CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 36478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1484-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 4644/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 28/5/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Consorzio ASI propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza n. 5542/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2009 emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ed ha depositato memoria difensiva; il Comune resiste con controricorso e propone ricorso successivo, avverso la medesima sentenza, affidato ad unico motivo, a cui il Consorzio resiste con controricorso, ed ha infine depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi avverso la medesima sentenza, attesa la connessione oggettiva e soggettiva; 1.2. il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta, peraltro , che, una vo lta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo (come nel caso in esame) si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (cfr. Cass. nn. 36057/2021, 5695/2015); 1.3. occorre, inoltre, preliminarmente anche esaminare l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza formulata in sede di memoria dal Consorzio; 1.4. l'istanza va rigettata; 1.5. in adesione all'indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (cfr. SS.UU. n. 14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisione aventi rilevanza nomofilattica (cfr. SS.UU. n. 8093/2020); 1.6. la sede dell'adunanza camerale non è inoltre incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo; 1.7. nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è peraltro neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. le pronunce di legittimità citate nel prosieguo); 2.1. a seguire, con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente denuncia violazione dell’art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 36 L. n. 371/1991 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente respinto l’appello negando la richiesta esenzione IMU per effetto della qualifica di ente pubblico economico del Consorzio; 2.2. con il secondo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente denuncia violazione dell’art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, dell'art. 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 32 L. n. 217/1981, dell’art. 36 L. n. 371/1991, dell’art. 5 d.l. n. 548/1996, dell’art. 10 L. n. 266/1997 e dell’art. 9 del regolamento regionale Campania n. 2/2005 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente respinto l’appello negando la richiesta esenzione IMU per effetto della qualifica di ente pubblico economico del Consorzio, senza tener conto che non tutte le attività del Consorzio attengono all’esercizio di attività commerciale, e che tutta l’attività dei Consorzi, come quello in esame, preordinata all’assegnazione dei beni immobili, ha natura pubblicistica; 2.3. con il terzo motivo di ricorso il Consorzio denuncia omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso qualsiasi accertamento in concreto dell'attività esercitata nell’immobile del Consorzio, e della riconducibilità della stessa alle finalità istituzionali degli enti pubblici territoriali, idonee a determinare l'esenzione; 2.4. con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente per avere la [OSCURATO:PERSONA] negato l’esenzione per cui è causa senza indicare in base a quali elementi di prova aveva affermato che le attività svolte in concreto dal Consorzio nell’immobile tassato, erano di carattereprivato; 3.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate; 3.2. questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare -in fattispecie analoga – che il Consorzio ASI (Area per lo [OSCURATO:PERSONA]), costituito tra enti pubblici territoriali ed altri enti (pubblici o privati), è un ente pubblico economico, come previsto dall'art. 36, comma 4, della I. n. 317 del 1991, ed è pertanto tenuto al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altro operatore commerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobili destinati in modo esclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesi che non si configura qualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, per l'esercizio di attività di diritto privato (come avviene nel caso in cui il godimento degli stessi venga concesso a terzi dietro il pagamento di un canone o, comunque, di un corrispettivo) (cfr. Cass. n. 31037/2018); 3.3. nel caso in questione la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, evidenzia la possibilità statutaria di partecipazione ad opera di consorziati di diritto privato (poi effettivamente entrati, anche quanto ad istituti bancari - Banco di Napoli-, a far parte della compagine consortile, circostanza non contestata dal Consorzio); 3.4. va peraltro considerato che l'elenco dei soggetti esenti da Ici di cui all'art. 7, 1° co., lett. a) d.lgs.504/92 è tassativo, e dunque insuscettibile di applicazione estensiva ovvero analogica (trattandosi di derogare alla regola generale dell'imposizione); 3.5. esso -nella formulazione risultante dall'articolo 31, comma 18, L. 289/2002 - ammette all'esenzione, in relazione agli immobili destinati a compiti istituzionali, anche i consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della medesima disposizione, ma quest'ultima ipotesi, come detto, nella specie non ricorre; 3.6. il Consorzio richiama la delibera, prodotta nel merito, con cui il Consorzio, nel 2001, avrebbe «preso atto» dell’intervenuto recesso dell’istituto di credito dalla compagine consortile; 3.7. la circostanza dedotta dal Consorzio ricorrente, secondo la quale il socio privato aveva manifestato il suo recesso sin dal 25.5.2001 e la presa d'atto era avvenuta con delibera del 7.12.2001 (il cui contenuto non è stato trascritto nel ricorso, né è stata ad esso allegata, in violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c.), risulta del tutto irrilevante, in mancanza di prova circa la trasmissione della delibera per la registrazione e per la modifica dell'atto costitutivo del Consorzio (cfr. Cass. n. 16057/2021, in motiv., che ha precisato che le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi e non producono effetti se non dopo l'iscrizione), né l’ente risulta aver dimostrato che, con riguardo alle annualità d’imposta, da statuto risultavano al suo interno unicamente enti individualmente esenti dall'imposta; 3.8. sotto detto profilo, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che il Consorzio potesse usufruire dell'esenzione stante la presenza del Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente, tra gli enti consorziati, avuto riguardo all'art. 31, comma 18 della L. n. 289/2002, con conseguente rigetto anche della quarta censura, relativamente al dedotto mancato esame delle attività in concreto poste in essere dal Consorzio sugli immobili tassati; 4.1. è fondato, invece, il ricorso propostodal Comune, che lamenta violazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 504/1992, deducendo che: soggetto passivo del tributo è il proprietario (o il titolare degli altri diritti reali previsti dalla legge) dell'immobile; in virtù del d.m. numero 155 del 2 luglio 1999, la proprietà del lotto litigioso era stata trasferita in capo al Consorzio; tale trasferimento fu «immediatamente operativo» perché eseguito in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e secondo la previsione del verbale di intesa 26 giugno -2 luglio 1998 tra il Ministero della industria, i rappresentanti dei Consorzi e delle Regioni interessati; la Commissione tributaria regionale aveva disancorato la decisione della corretta disamina del successivo decreto n. 1737 del 24 aprile2015; il provvedimento dava atto che il lotto si trovava nella disponibilità del Consorzio ASI di Salerno in forza del suddetto decreto n. 155 del 2 luglio 1999 e le visure catastali confermavano che la proprietà del lotto era stata trasferita alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. solo a far data dal 2019; 4.2. va premesso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente accolto il gravame del Consorzio, osservando che il Consorzio non aveva mai avuto la disponibilità del «lotto n. 3 ex [OSCURATO:PERSONA]» e che il decreto di trasferimento della proprietà (del bene) al Consorzio era stato annullato dal Ministero dello sviluppo economico; 4.3. come già affermato da questa Corte in fattispecie identica alla presente (cfr. Cass. n. 13810/2021), la Commissione tributaria regionale, col rinvio e l’adesione alle ragioni esposte dalla Commissione tributaria provinciale circa la «disponibilità» dell'immobile, è incorsa nella falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che recita: «Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili [...] ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività»; 4.4. erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto che per l’integrazione della soggettività passiva (in tal senso è da intendersi il riferimento operato nella sentenza impugnata, con impropria terminologia, alla legittimazione passiva) dovesse concorrere il supposto, ulteriore requisito della disponibilità del bene, requisito che invece la legge non contempla; 4.5. al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato il principio di diritto secondo il quale il proprietario resta soggetto all’imposizione anche allorché sia privato de facto et de iure della materiale disponibilità dell'immobile, come nei casi della requisizione (cfr. Cass. n. n. 21157/2016) ovvero dell’occupazione di urgenza (cfr. Cass. n. 19041/2016, n. 21433/2007, n. 10686/2005), fatta salva ovviamente solo l'ipotesi della successiva «irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica» (cfr. Cass. n. 5626/2015); 4.6. è quindi ininfluente il rilievo dei Giudici di merito, i quali hanno argomentato che, in seguito al d.m. numero 155 del 2 luglio 1999, di assegnazione del lotto litigioso - ma a dispetto di esso - il Consorzio non aveva mai conseguito la disponibilità dell’immobile, che, invece, era stata conservata dalla società, precedente assegnataria e, quindi, ininterrottamente dalla relativa curatela fallimentare; 4.7. conseguono l'accoglimento del ricorso incidentale del Comune e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, che, in relazione alla residua questione controversa inter partes del contenuto e degli effetti del successivo d.m. numero 1737 del 24 maggio 2015, accerterà se l’assegnazione della proprietà dell'immobile al Consorzio sia stata revocata (a favore della curatela delfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con effetto ex tunc ovvero ex nunc (con conseguente elisione, nel primo caso, della qualità di soggetto passivo del tributo ab origine), mentre nel secondo caso si uniformerà al seguente principio di diritto che la Corte enuncia, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.: «I proprietari dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, restano assoggettati alla imposta comunale sugli immobili anche se sono privi della materiale disponibilità del bene»; 4.8. il Giudice del rinvio provvederà anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c. al regolamento delle spese del presente giudizio P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso del Consorzio ASI; accoglie il ricorso incidentale proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA];cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania i n diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu