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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02878/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 ottobre 1979 avverso l'ordinanza resa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, collegio per il riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 24 maggio 2021 con cui la Corte di appello di Messina ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere già applicata al Calafiore in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina pluriaggravata e di lesioni gravissime.

La difesa aveva dedotto a sostegno dell'appello la sopravvenuta insussistenza o comunque l'affievolimento delle esigenze cautelari già ravvisate e la circostanza che uno dei cinque figli del ricorrente è affetto da problemi psichici. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 299 cod. proc.pen. poiché la corte ha omesso di valutare la precarie condizioni di salute del figlio del Calafiore e il tempo trascorso dall'applicazione della misura come elementi idonei a scalfire il quadro cautelare sussistente.

Non è condivisibile la affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l'impugnazione costituisce riproposizione di elementi già dedotti e relativi a condizioni personali del figlio dell'appellante preesistenti all'applicazione della misura.

Osserva il ricorrente che la precaria condizione di salute del figlio dell'imputato è stata attestata da una certificazione resa il 12 marzo 2021 e rappresenta un elemento nuovo che non è stato preso in considerazione dal Tribunale di Messina.

Inoltre nell'ordinanza impugnata si afferma che il decorso del tempo e la condotta corretta dell'imputato risultano elementi neutri in un'ottica cautelare ma tale affermazione si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero decorso del tempo non è da solo elemento sufficiente a motivare la sostituzione della misura ma rappresenta comunque un motivo nuovo che, valutato unitamente agli altri, può integrare i requisiti richiesti dall'articolo 299 codice procedura penale. 2.2 violazione dell'articolo 275 comma 2 e 3 cod. proc.pen. in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere poiché il tribunale ha fornito al riguardo una motivazione carente omettendo di considerare la pena irrogata nel giudizio di merito e il tempo trascorso dalla sua applicazione e cioè dal 4 febbraio 2019.

L'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione e pertanto è già trascorsa oltre metà dell'intera pena da espiare il che comporta un obbligo di rendere motivazione attenta e puntuale in ordine alla proporzione adeguatezza della misura cautelare applicata mentre la corte non ha fornito motivazioni sufficiente e non ha spiegato per quale motivo le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte da una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta affetto da inammissibilità, posto che la trama argomentativa dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura non risulta all'evidenza né illogica né tantomeno apodittica o errata.

Il tribunale ha sottolineato che le condizioni personali del figlio dell'appellante sono preesistenti all'applicazione della misura, a nulla rilevando la circostanza che l'ultimo certificato sia stato redatto in epoca successiva e che non risulta dimostrato che l'imputato si occupasse del figlio in epoca precedete alla misura; ha confermato il giudizio di proporzione e adeguatezza della misura cautelare applicata in ragione della particolare gravità della condotta posta in essere dall'imputato e della ferocia con cui si era accanito sulla persona offesa cagionando lesioni gravissime, nonché sul rilievo dei diversi precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato a riprova della sua pervicacia nel delitto.

Correttamente la corte ha ritenuto che tale quadro cautelare non risulta inficiato dal tempo trascorso rispetto all'applicazione della misura che deve essere oggetto da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare ma non ai fini della revoca o sostituzione della misura. 3.In conclusione per le considerazioni su riportate si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente Condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua determinare in 3000 C in favore della cassa delle ammende in ragione del livello di colpa nella presentazione del ricorso stesso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.

Roma 25 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 ottobre 1979 avverso l'ordinanza resa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, collegio per il riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 24 maggio 2021 con cui la Corte di appello di Messina ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere già applicata al Calafiore in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina pluriaggravata e di lesioni gravissime. La difesa aveva dedotto a sostegno dell'appello la sopravvenuta insussistenza o comunque l'affievolimento delle esigenze cautelari già ravvisate e la circostanza che uno dei cinque figli del ricorrente è affetto da problemi psichici. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 299 cod. proc.pen. poiché la corte ha omesso di valutare la precarie condizioni di salute del figlio del Calafiore e il tempo trascorso dall'applicazione della misura come elementi idonei a scalfire il quadro cautelare sussistente. Non è condivisibile la affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l'impugnazione costituisce riproposizione di elementi già dedotti e relativi a condizioni personali del figlio dell'appellante preesistenti all'applicazione della misura. Osserva il ricorrente che la precaria condizione di salute del figlio dell'imputato è stata attestata da una certificazione resa il 12 marzo 2021 e rappresenta un elemento nuovo che non è stato preso in considerazione dal Tribunale di Messina. Inoltre nell'ordinanza impugnata si afferma che il decorso del tempo e la condotta corretta dell'imputato risultano elementi neutri in un'ottica cautelare ma tale affermazione si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero decorso del tempo non è da solo elemento sufficiente a motivare la sostituzione della misura ma rappresenta comunque un motivo nuovo che, valutato unitamente agli altri, può integrare i requisiti richiesti dall'articolo 299 codice procedura penale. 2.2 violazione dell'articolo 275 comma 2 e 3 cod. proc.pen. in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere poiché il tribunale ha fornito al riguardo una motivazione carente omettendo di considerare la pena irrogata nel giudizio di merito e il tempo trascorso dalla sua applicazione e cioè dal 4 febbraio 2019. L'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione e pertanto è già trascorsa oltre metà dell'intera pena da espiare il che comporta un obbligo di rendere motivazione attenta e puntuale in ordine alla proporzione adeguatezza della misura cautelare applicata mentre la corte non ha fornito motivazioni sufficiente e non ha spiegato per quale motivo le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte da una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta affetto da inammissibilità, posto che la trama argomentativa dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura non risulta all'evidenza né illogica né tantomeno apodittica o errata. Il tribunale ha sottolineato che le condizioni personali del figlio dell'appellante sono preesistenti all'applicazione della misura, a nulla rilevando la circostanza che l'ultimo certificato sia stato redatto in epoca successiva e che non risulta dimostrato che l'imputato si occupasse del figlio in epoca precedete alla misura; ha confermato il giudizio di proporzione e adeguatezza della misura cautelare applicata in ragione della particolare gravità della condotta posta in essere dall'imputato e della ferocia con cui si era accanito sulla persona offesa cagionando lesioni gravissime, nonché sul rilievo dei diversi precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato a riprova della sua pervicacia nel delitto. Correttamente la corte ha ritenuto che tale quadro cautelare non risulta inficiato dal tempo trascorso rispetto all'applicazione della misura che deve essere oggetto da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare ma non ai fini della revoca o sostituzione della misura. 3.In conclusione per le considerazioni su riportate si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente Condanna del ricorrenté al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua determinare in 3000 C in favore della cassa delle ammende in ragione del livello di colpa nella presentazione del ricorso stesso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 25 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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