CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata, ha escluso la recidiva e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena a mesi 10 di reclusione deur() 300 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., 4 legge 110/1975 e 707 cod. pen. commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 18 agosto Rilevato che il motivo di ricorso, volto a contestare il trattamento sanzionatorio eli in particolare il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non già di prevalenza, è inammissibile in quanto la relativa motivazione è sufficiente, non illogica e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive. Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). La Corte, ha fatto buon governo di tali principi e, in ordine al profilo di censura, ha rilevato che le circostanze generiche erano state riconosciute al fine di adeguare la pena al caso concreto e non già sulla base di positivi elementi di valutazione, sicché il bilanciamento doveva essere effettuato in termini di sola equivalenza. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore