CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Verona il 13 settembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto commesso in Verona 7 giugno 2024. Osservato che il ricorso, con cui la difesa censura (senza specificare il contenuto delle relative doglianze), la violazione di legge, il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state invece adeguatamente esposte le ragioni poste a fondamento della conferma della pronuncia di primo grado. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M13 LUG 2026 1 [OSCURATO:PERSONA] -I•RA1'IV4