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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14069/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 453, 455, 61, n. 2, cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e che sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), che ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva e ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che il Giudice di merito ha esplicitato le ragioni del rigetto, formulando una prognosi negativa di affidabilità dell'imputato facendo applicazione di corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CiEPOS [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 453, 455, 61, n. 2, cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e che sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), che ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva e ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che il Giudice di merito ha esplicitato le ragioni del rigetto, formulando una prognosi negativa di affidabilità dell'imputato facendo applicazione di corretti argomenti logico-giuridici (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CiEPOS [OSCURATO:PERSONA]
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