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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 1986

Cassazione n. 16595/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il 30/12/1986 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26/10/2021, il Tribunale del riesame di Catania, a seguito di appello, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 90).

2. Propone ricorso per cassazione il Giarratana, a mezzo del proprio difensore, deducendo le seguenti censure: - violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe confermato il fumus del reato pur in assenza di elementi indicativi, specie considerando che il Giarratana sarebbe stato riconosciuto - dalla stessa ordinanza - estraneo alla consorteria mafiosa e, sotto altro profilo, avrebbe provato di svolgere un lavoro lecito (dipendente pubblico) che gli garantirebbe un reddito (18.000 euro l'anno, circa) pienamente compatibile con la somma oggetto dei bonifici (400 euro in quasi due anni); nessun elemento oggettivo, dunque, sosterrebbe la conclusione raggiunta dal Tribunale, peraltro censurabile anche in punto di dolo, evocato - con mera congettura - nella forma eventuale; - la stessa censura, di seguito, è mossa con riguardo ad un errore contenuto nel citato capo 90) della rubrica, nel quale si legge che Giarratana e [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario delle somme) non sarebbero legati da rapporti di parentela o da legami similari.

Ebbene, la difesa, in sede di appello cautelare, avrebbe smentito questa circostanza, dimostrando che i due sono invece cugini (in quanto figli di due sorelle) e che, dunque, i versamenti ben si potevano giustificare in ottica diversa da quella contestata; questo motivo di gravame, tuttavia, non avrebbe ricevuto risposta, riscontrandosi una completa assenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Con riguardo al primo motivo, il Collegio dell'appello ha innanzitutto richiamato il contesto criminale nel quale la vicenda si inserisce, quale il clan Sanfilippo del quale [OSCURATO:PERSONA] - destinatario dei due bonifici contestati - era stato reggente, prima di essere arrestato; contesto nel quale, peraltro, e con modalità tipiche delle associazioni mafiose, era particolarmente avvertita la necessità di sostenere economicamente i sodali in carcere, servendosi, per un verso, di somme profitto delle attività illecite della consorteria, e, per altro verso, di persone titolari di redditi leciti, tali da non suscitare sospetti.

5. Tanto premesso e non contestato, tuttavia, si osserva che l'ordinanza ha inserito il ricorrente in un tale ambito con motivazione viziata, perché fondata sul mero sillogismo per il quale, avendo il Giarratana inviato due bonifici al Ragusa (peraltro, nell'arco di quasi due anni e per soli 400 euro complessivi), per ciò solo avrebbe riciclato denaro di provenienza illecita, con consapevolezza - quantomeno nella forma del dolo eventuale - della stessa origine delittuosa.

Tale elemento soggettivo, peraltro, è stato individuato sul solo presupposto che il ricorrente è marito di [OSCURATO:PERSONA], coindagata nello stesso reato e nipote di [OSCURATO:PERSONA], vertice dell'associazione.

Nessun elemento di riscontro, però, è stato indicato dal Tribunale, che, pur richiamando alcune intercettazioni dalle quali è stato logicamente tratto il meccanismo del finanziamento dei sodali in carcere, non ha tuttavia mai indicato nelle stesse alcun riferimento al Giarratana, neppure in via indiretta; e con l'ulteriore precisazione - che il Giudice del merito ha infine riportato - che nessun elemento di indagine ha finora permesso di inserire il ricorrente all'interno della struttura criminosa, con esclusione, dunque, della più grave imputazione associativa.

6. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il 30/12/1986 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26/10/2021, il Tribunale del riesame di Catania, a seguito di appello, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 90). 2. Propone ricorso per cassazione il Giarratana, a mezzo del proprio difensore, deducendo le seguenti censure: - violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato il fumus del reato pur in assenza di elementi indicativi, specie considerando che il Giarratana sarebbe stato riconosciuto - dalla stessa ordinanza - estraneo alla consorteria mafiosa e, sotto altro profilo, avrebbe provato di svolgere un lavoro lecito (dipendente pubblico) che gli garantirebbe un reddito (18.000 euro l'anno, circa) pienamente compatibile con la somma oggetto dei bonifici (400 euro in quasi due anni); nessun elemento oggettivo, dunque, sosterrebbe la conclusione raggiunta dal Tribunale, peraltro censurabile anche in punto di dolo, evocato - con mera congettura - nella forma eventuale; - la stessa censura, di seguito, è mossa con riguardo ad un errore contenuto nel citato capo 90) della rubrica, nel quale si legge che Giarratana e [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario delle somme) non sarebbero legati da rapporti di parentela o da legami similari. Ebbene, la difesa, in sede di appello cautelare, avrebbe smentito questa circostanza, dimostrando che i due sono invece cugini (in quanto figli di due sorelle) e che, dunque, i versamenti ben si potevano giustificare in ottica diversa da quella contestata; questo motivo di gravame, tuttavia, non avrebbe ricevuto risposta, riscontrandosi una completa assenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Con riguardo al primo motivo, il Collegio dell'appello ha innanzitutto richiamato il contesto criminale nel quale la vicenda si inserisce, quale il clan Sanfilippo del quale [OSCURATO:PERSONA] - destinatario dei due bonifici contestati - era stato reggente, prima di essere arrestato; contesto nel quale, peraltro, e con modalità tipiche delle associazioni mafiose, era particolarmente avvertita la necessità di sostenere economicamente i sodali in carcere, servendosi, per un verso, di somme profitto delle attività illecite della consorteria, e, per altro verso, di persone titolari di redditi leciti, tali da non suscitare sospetti. 5. Tanto premesso e non contestato, tuttavia, si osserva che l'ordinanza ha inserito il ricorrente in un tale ambito con motivazione viziata, perché fondata sul mero sillogismo per il quale, avendo il Giarratana inviato due bonifici al Ragusa (peraltro, nell'arco di quasi due anni e per soli 400 euro complessivi), per ciò solo avrebbe riciclato denaro di provenienza illecita, con consapevolezza - quantomeno nella forma del dolo eventuale - della stessa origine delittuosa. Tale elemento soggettivo, peraltro, è stato individuato sul solo presupposto che il ricorrente è marito di [OSCURATO:PERSONA], coindagata nello stesso reato e nipote di [OSCURATO:PERSONA], vertice dell'associazione. Nessun elemento di riscontro, però, è stato indicato dal Tribunale, che, pur richiamando alcune intercettazioni dalle quali è stato logicamente tratto il meccanismo del finanziamento dei sodali in carcere, non ha tuttavia mai indicato nelle stesse alcun riferimento al Giarratana, neppure in via indiretta; e con l'ulteriore precisazione - che il Giudice del merito ha infine riportato - che nessun elemento di indagine ha finora permesso di inserire il ricorrente all'interno della struttura criminosa, con esclusione, dunque, della più grave imputazione associativa. 6. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, co
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