CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 49698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Germania 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 1/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 13/10/2022, aveva riconosciuto il Mormone responsabile dei delitti di rapina aggravata e furto aggravato, condannandolo- in esito a giudizio abbreviato e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, tra cui la contestata recidiva, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro mille di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 152, comma 3, cod.pen. e 90bis comma nbis cod.proc.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l'eccezione difensiva in ordine alla necessaria verifica in relazione alla fattispecie di furto contestata al capo 2 della persistente volontà punitiva della p.o. Infatti, una corretta lettura dell'art. 152, comma 3, cod.pen. impone ai giudici d'appello l'accertamento dell'effettiva volontà della p.o. nonostante l'instaurato giudizio abbreviato. Aggiunge, inoltre, che una interpretazione sistematica della disposizione in esame impone di equiparare al fine della remissione tacita di querela la mancata comparizione della p.o. citata come teste all'omessa costituzione di parte civile della stessa. Nella specie, pertanto, la mancata designazione di un difensore da parte della Oviesse e la mancata costituzione di parte civile sono elementi da ritenere incompatibili con la volontà di persistere nella querela. 2.2 II difensore reitera in proposito la questione di incostituzionalità dell'art. 152 comma 3 cod.pen. e dell'art. 90 bis comma 1 lett. n bis codice di rito per contrasto con l'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui non prevede che la querela debba ritenersi tacitamente rimessa laddove la p.o. non si é costituita parte civile nel processo. 2.3 La violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato sub 2 quale furto aggravato piuttosto che furto semplice o furto minore ex art. 626 cod.pen. Secondo il difensore non vi sono elementi per ritenere che il furto sia stata commesso previa rimozione dei dispositivi antitaccheggio in quanto non vi è corrispondenza tra il numero dei capi sottratti e i dispositivi rinvenuti e sottoposti a sequestro che ben potrebbero essere riferibili ad altre furti addebitabili a terzi. 2.4 La violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di rapina aggravata in furto semplice e minaccia in quanto la Corte territoriale non ha considerato che la minaccia rivolta alla cassiera non era finalizzata all'impossessamento dei capi d'abbigliamento, ma dell'incasso dalla stessa custodito, sicché deve escludersi l'unitarietà dell'azione.42,P 2.5 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che il Giudice avrebbe dovuto officiosamente verificare la permanenza della volontà punitiva in capo alla p.o. querelante e che, in ogni caso, la mancata costituzione di parte civile doveva essere interpretata alla stregua di una rinunzia tacita all'istanza punitiva in tal senso deponendo il tenore degli artt, 152, comma 3, cod.pen. e 90 bis comma 1 lett. n.bis cod.proc.pen., disposizioni che prevedono che la mancata comparizione in udienza della p.o. citata quale testimone comporta la remissione tacita di querela. L'assunto di un onere a carico del giudice in ordine alla perdurante volontà punitiva del querelante è destituita di giuridico fondamento ove si consideri che la L. 150/22 ha escluso la necessità di qualsiasi sollecitazione nei confronti della pp.00. finanche nell'ipotesi di modifica del regime di procedibilità. Infatti, a norma dell'art. 85 d. lgs n. 150/22 costituiva onere della p.o. attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela nel termine trimestrale decorrente dall'entrata in vigore della riforma, senza diritto alla previa informazione da parte dell'autorità giudiziaria, sussistente solo nell'ipotesi di misure cautelari in corso (in tal senso, Sez. 1, n. 31451 del 07/06/2023, Rv. 284841 - 01). Non è dunque ravvisabile a carico del giudice un indistinto onere di verifica circa la persistente volontà querelatoria dell'offeso. 1.1 Manifestamente infondata è anche la prospettata eccezione di incostituzionalità, come già argomentato dalla Corte territoriale, non essendo dato ravvisare alcuna violazione del parametro di cui all'art. 3 Cost. alla stregua dell'interpretazione consolidata fornita dal Giudice delle Leggi. Infatti, la querela è atto d'impulso processuale consistente in un negozio unilaterale con il quale il dichiarante manifesta la volontà che si proceda all'accertamento del reato e alla punizione del colpevole,mentre la costituzione di parte civile comporta l'esercizio del diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno da reato nell'ambito del processo penale, sebbene siffatto diritto sia autonomamente e alternativamente azionabile in sede civile. L'assenza di costituzione di parte civile non si presta pertanto ad essere interpretata quale "inerzia concludente", idonea ad attestare univocamente il disinteresse alle sorti del processo e la rinunzia all'istanza punitiva del responsabile. 3. Il terzo motivo reitera rilievi già valutati fin dal primo grado (pag. 8) e disattesi con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente non si confronta criticamente. La Corte di merito ha evaso le doglianze difensive con motivazione congrua, illustrando le ragioni ostative all'esclusione dell'aggravante contestata al capo 2 e alla ravvisabilità di un furto d'uso che la difesa mira a scardinare attraverso un'alternativa lettura delle emergenze fattuali che non può trovare ingresso in questa sede. 4. Generica e, comunque, destituita di fondamento risulta anche la censura in punto di qualificazione giuridica del delitto di rapina di cui al capo 1), espressamente e persuasivamente confutata dai giudici territoriali nei gradi di merito, i quali hanno evidenziato la valenza unitaria della condotta delittuosa e la piena integrazione dell'illecito contestato. 5. Anche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata segnalato l'impossibilità di rivisitare il giudizio di comparazione alla luce della recidiva contestata, la già avvenuta valorizzazione della condotta postfattuale al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche e la congruità della pena irrogata in tutte le sue componenti, ascrivendo il modesto discostamento dai minimi della pena base e la misura del pur contenuto incremento ex art. 81, comma 2, cod.pen. alle allarmanti modalità della rapina sub 1) e alla personalità del prevenuto. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i