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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14533/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 03/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 03/12/2024 con la quale, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di ricettazione, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che andava valutato di lieve entità.

2. Il ricorso è inammissibile.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).

3. Alla luce dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame formale del contenuto della imputazione - in cui si fa riferimento a tre orologi e ad una borsa di marca, provento di furto - rivela la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dovendosi escludere l'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., in ragione della entità del profitto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 03/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 03/12/2024 con la quale, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di ricettazione, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che andava valutato di lieve entità. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). 3. Alla luce dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame formale del contenuto della imputazione - in cui si fa riferimento a tre orologi e ad una borsa di marca, provento di furto - rivela la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dovendosi escludere l'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., in ragione della entità del profitto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 14533/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris