggravati dall'art. 7 cit. (perché eseguiti per agevolare il gruppo di appartenenza), mentre avrebbe dovuto esserne verificata, in concreto, la concludenza per meglio definire, ai fini di una compiuta valutazione dell'istanza di cui all'art. 671 cod. proc. pen., l'arco temporale della partecipazione del ricorrente al clan Zagaria coincidente con la commissione degli altri reati, il ruolo rivestito, le sue attività di carattere estorsivo e nell'ambito della imposizione della installazione di slot machines agli esercizi commerciali della zona di influenza. 4. Tali lacune motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (v. sentenza C. cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza del ricorrente, in piena autonomia decisionale, tenendo conto dei rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvi