Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33079/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sul ricorso iscritto al n. 1587/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n. 54/2017, depositata il 22 maggio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2008.

R.G.

N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento n.

TBA01T301097/2013, notificato il 5 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bolzano accertava sinteticamente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un maggior reddito di € 40.461,25 per l’anno 2008, discostantesi di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente ratione temporis) e dell’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992.

Tale accertamento si basava sulla proprietà, nell’anno d’imposta 2008, di un autoveicolo a gasolio, di cavalli fiscali 24, immatricolato nel 2004, e sull’acquisto, nell’anno 2009, di una nuova autovettura a gasolio del valore di €28.900,01.

2. Avverso l’avviso di accertamento in questione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano la quale, con sentenza n. 45/2016, depositata il 30 marzo 2016, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato - in quanto non facente riferimento ad un anno d’imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso - e condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 54/2017, pronunciata il 28 aprile 2017 e depositata in segreteria il 22 maggio 2017, accoglieva l’appello , confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 20 dicembre 2017).

R.G.

N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.

5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis),in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.di secondo grado, l’Ufficio aveva l’obbligo, nell’avviso di accertamento, di indicare espressamente il riferimento a più periodi di imposta , dovendo considerare la non congruità del reddito dichiarato rispettoagli elementi indicativi della capacità contributiva per due o più periodi d’imposta.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, che la C.T. di secondo grado aveva erroneamente ritenuto di non esaminare le altre questioni sollevate con il ricorso introduttivo, ritenute assorbite in primo grado, per non avere il contribuente proposto appello R.G.

N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] incidentale, avendo egli comunque riproposto tali questioni con la comparsa di costituzione in appello.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la Corte di secondo gradoaveva erroneamente omesso di esaminare le specifiche eccezioni ed argomentazioni sollevate sia nel ricorso originario che nelle controdeduzioni in appello.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è fondato.

Ed invero,ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, (nel testo vigente ratione temporis negli anni cui l’accertamento si riferisce), l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia, come è stato già affermato da questa Corte, il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stessoabbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità (Cass. 5 maggio 2017, n. 10972; Cass.5 novembre 2008, n. 26541).

R.G.

N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi fondati.

Ed invero, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. 1° dicembre 2023, n. 33649;v. anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19755).

Ne consegue, pertanto, che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale aveva l’obbligo di esaminare le questioni ritenute assorbite in primo grado, indipendentemente dalla proposizione di un appello incidentale sul punto.

3. Il ricorso deve, quindi, essere complessivamente accolto.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di R.G.

N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo grado di Bolzano, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 1587/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n. 54/2017, depositata il 22 maggio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2008. R.G. N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. TBA01T301097/2013, notificato il 5 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bolzano accertava sinteticamente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un maggior reddito di € 40.461,25 per l’anno 2008, discostantesi di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente ratione temporis) e dell’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992. Tale accertamento si basava sulla proprietà, nell’anno d’imposta 2008, di un autoveicolo a gasolio, di cavalli fiscali 24, immatricolato nel 2004, e sull’acquisto, nell’anno 2009, di una nuova autovettura a gasolio del valore di €28.900,01. 2. Avverso l’avviso di accertamento in questione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano la quale, con sentenza n. 45/2016, depositata il 30 marzo 2016, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato - in quanto non facente riferimento ad un anno d’imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso - e condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 54/2017, pronunciata il 28 aprile 2017 e depositata in segreteria il 22 maggio 2017, accoglieva l’appello , confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 20 dicembre 2017). R.G. N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. 5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis),in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.di secondo grado, l’Ufficio aveva l’obbligo, nell’avviso di accertamento, di indicare espressamente il riferimento a più periodi di imposta , dovendo considerare la non congruità del reddito dichiarato rispettoagli elementi indicativi della capacità contributiva per due o più periodi d’imposta. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, che la C.T. di secondo grado aveva erroneamente ritenuto di non esaminare le altre questioni sollevate con il ricorso introduttivo, ritenute assorbite in primo grado, per non avere il contribuente proposto appello R.G. N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] incidentale, avendo egli comunque riproposto tali questioni con la comparsa di costituzione in appello. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che la Corte di secondo gradoaveva erroneamente omesso di esaminare le specifiche eccezioni ed argomentazioni sollevate sia nel ricorso originario che nelle controdeduzioni in appello. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. Ed invero,ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, (nel testo vigente ratione temporis negli anni cui l’accertamento si riferisce), l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia, come è stato già affermato da questa Corte, il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stessoabbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità (Cass. 5 maggio 2017, n. 10972; Cass.5 novembre 2008, n. 26541). R.G. N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi fondati. Ed invero, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. 1° dicembre 2023, n. 33649;v. anche Cass. 17 luglio 2025, n. 19755). Ne consegue, pertanto, che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale aveva l’obbligo di esaminare le questioni ritenute assorbite in primo grado, indipendentemente dalla proposizione di un appello incidentale sul punto. 3. Il ricorso deve, quindi, essere complessivamente accolto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di R.G. N.1587/2018 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo grado di Bolzano, in diversa co
Sentenza Cassazione n. 33079/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris